La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la sorveglianza del mercato relative alle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE 6 (direttiva UE relativa alle macchine). 7
Il campo d’applicazione è disciplinato dall’articolo 1 della direttiva UE relativa alle macchine. L’articolo 3 della stessa si applica per analogia. 8
Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE relativa alle macchine e di cui all’articolo 3 punti 8−13 del regolamento (UE) 2019/1020 9 (regolamento UE sulla vigilanza del mercato). Si applicano inoltre le equivalenze terminologiche di cui all’allegato 1 numero 1. 10
Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine e al regolamento UE sulla vigilanza del mercato, che a loro volta rimandano ad altre normative UE, in luogo di queste ultime si applica la normativa svizzera come da allegato 1 numero 2. 11
Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene particolari disposizioni, sono applicabili alle macchine le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 2010 12 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro). 13