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814.014 OE-UFAM

Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’ambiente (Ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM; OE-UFAM)

del 3 giugno 2005 (Stato 1° dicembre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 48 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983 1 sulla protezione dell’ambiente;
visto l’articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 1991 2 sulla protezione delle acque;
visto l’articolo 25 della legge del 21 marzo 2003 3 sull’ingegneria genetica;
visto l’articolo 46 a della legge del 21 marzo 1997 4 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, 5

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, i controlli e le prestazioni (atti amministrativi):6

  1. dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)7 e
  2. delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico e privato incaricate dall’UFAM dell’esecuzione (organi esecutivi terzi)

Sono eccettuati gli atti amministrativi concernenti la concessione di contributi federali.

Sono fatte salve le disposizioni speciali sugli emolumenti.

Art. 2 Ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 8 sugli emolumenti.

Art. 3 Riscossione di emolumenti da parte di altri organi di esecuzione

Se l’UFAM delega un compito a un organo esecutivo terzo, gli emolumenti sono fatturati da quest’ultimo, che decide in caso di controversie sulla fattura e provvede alla riscossione. All’atto della delega di un compito di esecuzione, l’UFAM può decidere di fatturare esso stesso gli emolumenti, segnatamente se l’organo esecutivo terzo non è in grado di riscuoterli.

L’UFAM e l’organo esecutivo terzo concordano la percentuale degli emolumenti che spetta a quest’ultimo a copertura delle proprie spese.

Art. 4 Calcolo degli emolumenti

Gli emolumenti sono calcolati:

  1. secondo le tariffe definite nell’allegato;
  2. secondo il dispendio, tenuto conto del quadro tariffario definito nell’allegato;
  3. negli altri casi secondo il dispendio.

Se l’emolumento è calcolato in base al dispendio impiegato, si applica una tariffa oraria di fr. 140.–.

Art. 5 Adeguamento al rincaro

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua, all’inizio dell’anno successivo, le tariffe degli emolumenti, il quadro tariffario e la tariffa oraria all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l’aumento sia almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento. Gli importi adeguati sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori.

Art. 6 Supplemento dell’emolumento

Un supplemento massimo del 100 per cento dell’emolumento ordinario può essere riscosso se l’atto amministrativo:

  1. è eseguito, su richiesta, in modo urgente; oppure
  2. richiede un dispendio insolitamente elevato.

Se determinati lavori sono conferiti a terzi, può essere fatturato un supplemento amministrativo del 20 per cento dell’emolumento ordinario. Se sono necessarie conoscenze speciali, può essere riscosso un supplemento amministrativo di 100 franchi l’ora al massimo. 9

I supplementi degli emolumenti devono essere motivati e indicati separatamente.

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

  1. l’ordinanza del 29 novembre 199510 sul tariffario dell’Ufficio federale dell’ambiente per prestazioni e decisioni secondo l’ordinanza sulle sostanze;
  2. l’ordinanza del 15 ottobre 200111 relativa agli emolumenti riscossi per le prestazioni stabilite dall’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente.

Art. 8 Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: ... 12

Art. 8a13 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 22 novembre 2006

Le prestazioni fornite prima dell’entrata in vigore della modifica del 22 novembre 2006 della presente ordinanza ma non ancora fatturate sottostanno alla nuova regolamentazione.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

Allegato14

(art. 4 cpv. 1 lett. a e b)

Aliquote fisse degli emolumenti e quadro tariffario

Franchi

  1. Pareri in caso di consultazione e approvazioni
  1. Per pareri e approvazioni secondo gli atti normativi sotto elencati valgono le aliquote e i quadri tariffari seguenti:
  1. pareri che richiedono poco dispendio

