Sono assicurati obbligatoriamente per i rischi morte e invalidità i disoccupati che:
- soddisfano i presupposti del diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell’articolo 8 LADI o ricevono indennità conformemente all’articolo 29 LADI; e
- percepiscono un salario giornaliero coordinato secondo gli articoli 4 o 5.
Non sono assicurate le persone che sono già assicurate secondo l’articolo 47 capoverso 1 o 47 a LPP almeno nella stessa misura in cui lo sarebbero conformemente alla presente ordinanza. 3