La legge si applica ai datori di lavoro pubblici e privati, che fanno eseguire lavoro a domicilio, e ai lavoratori a domicilio da loro occupati.
I provvedimenti protettivi validi per i lavoratori a domicilio sono applicabili, per analogia, alle persone e alle organizzazioni che assegnano lavoro a domicilio in rappresentanza del datore di lavoro.
La legge è applicabile al datore di lavoro all’estero, nella misura in cui occupa lavoratori a domicilio in Svizzera.
È considerato lavoro a domicilio a tenore della presente legge il lavoro artigianale e industriale eseguito a mano o a macchina contro salario da un lavoratore, solo o con l’aiuto di membri della famiglia, nella sua abitazione o in un altro locale di sua scelta.
Per l’applicabilità della legge, è determinante il rapporto di occupazione effettivo e non la designazione del contratto.