Lexipedia

916.111.311.2

Ordinanza
per l’applicazione della Convenzione concernente l’aiuto alimentare dell’Accordo internazionale sul grano del 19861

del 21 dicembre 1988 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione della Convenzione del 13 marzo 1986 2 concernente l’aiuto alimentare dell’accordo internazionale sul grano del 1986,

ordina:

Art. 1 Uffici federali competenti per l’applicazione e l’esecuzione della Convenzione

Le questioni di principio relative all’applicazione della Convenzione del 13 marzo 1986 3 concernente l’aiuto alimentare dell’accordo internazionale sul grano del 1986 (Convenzione) sono trattate dal Comitato interdipartimentale di cooperazione allo sviluppo e d’aiuto umanitario internazionali (CICSA) giusta l’articolo 24 dell’ordinanza del 12 dicembre 1977 4 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali. L’Ufficio federale dell’agricoltura 5 e altri uffici federali interessati partecipano alle sedute.

Per il resto sono incaricati dell’applicazione e dell’esecuzione della Convenzione:

  1. la Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario del Dipartimento federale degli affari esteri;
  2. Ufficio federale dell’agricoltura del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.6

Art. 27 Mezzi finanziari

I mezzi necessari per l’applicazione della Convenzione sono iscritti nel preventivo del Dipartimento federale degli affari esteri e addebitati al credito d’impegno per la prosecuzione dell’aiuto internazionale umanitario della Confederazione

Art. 3 Assegnazione delle forniture di soccorso

Le forniture di soccorso, sotto forma di cereali o di loro prodotti trasformati, sono assegnate ai beneficiari, direttamente o per il tramite di organizzazioni internazionali e opere assistenziali private, dalla Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario d’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura.

Le competenze finanziarie sono regolate dall’articolo 16 capoverso 2 e dall’allegato 2 dell’ordinanza del 12 dicembre 1977 8 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali.

Art. 4 Conclusione di accordi

Se cereali o loro prodotti trasformati vengono forniti dalla Confederazione stessa, l’Ufficio federale dell’agricoltura stipula i pertinenti accordi e vigila sulla loro osservanza.

Art. 5 Rapporto

L’Ufficio federale dell’agricoltura, d’intesa con la Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario, fa rapporto al Comitato per l’aiuto alimentare, menzionato nell’articolo IX della Convenzione, in merito all’adempimento degli impegni svizzeri. L’Ufficio federale dell’agricoltura rappresenta la Svizzera in seno al Comitato.

Art. 6 Disposizioni finali

Il decreto del Consiglio federale del 26 gennaio 1972 9 per l’esecuzione dell’accordo internazionale sui cereali del 1971 (convenzione concernente l’aiuto alimentare) è abrogato.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1989.