Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può autorizzare, con un’ordinanza, una sospensione temporanea di determinate disposizioni dell’elenco degli obblighi elencate all’articolo 7 capoverso 1 lettere c e d nei casi seguenti:
- eventi naturali eccezionali a causa dei quali è impossibile adempiere determinati punti dell’elenco degli obblighi per un determinato periodo;
- decisioni delle autorità fondate sul diritto federale o cantonale, segnatamente in ambito sanitario o fitosanitario, a causa delle quali è impossibile rispettare delle disposizioni dell’elenco degli obblighi per un determinato periodo.
Il raggruppamento presenta all’UFAG la domanda di sospensione temporanea. Questa deve essere corredata della prova che è stata accolta dall’assemblea dei rappresentanti del raggruppamento.
Deve dimostrare che la sospensione temporanea non ha alcun effetto diretto sulle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto né sulla sua forma distintiva.
Deve dimostrare che saranno prese misure adeguate per informare il pubblico o il consumatore finale sulle disposizioni sospese temporaneamente.
Il DEFR può fissare ulteriori condizioni e oneri in relazione alla sospensione temporanea delle disposizioni. In particolare può limitare la sospensione a una parte dell’area geografica.
La sospensione temporanea non può avere una durata superiore a un anno e può essere rinnovata soltanto una volta consecutivamente per lo stesso motivo.