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822.31 LLD

Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD)

del 20 marzo 1981 (Stato 1° luglio 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 110 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale 1 ; 2

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 1980 3 ,

decreta:

Sezione 1 Campo d’applicazione

Art. 1 Oggetto

La legge si applica ai datori di lavoro pubblici e privati, che fanno eseguire lavoro a domicilio, e ai lavoratori a domicilio da loro occupati.

I provvedimenti protettivi validi per i lavoratori a domicilio sono applicabili, per analogia, alle persone e alle organizzazioni che assegnano lavoro a domicilio in rappresentanza del datore di lavoro.

La legge è applicabile al datore di lavoro all’estero, nella misura in cui occupa lavoratori a domicilio in Svizzera.

È considerato lavoro a domicilio a tenore della presente legge il lavoro artigianale e industriale eseguito a mano o a macchina contro salario da un lavoratore, solo o con l’aiuto di membri della famiglia, nella sua abitazione o in un altro locale di sua scelta.

Per l’applicabilità della legge, è determinante il rapporto di occupazione effettivo e non la designazione del contratto.

Art. 2 Casi dubbi

Nei casi di dubbio sull’applicabilità della legge, l’autorità cantonale decide d’ufficio o a domanda di un interessato. Le autorità federali decidono per le aziende federali.

Sezione 2 Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore a domicilio

Art. 3 Notifica delle condizioni di lavoro

All’atto della prima assegnazione di lavoro a domicilio, il datore di lavoro deve notificare al lavoratore e alle persone ed organizzazioni che assegnano lavoro a domicilio in sua rappresentanza le condizioni di lavoro, integralmente e per scritto.

Art. 4 Salario, tempo prestabilito, conteggio

Il salario per il lavoro a domicilio è determinato secondo le aliquote applicate nell’azienda per un lavoro equivalente. In mancanza di un salario aziendale comparabile, dev’essere applicata l’aliquota di salario usuale per lavori analoghi nel corrispondente ramo economico e nella regione. È tenuto equamente conto delle condizioni di lavoro differenti nell’azienda e al domicilio del lavoratore, come anche dei maggiori o minori costi risultanti dal lavoro a domicilio, per il datore di lavoro e il lavoratore.

Se il salario è stabilito secondo il lavoro fornito (salario a cottimo), il datore di lavoro deve indicare al lavoratore a domicilio, con l’aliquota di salario, il tempo valutato per l’esecuzione (tempo prestabilito), salvo che questo non possa essere predeterminato a causa del genere di lavoro a domicilio.

Il datore di lavoro consegna al lavoratore a domicilio un conteggio scritto ed ambo le parti ne conservano un esemplare durante almeno 5 anni.

Art. 5 Rimborso delle spese, strumenti di lavoro, materiale, istruzioni

Il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore a domicilio le spese necessarie, in particolare quelle per gli strumenti di lavoro, il materiale e il loro trasporto.

Il datore di lavoro, se mette a disposizione strumenti di lavoro o materiale, non può esigere un’indennità dal lavoratore a domicilio. Sono riservati l’obbligo di restituzione alla fine del rapporto di lavoro e le eventuali pretese di risarcimento del datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve istruire il lavoratore a domicilio sul lavoro da svolgere, nella misura necessaria per la sicurezza del lavoratore e per l’ottenimento di un salario adeguato.

Art. 6 Giovani

È vietato assegnare a giovani d’età inferiore ai 15 anni lavoro a domicilio da eseguire in modo indipendente.

Art. 7 Protezione contro il sovraccarico di lavoro

Il datore di lavoro non può assegnare né farsi consegnare lavoro a domicilio in domenica e nei giorni festivi. Gli altri giorni, può assegnarlo o farselo consegnare soltanto durante le ore stabilite dal Consiglio federale. I Cantoni possono concedere deroghe per circostanze speciali.

Il datore di lavoro deve tener conto del rendimento del lavoratore a domicilio. Deve, in particolare, stabilire il termine impartito per la consegna dell’opera in modo che il lavoratore a domicilio non debba lavorare né più di 8 ore per giorno, né di domenica.

Art. 8 Protezione della vita e della salute

Gli strumenti di lavoro e i materiali, che il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore a domicilio, devono essere concepiti in modo che, se manipolati correttamente, non possano causare infortuni o danni alla salute.

I lavoratori a domicilio sono tenuti ad osservare le disposizioni del datore di lavoro per prevenire gli infortuni e i danni alla salute. In particolare, devono utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza, di cui sono muniti gli strumenti di lavoro, e non possono rimuoverli né modificarli senza il permesso del datore di lavoro.

Art. 9 Lavori pericolosi

Il Consiglio federale stabilisce i lavori che non possono essere eseguiti a domicilio o che lo possono essere soltanto con l’applicazione di particolari misure di sicurezza.

Art. 10 Elenco dei lavoratori a domicilio e registrazione

Il datore di lavoro deve tenere un elenco dei lavoratori a domicilio che occupa e farsi iscrivere nel registro dei datori di lavoro tenuto dalle autorità d’esecuzione.

Art. 11 Obbligo d’informare

I datori di lavoro e i lavoratori a domicilio sono tenuti a fornire alle autorità d’esecuzione e di vigilanza le informazioni necessarie all’esecuzione della legge e a permettere loro l’accesso ai locali. Le autorità d’esecuzione e di vigilanza possono procedere a controlli, prelevare campioni, come pure consultare gli elenchi ed altri documenti, in particolare le condizioni di lavoro, le bollette di accompagnamento, i registri delle forniture e i conteggi.

Sezione 3 Disposizioni penali

Art. 124 Infrazioni

Chiunque intenzionalmente contravviene a una prescrizione della presente legge o alle sue disposizioni esecutive oppure a una singola decisione notificatagli con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.

Nei casi gravi può essere pronunciata la multa fino a 20 000 franchi.

Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 5000 franchi.

Art. 13 Diritto applicabile

Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero 5 e l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 6 sul diritto penale amministrativo.

Art. 14 Procedimento penale

Il procedimento penale spetta ai Cantoni.

Sezione 4 Disposizioni esecutive

Art. 15 Esecuzione

L’esecuzione della legge spetta ai Cantoni. Essi designano le autorità d’esecuzione.

Le aziende della Confederazione eseguono la legge sotto la vigilanza degli ispettorati federali del lavoro.

Le autorità d’esecuzione tengono il registro dei datori di lavoro e lo verificano almeno una volta all’anno.

Esse presentano annualmente all’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro 7 (detto qui di seguito: «Ufficio federale») un rapporto sull’esecuzione della legge.

Art. 168

Art. 17 Alta vigilanza

L’Ufficio federale esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge.

Art. 189

Art. 1910 Obbligo del segreto

Le persone incaricate di eseguire la presente legge o di vigilare sull’esecuzione sono tenute al segreto d’ufficio.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 2011 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive sentiti i Cantoni e le organizzazioni interessate.

Art. 21 Modificazione e abrogazione

... 12

Art. 22 Prescrizioni riservate

Sono segnatamente riservate:

  1. La legislazione federale concernente la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la protezione dell’ambiente, la radioprotezione, il commercio dei veleni, gli esplosivi, le derrate alimentari e gli oggetti d’uso, come anche le assicurazioni sociali;
  2. Le prescrizioni di polizia cantonali e comunali.

Art. 23 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° aprile 1983 13