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837.174

Ordinanza
sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati

del 3 marzo 1997 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 22 a capoverso 3 della legge del 25 giugno 1982 1
sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI)
e l’articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 2 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP),

ordina:

Art. 1 Persone assicurate

Sono assicurati obbligatoriamente per i rischi morte e invalidità i disoccupati che:

  1. soddisfano i presupposti del diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell’articolo 8 LADI o ricevono indennità conformemente all’articolo 29 LADI; e
  2. percepiscono un salario giornaliero coordinato secondo gli articoli 4 o 5.

Non sono assicurate le persone che sono già assicurate secondo l’articolo 47 capoverso 1 o 47 a LPP almeno nella stessa misura in cui lo sarebbero conformemente alla presente ordinanza. 3

Art. 2 Copertura assicurativa

L’assicurazione comincia al termine dei periodi di attesa secondo l’articolo 18 LADI. 4

Le persone per le quali il diritto all’indennità è sospeso sono assicurate (art. 30 LADI).

Art. 3 Principi per determinare il salario coordinato

Gli importi limite secondo gli articoli 2, 7 e 8 LPP sono divisi per 260,4 (importi limite giornalieri). Per le persone parzialmente invalide ai sensi della legge federale del 19 giugno 1959 5 sull’assicurazione per l’invalidità, gli importi limite fissati negli articoli 2, 7 e 8 capoverso 1 LPP sono ridotti in misura corrispondente alla percentuale di rendita cui hanno diritto. 6

I salari provenienti da guadagni intermedi (art. 24 LADI) e da un’occupazione a tempo parziale (art. 10 cpv. 2 lett. b LADI) percepiti durante un periodo di controllo sono divisi per il numero di giorni controllati corrispondenti a un periodo di controllo (salario giornaliero). 7

Art. 4 Salario giornaliero coordinato

Il salario giornaliero coordinato deve essere assicurato.

Il salario giornaliero coordinato equivale alla differenza positiva ottenuta deducendo dall’indennità giornaliera di disoccupazione l’importo di coordinazione calcolato su base giornaliera ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1.

Se non raggiunge l’importo calcolato su base giornaliera secondo l’articolo 8 capoverso 2 LPP, il salario giornaliero coordinato deve essere arrotondato a questa somma.

Il salario minimo assicurato secondo il capoverso 3 si applica anche all’assicurazione obbligatoria delle persone per cui gli importi limite sono ridotti conformemente all’articolo 3 capoverso 1. 8

Art. 5 Salario giornaliero coordinato in caso di guadagno intermedio, e di lavoro a tempo parziale9

Il salario giornaliero coordinato equivale alla differenza positiva tra:

  1. 10 il salario giornaliero proveniente da un’attività intermedia o da un’attività a tempo parziale; e
  2. la perdita di guadagno che dà diritto a un’indennità calcolata su base giornaliera analogamente all’articolo 3 capoverso 2;
  3. meno l’importo di coordinamento calcolato su base giornaliera in virtù dell’articolo 3 capoverso 1.

Se il salario giornaliero proveniente da un’attività intermedia o da un’attività a tempo parziale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LPP è assicurato, dal salario giornaliero coordinato ai sensi del capoverso 1 è dedotto il salario giornaliero coordinato proveniente da un guadagno intermedio o da un’attività a tempo parziale. 11

Art. 6 Salario coordinato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e d’invalidità

Le prestazioni in caso di morte o invalidità si calcolano sulla base del salario giornaliero coordinato del periodo di controllo nel quale si è verificato l’evento assicurato. Nel caso in cui l’assicurato non abbia potuto adempiere il suo obbligo regolamentare di controllo a causa dell’evento, si tiene conto dei giorni del periodo di controllo precedente e sino al verificarsi dell’evento in questione.

L’importo delle rendite è calcolato in base all’avere di vecchiaia acquisito dall’assicurato prima dell’inizio dell’assicurazione e alla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti dall’inizio dell’assicurazione fino al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP, senza interessi. 12

Art. 7 Uscita dall’assicurazione obbligatoria dei disoccupati

Per gli assicurati che escono dall’assicurazione obbligatoria dei disoccupati (art. 2 cpv. 1bis LPP13), il mantenimento della previdenza per i rischi morte e invalidità è possibile solo se essi:

  1. non sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 o non vi sottostanno di nuovo secondo il capoverso 1bis14 LPP o
  2. non possono aderire all’assicurazione facoltativa ai sensi dell’articolo 44 o dell’articolo 46 LPP.

Art. 8 Determinazione dell’aliquota di contribuzione

Per i rischi di morte e di invalidità, l’aliquota di contribuzione è pari allo 0,25 per cento del salario giornaliero coordinato . 15

L’istituto collettore controlla regolarmente se l’aliquota di contribuzione copra le spese e ne riferisce all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione almeno una volta all’anno. Se è necessario adeguare l’aliquota di contribuzione in funzione dell’evoluzione del rischio, l’istituto collettore sottopone una proposta di adeguamento all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, a destinazione del Consiglio federale. 16

La domanda di modifica dell’aliquota di contribuzione è presentata all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione al più tardi tre mesi prima della data effettiva dell’adeguamento. 17

L’istituto collettore tiene una statistica sui rischi morte e invalidità dei disoccupati.

Art. 9 Contributi

Il disoccupato e l’assicurazione contro la disoccupazione si dividono i contributi a metà.

Nei giorni in cui il disoccupato non riceve prestazioni, tutti i contributi sono a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 10 Trattamento fiscale della previdenza dei disoccupati

I contributi versati da beneficiari d’indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione sono deducibili dai redditi imponibili, per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1997.