200

  1. pareri che richiedono un certo dispendio

2000

  1. pareri che richiedono molto dispendio

secondo il dispendio, ma al massimo

20 000

  1. legge federale del 1° luglio 196615 sulla protezione della natura e del paesaggio
    (art. 3 cpv. 4)
  1. legge federale del 21 dicembre 194816 sulla
    navigazione aerea
    (art. 36c e 37)
  1. ordinanza del 14 novembre 197317 sulla navigazione aerea
    (art. 86 cpv. 1)
  1. legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente
    (art. 41 cpv. 2)
  1. ordinanza del 19 ottobre 198818 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente
    (art. 12 cpv. 2)
  1. legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque
    (art. 35 cpv. 3 e 48 cpv. 1)
  1. legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica
    (art. 21 cpv. 1)
  1. ordinanza del 10 settembre 200819 sull’emissione deliberata nell’ambiente
    (art. 44 cpv. 1)
  1. ordinanza del 9 maggio 201220 sull’impiego confinato
    (art. 19 cpv. 1 e 2, 20 cpv. 1 nonché 21 cpv. 1)
  1. ordinanza del 20 agosto 202521 sui prodotti fitosanitari
    (art. 143)
  1. ordinanza del 10 gennaio 200122 sui concimi
    (art. 18 cpv. 3 e 30 cpv. 1 e 2)
  1. ordinanza del 26 maggio 199923 sugli alimenti per animali
    (art. 26 cpv. 2 e 3)
  1. ordinanza del 27 giugno 199524 sulle epizozie
    (art. 279 cpv. 1)
  1. legge del 4 ottobre 199125 sulle foreste
    (art. 49 cpv. 2)
  1. legge del 21 giugno 199126 sulla pesca
    (art. 21 cpv. 4)
  1. Revoca di decisioni di sussidi federali

500

  1. Atti amministrativi secondo l’ordinanza del 22 giugno 200527 sul traffico di rifiuti
  1. a. autorizzazione per l’esportazione di rifiuti

350–2500

  1. b. consenso per l’importazione di rifiuti

350–2500

  1. ordinazione di 50 o più moduli di accompagnamento elettronici per anno civile, per ogni modulo di accompagnamento

0.40

  1. Atti amministrativi secondo l’ordinanza del 10 settembre 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente:
  1. autorizzazione di disseminazioni sperimentali

1000–20 000

  1. sorveglianza di disseminazioni sperimentali, per mezza giornata e per persona


600–900

  1. autorizzazione di immissione sul mercato

2000–40 000

  1. decisione relativa ad altre misure

1000–5 000

  1. Atti amministrativi secondo l’ordinanza del 31 ottobre 201828 sulla salute dei vegetali (OSalV):
  1. controlli periodici delle condizioni di omologazione per il trattamento o la marcatura di legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno (art. 91 cpv. 1):
  1. Importo forfettario di trasferta

100

  1. Esecuzione dei controlli

secondo il dispendio

  1. controlli effettuati nell’ambito di una misura preventiva (art. 10 cpv. 4) durante i quali sono state riscontrate violazioni dell’OSalV:
  1. Importo forfettario di trasferta

100

  1. Esecuzione dei controlli

secondo il dispendio

  1. controlli dei materiali da imballaggio in legno non lavorato soggetti a notifica (Accordo del 21 giugno 199929 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli):
  1. Importo forfettario di trasferta

100

  1. Emolumento minimo per invio

50

  1. Decisione in caso di materiali da imballaggio non conformi

200

  1. controlli per campionatura concernenti il rispetto delle esigenze dei materiali da imballaggio in legno non lavorato (art. 35), durante i quali sono state riscontrate violazioni dell’OSalV:
  1. Importo forfettario di trasferta

100

  1. Emolumento minimo per invio

50

  1. Decisione in caso di materiali da imballaggio non conformi

200

  1. riconoscimento delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento (art. 53):
  1. Importo forfettario di trasferta

100

  1. Emolumento minimo

50

  1. Collaudo della stazione di quarantena, della struttura di confinamento o dell’azienda del destinatario autorizzato

secondo il dispendio

  1. rilascio di un certificato fitosanitario di esportazione o di riesportazione come pure rilascio di un certificato di pre-esportazione (art 57, 58 e 59):
  1. Importo forfettario di trasferta

100

  1. Emolumento minimo

50

  1. Ulteriori accertamenti amministrativi e tecnici per completare la domanda

secondo il dispendio

  1. Esecuzione dei controlli

secondo il dispendio

  1. rilascio di un’autorizzazione eccezionale:
  1. per l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi (art. 7 e 27 cpv. 2)

