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916.407

Ordinanza
concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

del 10 novembre 2004 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 45 a capoverso 3 e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966 1 sulle epizoozie, 2

ordina:

Art. 1 Contributi

Onde sostenere i costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale che devono essere inceneriti o eliminati in altro modo secondo gli articoli 22–24 dell’ordinanza del 25 maggio 20113 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn), sono assegnati i seguenti contributi:4

  1. 5 per ogni animale della specie bovina, ogni bufalo e ogni bisonte: 25 franchi all’azienda detentrice di animali in cui l’animale è nato;
  2. 6 per ogni animale delle specie ovina e caprina: 4.50 franchi all’azienda detentrice di animali in cui l’animale è nato;
  3. per ogni animale della specie bovina macellato: 25 franchi al macello;
  4. per ogni animale della specie ovina, caprina o suina macellato: 4.50 franchi al macello;
  5. 7 per ogni equide macellato: 25 franchi al macello;
  6. 8 per il pollame macellato: 12 franchi la tonnellata di peso vivo al macello.

Art. 29 Condizioni per l’assegnazione dei contributi

Trattandosi di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, i contributi sono assegnati:10

  1. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di nascita dell’animale;
  2. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale e se all’atto della notifica di macellazione:1.la notifica di nascita era registrata nella banca dati sul traffico di animali, e2.11la storia dell’animale di cui all’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 novembre 202112 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) ha lo stato «OK» o «provvisoriamente OK».

Trattandosi di animali delle specie ovina e caprina i contributi sono assegnati:

  1. se la banca dati sul traffico di animali (BDTA) ha ricevuto la notifica di nascita dell’animale;
  2. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale e se all’atto della notifica della macellazione:131.l’importazione o la notifica di nascita sono registrate nella banca dati sul traffico di animali oppure è avvenuta la prima registrazione secondo l’articolo 29b dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 201114, e2.15la storia dell’animale di cui all’articolo 11 capoverso 2 OIBDTA ha lo stato «OK» o «provvisoriamente OK».16

Trattandosi di animali delle specie suina, i contributi sono assegnati se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale.

Trattandosi di equidi, i contributi sono assegnati:

  1. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale; e
  2. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di identificazione, a condizione che l’animale sia nato dopo il 1° gennaio 2011.

Trattandosi di pollame, i contributi sono assegnati se Identitas AG ha ricevuto la domanda. La domanda deve essere presentata elettronicamente. 17

I contributi ai macelli sono assegnati soltanto se i sottoprodotti di origine animale sono eliminati in stabilimenti d’eliminazione e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 36 capoverso 2 OSOAn 18 . 19

Art. 320 Versamento e compensazione dei contributi

Identitas AG stila un conteggio e versa i contributi. Li fattura mensilmente all’Ufficio federale dell’agricoltura.

Può compensare i contributi con gli emolumenti esigibili secondo l’allegato 2 OIBDTA 21 e con le tasse di macellazione di cui all’articolo 38 a dell’ordinanza del 27 giugno 1995 22 sulle epizoozie.

Art. 4 Rimedi giuridici

Chi non è d’accordo con il conteggio dei contributi o delle tasse di macellazione può chiedere entro 30 giorni all’Ufficio federale dell’agricoltura di emanare una decisione. 23

Il ricorso contro tale decisione è retto dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria. 24

25

Art. 5 Disposizioni transitorie

Trattandosi di animali della specie bovina nati prima del 1° dicembre 1999, non è necessaria la notifica di nascita secondo l’articolo 2 capoverso 2.

Trattandosi di animali della specie bovina nati prima del 1° aprile 2004, non è necessaria la registrazione della vita completa dell’animale secondo l’articolo 2 capoverso 3.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.