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912.1

Ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole)

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoverso 3 e 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998 1 sull’agricoltura,

ordina:

Art. 12 Regioni e zone

Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l’agricoltura è suddivisa in regioni e zone.

La regione d’estivazione comprende la superficie tradizionalmente utilizzata per l’economia alpestre.

La regione di montagna comprende:

  1. la zona di montagna IV;
  2. la zona di montagna III;
  3. la zona di montagna II;
  4. la zona di montagna I.

La regione di pianura comprende:

  1. la zona collinare;
  2. la zona di pianura.

La regione di montagna e collinare comprende le zone di montagna da I a IV e la zona collinare.

Art. 2 Criteri per la delimitazione delle zone nelle regioni di montagna e di pianura

Per la delimitazione e la suddivisione della regione di montagna occorre tenere conto, in ordine decrescente, dei seguenti criteri:

  1. le condizioni climatiche, segnatamente la durata del periodo di vegetazione;
  2. le vie di comunicazione, segnatamente i collegamenti con il paese e il centro più vicini; e
  3. la configurazione del terreno, segnatamente la quota di zone declive e di zone in forte pendenza.3

Per la delimitazione della zona collinare occorre tenere conto dei criteri del capoverso 1; particolare importanza è data alla configurazione del terreno. 4

La zona di pianura comprende la superficie utilizzata per l’agricoltura che non è attribuita a una delle altre zone. 5

Le superfici situate all’estero sono assegnate alla zona in cui si trova la maggior parte delle superfici in Svizzera di un’azienda.

Per le misure che richiedono una classificazione delle aziende per regione di pianura o di montagna, le aziende sono attribuite alla regione in cui si trova la parte principale della superficie agricola utile.

Le aziende senza superficie agricola utile sono assegnate alla zona in cui si trova il centro aziendale. 6

Art. 37 Delimitazione della regione d’estivazione

La delimitazione della regione d’estivazione si fonda sui pascoli d’estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l’estivazione, nonché sui pascoli comunitari.

I limiti della regione d’estivazione sono determinati in base al modo di sfruttamento prima del 1999 e tenendo conto del modo di sfruttamento tradizionale.

Art. 3a8 Scambio di superfici nel quadro di migliorie integrali

Nel quadro di migliorie integrali ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 2 novembre 2022 9 sui miglioramenti strutturali (OMSt), i limiti di cui all’articolo 3 capoverso 2 possono essere rideterminati in seguito a uno scambio di superfici.

Le superfici nella regione d’estivazione possono essere scambiate con superfici nella regione di montagna o di pianura se:

  1. la dimensione della superficie utilizzata a scopo agricolo rimane pressoché la stessa sia nella regione d’estivazione sia in quella di montagna o di pianura, anche se in casi eccezionali è consentito uno scarto di 4 are al massimo per miglioria integrale;
  2. le superfici oggetto dello scambio sono idonee al nuovo utilizzo agricolo;
  3. si tratta di provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell’articolo 14 capoverso 5 lettera a OMSt; e
  4. il Cantone esercita la sorveglianza sulle migliorie integrali.

Art. 4 Determinazione dei limiti

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) determina i limiti. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev’essere consultato. 10

L’UFAG 11 traccia i limiti in modo da semplificare il più possibile l’applicazione della legislazione.

Per la delimitazione della regione d’estivazione in base all’articolo 3, l’Ufficio federale si avvale del catasto alpestre e della delimitazione stabilita dai Cantoni.

Art. 512 Rappresentazione e applicazione delle zone e regioni agricole

L’UFAG riporta le zone e regioni agricole su carte topografiche digitali e rappresenta le carte delle zone e regioni agricole nel geoportale della Confederazione map.geo.admin.ch. Tali carte costituiscono il catasto della produzione agricola.

In caso di modifiche dei limiti delle zone e regioni agricole, l’UFAG ne dà comunicazione ai servizi interessati in forma elettronica. I servizi cantonali competenti acquisiscono immediatamente la raccolta di geodati di base delle zone e regioni agricole dalla piattaforma per la geoinformazione della Confederazione data.geo. admin.ch e la riprendono nei sistemi d’informazione geografica del Cantone per i quali le zone e regioni agricole sono rilevanti. Tengono aggiornata la raccolta di geodati di base anche nei geoportali pubblici purché vi siano rappresentate le zone e regioni agricole.

Art. 6 Modifica dei limiti delle zone

Autonomamente o su domanda del gestore, l’UFAG può modificare le zone della regione di montagna e di quella di pianura tenendo conto dei criteri enunciati nell’articolo 2. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev’essere consultato.

Autonomamente o su domanda del gestore, l’UFAG può modificare i limiti della regione d’estivazione tenendo conto dei criteri enunciati negli articoli 3 e 4. L’UFAG entra in materia su una domanda di esclusione dalla regione di estivazione soltanto se la superficie in questione non è stata utilizzata come pascolo d’estivazione né come pascolo comunitario nel periodo 1990–1998. Le domande dei gestori devono essere inoltrate presso il Cantone; questo le trasmette all’UFAG con un parere motivato. 13

Per uno scambio di superfici secondo l’articolo 3 a il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione inoltra la domanda all’UFAG prima della pubblicazione del progetto di nuovo riparto. 14

L’UFAG pubblica la decisione relativa a una modifica dei limiti delle zone e delle regioni su un Foglio ufficiale del Cantone sul cui territorio passa il limite in questione. Decide e pubblica la modifica dei limiti della regione d’estivazione in seguito a uno scambio di superfici secondo l’articolo 3 a non appena le nuove condizioni di proprietà disposte dal Cantone sono cresciute in giudicato. 15

Queste decisioni sono conservate:

  1. dall’UFAG per tutta la Svizzera;
  2. dai servizi designati dai Cantoni per il territorio cantonale.

Art. 716

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.