50

  1. per l’importazione di merci (art. 37)

50

  1. per il trasferimento di merci in zone protette (art. 42)

50

  1. per merci messe in commercio a scopo di ricerca e per la conservazione di risorse (art. 62)

50

  1. omologazione delle aziende che trattano o marcano legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno (art. 89 e 90)

50

  1. corrispondenza ufficiale relativa ai requisiti fitosanitari

50

  1. Controllo della gestione del materiale forestale di riproduzione secondo l’ordinanza del 30 novembre 199230 sulle foreste

200–1000

  1. Autorizzazioni secondo l’ordinanza del 29 febbraio 198831 sulla caccia

500

  1. Autorizzazione per l’introduzione di pesci e gamberi non indigeni secondo l’ordinanza del 24 novembre 199332 relativa alla legge federale sulla pesca

500

  1. Sedute di informazione e di perfezionamento, per persona e per giorno


200

  1. Prestazioni in ambito idrologico (art. 57 della legge federale del 24 gen. 199133 sulla protezione delle acque, art. 13 della legge federale del 21 giu. 199134 sulla sistemazione dei corsi d’acqua e art. 19 dell’ordinanza del 25 giu. 202535 sulla sistemazione dei corsi d’acqua):
  1. Invio diretto di dati dalle stazioni di misura
  1. Installazione del sistema di avvertimento di piena (una tantum)
  1. se l’apparecchiatura è disponibile

500

  1. se occorre installare l’apparecchiatura in loco

1500

  1. Sistema di avvertimento di piena: abbonamento per stazione e anno (inclusa la gestione di tre criteri di attivazione e di tre destinatari dell’avviso)

800

  1. Uso in comune di stazioni di misura con apparecchiature del cliente e fornitura del segnale di misura
  1. invio per stazione e anno per un sensore

1100

  1. ogni sensore supplementare, per stazione e anno

500

  1. Idrometrie
  1. Idrometria secondo il dispendio e supplemento per idrometria
  1. equipaggiamento per idrometria, a seconda del metodo

130–800

  1. analisi e foglio dei risultati, a seconda del metodo

160–450

  1. Supplemento per giorno
  1. rimorchio di misura completo

200

  1. Esame della domanda di fideiussione secondo l’ordinanza del 30 novembre 201236 sul CO2

3000

  1. Atti amministrativi e controlli secondo l’ordinanza del 12 maggio 202137 sul commercio di legno (OCoL):
  1. controlli sull’applicazione del sistema di dovuta diligenza da parte degli operatori (art. 15 cpv. 2 OCoL):
  1. Importo forfettario di trasferta

100

  1. Esecuzione del controllo del sistema di dovuta diligenza

secondo il dispendio

  1. Accertamenti su legno e prodotti da esso derivati

secondo il dispendio

  1. Decisione in caso di constatazione di violazioni

secondo il dispendio ma al massimo

5000

  1. Costi per il deposito e il trasporto in caso di sequestro o confisca

secondo i costi effettivi

  1. controlli dell’obbligo di tracciabilità dei commercianti (art. 15 cpv. 2 OCoL):
  1. Importo forfettario di trasferta

100

  1. Accertamenti su singole forniture

secondo il dispendio

  1. Decisione in caso di constatazione di violazioni

secondo il dispendio ma al massimo

2000

  1. servizi di ispezione (art. 11 e 15 cpv. 2 OCoL):
  1. Riconoscimento di un servizio di ispezione

2000–15 000

  1. Controllo di un servizio di ispezione riconosciuto
  1. Importo forfettario di trasferta

100

  1. Esecuzione del controllo

secondo il dispendio

  1. Decisione in caso di constatazione di violazioni

secondo il dispendio ma al massimo

2 000

  1. Revoca del riconoscimento

secondo il dispendio ma al massimo

2 000

  1. Atti amministrativi e controlli secondo l’ordinanza del 2 aprile 202538 sull’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni (OCoCr):
  2. elaborazione delle domande relative all’autorizzazione di combustibili o carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni secondo l’articolo 4 OCoCr

secondo il
dispendio ma
al massimo

10 000