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823.113 OEm-LC

Ordinanza concernente gli emolumenti, le provvigioni e le cauzioni nell’ambito della legge sul collocamento (Ordinanza sugli emolumenti LC, OEm-LC)

del 16 gennaio 1991 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoverso 4, 9 capoverso 4, 14 capoverso 2 e 15 capoverso 4 della legge del 6 ottobre 1989 1 sul collocamento (LC);
visto l’articolo 46 a della legge del 21 marzo 1997 2 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, 3

decreta:

Art. 14 Emolumenti riscossi per il rilascio di autorizzazioni agli uffici di collocamento

(art. 4 cpv. 4 LC; art. 13 e 14 dell’O del 16 gen. 19915 sul collocamento, OC)

L’emolumento riscosso per il rilascio dell’autorizzazione è compreso tra 750 e 1650 franchi, in funzione dell’onere richiesto alle autorità.

L’emolumento riscosso per la modifica dell’autorizzazione è compreso tra 220 e 850 franchi, in funzione dell’onere richiesto alle autorità.

Per gli uffici di collocamento di istituzioni di utilità pubblica, l’autorità che rilascia l’autorizzazione può ridurre o sopprimere l’emolumento riscosso in virtù dei capoversi 1 e 2, se tale emolumento rappresenta un onere finanziario manifestamente troppo elevato per le istituzioni in questione.

Se la domanda d’autorizzazione è ritirata o non viene portata avanti e l’autorità che rilascia l’autorizzazione ha già intrapreso lavori al riguardo, può essere riscosso un emolumento fino a concorrenza dell’importo massimo dell’emolumento per il rilascio dell’autorizzazione di cui al capoverso 1.

Art. 26 Tassa d’iscrizione dovuta dalle persone in cerca d’impiego per il collocamento

(art. 9 cpv. 1 LC)

La tassa d’iscrizione ammonta al massimo a 45 franchi per il collocamento in Svizzera o all’estero e può essere riscossa soltanto una volta per mandato di collocamento. 7

Questo importo massimo non può essere superato neppure se il collocatore divulga il profilo di qualifica della persona in cerca d’impiego in una pubblicazione specializzata, edita dal collocatore stesso.

Un mandato di collocamento espletato senza successo è considerato estinto al più presto dopo sei mesi.

Se più collocatori collaborano all’esecuzione del mandato di collocamento, la tassa non può essere riscossa più volte.

Art. 38 Provvigione di collocamento a carico delle persone in cerca d’impiego

(art. 9 cpv. 1 LC, art. 20 OC)

La provvigione di collocamento ammonta al massimo al 5 per cento del primo salario annuo lordo.

Se più collocatori collaborano all’esecuzione del mandato di collocamento, la provvigione non può essere fatturata più volte. È fatto salvo l’articolo 4 capoverso 4.

Art. 3a9 Trasferimento dell’imposta sul valore aggiunto

(art. 9 cpv. 1 LC, art. 20 OC)

L’imposta sul valore aggiunto gravante la provvigione può essere trasferita alle persone in cerca d’impiego anche se in tal modo l’ammontare della provvigione supera l’importo massimo prescritto.

Art. 410 Provvigione di collocamento a carico delle persone collocate per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe

(art. 9 cpv. 1 LC, art. 23 OC)

La provvigione di collocamento ammonta al massimo:

  1. all’8 per cento per il collocamento di gruppi e orchestre;
  2. all’8 per cento per il collocamento di ballerine di cabaret;
  3. al 10 per cento per il collocamento di musicisti solisti, di animatori o di artisti che si esibiscono da soli nel settore del varietà o delle arti classiche, nonché di attori.

La provvigione di collocamento di cui al capoverso 1 non può superare il 5 per cento dell’onorario lordo del primo ingaggio annuo.

Se la durata del contratto è inferiore a sei giorni lavorativi, la provvigione di collocamento può essere maggiorata al massimo di un quarto del tasso indicato nel capoverso 1. Il collocatore è autorizzato a fatturare in ogni caso un importo minimo di 80 franchi per collocamento conformemente al capoverso 1.

Se il collocatore è costretto a collaborare, per il collocamento all’estero, con uffici di collocamento esteri, la provvigione a carico della persona in cerca d’impiego può essere maggiorata al massimo della metà; questo supplemento non può tuttavia in alcun caso superare le spese supplementari effettivamente provocate dal collocamento all’estero.

Art. 5 Provvigione di collocamento a carico di fotomodelle e indossatrici

(art. 9 cpv. 1 LC, art. 23 OC)

La provvigione di collocamento ammonta al massimo:

  1. al 12 per cento per impieghi di durata inferiore a sei giorni lavorativi;
  2. al 10 per cento per impieghi più lunghi.

Art. 6 Cauzione a carico delle imprese che forniscono personale a prestito

(art. 14 cpv. 2 LC, art. 35 OC)

La cauzione ammonta a 50 000 franchi per ogni prestatore.

La cauzione ammonta a 100 000 franchi se il prestatore ha messo a disposizione d’imprese acquisitrici oltre 60 000 ore di lavoro nel corso dell’anno civile trascorso.

Per i prestatori che forniscono personale a prestito anche all’estero la cauzione è aumentata di 50 000 franchi.

La cauzione massima (art. 36 cpv. 3 OC) depositata da una sede principale per sé e per le proprie succursali ammonta a 1 000 000 di franchi.

Art. 711 Emolumenti riscossi per il rilascio di autorizzazioni alle imprese che forniscono personale a prestito

(art. 15 cpv. 4 LC; art. 42 e 43 OC)

L’emolumento riscosso per il rilascio dell’autorizzazione è compreso tra 750 e 1650 franchi, in funzione dell’onere richiesto alle autorità.

L’emolumento riscosso per la modifica dell’autorizzazione è compreso tra 220 e 850 franchi, in funzione dell’onere richiesto alle autorità.

Se la domanda d’autorizzazione è ritirata o non viene portata avanti e l’autorità che rilascia l’autorizzazione ha già intrapreso lavori al riguardo, può essere riscosso un emolumento fino a concorrenza dell’importo massimo dell’emolumento per il rilascio dell’autorizzazione di cui al capoverso 1.

Art. 7a12 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, per gli emolumenti riscossi per le autorizzazioni di cui agli articoli 1 e 7 rilasciate dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 13 sugli emolumenti.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1991.