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Ordinanza concernente l’indennizzo dei Cantoni per l’esecuzione della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza sull’indennizzo delle spese d’esecuzione della LADI)

del 29 giugno 2001 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca 1 ,

visti gli articoli 122 a e 122 b dell’ordinanza del 31 agosto 1983 2
sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI),

ordina:

Art. 1 Diritto alle indennità

Per le spese d’esecuzione ai sensi degli articoli 17 capoverso 5 e 92 capoverso 7 della legge federale del 25 giugno 19823 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) sono accordate ai Cantoni indennità per lo svolgimento dei seguenti compiti:

  1. i compiti di cui all’articolo 85 capoverso 1 lettere d, e nonché g–k LADI;
  2. la gestione degli uffici regionali di collocamento URC (art. 85b LADI);
  3. la gestione dei servizi di logistica dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, LPML (art. 119d OADI);
  4. le consultazioni specializzate (art. 17 cpv. 5 LADI);
  5. le spese delle commissioni tripartite (art. 85c LADI);
  6. il mantenimento della struttura minima indispensabile (art. 122a cpv. 3 OADI).

Art. 2 Entità delle indennità

Le indennità per l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 1 sono calcolate in base ai costi d’esercizio e d’investimento computabili, dedotti eventuali introiti.

Art. 3 Base di calcolo e periodo di calcolo

La base di calcolo delle spese d’esecuzione è costituita dal numero medio di persone in cerca d’impiego iscritte in un Cantone durante il periodo di calcolo.

Il periodo di calcolo è:

  1. l’anno contabile; o
  2. l’anno che precede l’anno contabile.

Se il numero medio delle persone in cerca d’impiego determinato in base al capoverso 1 per l’anno contabile è inferiore di più del 12 per cento del valore del conteggio dell’anno precedente, l’aliquota dei costi d’esercizio è calcolata prendendo quale tasso delle persone in cerca d’impiego la cifra dell’anno precedente ridotta del 12 per cento almeno.

Art. 4 Calcolo dell’indennità versata per i costi d’esercizio

L’indennità per i costi d’esercizio si ottiene moltiplicando la base di calcolo (art. 3 cpv. 1) per l’aliquota dei costi d’esercizio che a sua volta dipende dal tasso cantonale di persone in cerca d’impiego nel periodo di calcolo scelto. L’aliquota dei costi è calcolata secondo la formula seguente:

  1. tasso di persone in cerca d’impiego tra l’1,2 e il 4 per cento incluso:
    3650 franchi – (tasso di persone in cerca d’impiego × 285 franchi);
  2. tasso di persone in cerca d’impiego tra il 4 e il 10 per cento incluso:
    3182 franchi – (tasso di persone in cerca d’impiego × 168 franchi).

Se il tasso di persone in cerca d’impiego è inferiore all’1,2 per cento o superiore al 10 per cento, l’indennità versata per i costi d’esercizio è calcolata in base a un tasso di persone in cerca d’impiego dell’1,2 per cento o del 10 per cento.

Sono rimborsati i costi d’esercizio computabili effettivamente sostenuti.

Il saldo non utilizzato del credito per i costi d’esercizio non può essere riportato sull’anno contabile successivo.

Art. 5 Calcolo dei costi d’investimento

L’indennità versata per i costi d’investimento si ottiene moltiplicando la base di calcolo per l’aliquota dei costi d’investimento; tale aliquota ammonta a 60 franchi.

L’ufficio di compensazione tiene un conto d’investimento per ogni Cantone. Può accordare anticipi sui costi d’investimento.

Sono rimborsati i costi d’investimento computabili effettivamente sostenuti.

Se durante un anno contabile un Cantone non utilizza completamente il credito d’investimento accordatogli in base al capoverso 1, il saldo è accreditato sul suo conto d’investimento.

Gli investimenti effettuati a carico del fondo d’investimento restano proprietà dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 6 Adeguamento delle aliquote

Se, secondo le previsioni, si attende per l’anno contabile seguente un tasso di persone in cerca d’impiego superiore al 6 per cento a livello nazionale, la commissione di sorveglianza può, su proposta dell’ufficio di compensazione, adeguare le aliquote fissate agli articoli 4 capoverso 1 e 5 capoverso 1.

Le aliquote fissate agli articoli 4 capoverso 1 e 5 capoverso 1 sono adeguate annualmente al rincaro nella misura in cui quest’ultimo superi il 2 per cento dall’ultimo adeguamento.

Art. 7 Situazioni speciali

In situazioni speciali, l’ufficio di compensazione può indennizzare i costi che superano il credito massimo accordato per i costi d’esercizio computabili (art. 4 cpv. 1–3) o il credito massimo accordato per i costi d’investimento computabili (art. 5 cpv. 1), se tali costi sono indispensabili per una sana gestione finanziaria. L’ufficio di compensazione informa annualmente la commissione di sorveglianza su questi costi speciali.

Art. 8 Contabilità e revisione

I Cantoni tengono una contabilità regolare dei costi sostenuti.

L’ufficio di compensazione controlla se la contabilità e i conteggi sono corretti e completi; può affidare questo compito a una società di revisione esterna.

Art. 9 Istruzioni dell’ufficio di compensazione

L’ufficio di compensazione può emanare istruzioni concernenti:

  1. la distinzione tra costi d’investimento e costi d’esercizio;
  2. la computabilità dei costi;
  3. i tassi di ammortamento degli investimenti;
  4. il riporto e gli anticipi previsti all’articolo 5;
  5. l’organizzazione della contabilità, in particolare la sua forma, il suo contenuto e il programma informatico utilizzato.

Art. 10 Pagamento

Il destinatario dell’indennità per le spese d’esecuzione è il Cantone. La procedura di pagamento è retta dall’articolo 122 a OADI.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.