Per le spese d’esecuzione ai sensi degli articoli 17 capoverso 5 e 92 capoverso 7 della legge federale del 25 giugno 19823 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) sono accordate ai Cantoni indennità per lo svolgimento dei seguenti compiti:
- i compiti di cui all’articolo 85 capoverso 1 lettere d, e nonché g–k LADI;
- la gestione degli uffici regionali di collocamento URC (art. 85b LADI);
- la gestione dei servizi di logistica dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, LPML (art. 119d OADI);
- le consultazioni specializzate (art. 17 cpv. 5 LADI);
- le spese delle commissioni tripartite (art. 85c LADI);
- il mantenimento della struttura minima indispensabile (art. 122a cpv. 3 OADI).