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916.472

Ordinanza sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell’USAV)

del 30 ottobre 1985 (Stato 1° dicembre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46 a della legge del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 20 capoverso 4 della legge federale del 16 marzo 2012 2 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette;
visto l’articolo 7 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 2005 3 sulla protezione degli animali;
visto l’articolo 65 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 2000 4 sugli agenti terapeutici;
visto l’articolo 58 capoverso 2 della legge del 20 giugno 2014 5 sulle derrate alimentari;
visti gli articoli 45 c capoverso 4 e 56 della legge del 1° luglio 1966 6 sulle epizoozie;
in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 1999 7 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli;
in applicazione dell’Accordo del 17 novembre 2010 8 tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali, 9

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Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 110 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina le tasse per le decisioni e le prestazioni di servizi dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nei settori della salute animale, delle derrate alimentari, della protezione degli animali, dell’omologazione di prodotti fitosanitari e della circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

Art. 211 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 12 sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 313 Calcolo della tassa

La tassa è calcolata secondo le aliquote di cui al capitolo 2. Se è previsto un quadro tariffario, la tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo e prendendo in considerazione l’interesse finanziario delle persona tenuta a pagarla.

Per le prestazioni di servizi non espressamente menzionate nel capitolo 2, la tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo.

La tariffa oraria per la tassa calcolata in funzione del dispendio di tempo è di 140 franchi.

Art. 414 Supplemento

Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza, l’USAV 15 può riscuotere un supplemento fino al 50 per cento della tassa.

Art. 516 Spese

Oltre agli esborsi di cui all’articolo 6 OgeEm17 sono fatturati:

  1. gli onorari secondo l’ordinanza del 12 dicembre 199618 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari;
  2. le spese per l’assunzione di prove, le perizie scientifiche, gli esami speciali o la ricerca di materiale o documentazione;
  3. i costi per esami effettuati in laboratori dell’USAV o affidati ad altri laboratori.

Art. 619 Tasse per le visite veterinarie di confine

L’ufficio doganale fissa la tassa per la visita veterinaria di confine (art. 15–18) secondo le prescrizioni doganali vigenti. Gli articoli 12 e 14 OgeEm 20 non sono applicabili.

Per le visite veterinarie di confine effettuate fuori dall’orario di lavoro ordinario sono riscosse in aggiunta alla tassa forfetaria secondo le aliquote del capitolo 2, la tassa calcolata in funzione del dispendio di tempo e i costi di viaggio.

La tassa per la visita veterinaria di confine è riscossa per tutti gli invii accettati alla visita indipendentemente dal fatto che siano ammessi all’importazione, respinti o contestati in altro modo.

Art. 721 Riscossione delle tasse

La tassa è riscossa dall’ufficio che l’ha fissata.

Le tasse per l’autorizzazione d’importazione, di transito o d’esportazione e gli eventuali supplementi (art. 4) sono riscossi dall’ufficio doganale secondo le vigenti prescrizioni doganali, contemporaneamente alla tassa per la visita veterinaria di confine.

Le tasse fino a 200 franchi possono essere riscosse contro rimborso.

Art. 822 Rimedi giuridici

Contro la decisione riguardante la tassa è ammesso il ricorso secondo le disposizioni della procedura amministrativa federale.

Se la tassa riscossa dall’ufficio doganale (art. 6) e i dazi sono impugnati contemporaneamente o se il ricorso concerne unicamente un errore di calcolo, la competenza e la procedura sono disciplinate dall’articolo 109 della legge federale del 1° ottobre 1925 23 sulle dogane.

Art. 9a1424

Capitolo 2 Tariffa delle tasse

Sezione 1 Controllo in caso d’importazione o transito

Art. 15 Partite d’importazione

In caso d’importazione di partite di animali e prodotti animali, le tasse per i controlli da parte del servizio veterinario di confine ammontano a: 25

Fr.

  1. per le partite con un peso fino a 6 tonnellate

88.—

  1. per ogni ulteriore tonnellata

14.70

  1. per le partite con un peso superiore a 46 tonnellate

676.—

Le tasse per i controlli di prodotti animali importati dalla Nuova Zelanda ammontano a:

Fr.

  1. per le partite con un peso fino a 6 tonnellate

68.20

  1. per ogni ulteriore tonnellata

11.40

  1. per le partite con un peso superiore a 46 tonnellate

523.90.26

Le tasse per i controlli di importazioni di sperma, ovuli ed embrioni animali provenienti dalla Nuova Zelanda solo rette dal capoverso 1. 27

Il peso determinante è il peso lordo (massa lorda) conformemente alla legge del 9 ottobre 1986 28 sulla tariffa delle dogane. Il calcolo proporzionale delle tasse è basato sull’unità «per 100 kg lordi».

Le tasse per i controlli di partite da parte degli organi di controllo secondo l’articolo 41 capoverso 1 dell’ordinanza del 4 settembre 2013 29 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) all'importazione di esemplari di animali sono rette dai capoversi 1 e 2. 30

Le tasse per i controlli di partite da parte degli organi di controllo secondo l’articolo 41 capoverso 1 O-CITES all'importazione di esemplari di piante ammontano a:

  1. per le piante vive: 30 franchi per partita per il controllo documentale e 30 franchi per partita per il controllo dʼidentità e il controllo fisico;
  2. per parti di piante e prodotti derivati di origine vegetale: 60 franchi per partita.31

Se in caso di importazione di piante vive è riscossa una tassa per il controllo secondo l’articolo 49 dell’ordinanza del 31 ottobre 2018 32 sulla salute dei vegetali, si rinuncia alla riscossione della tassa di cui al capoverso 4 lettera a. 33

Art. 16 Partite destinate a uno Stato membro dell’Unione europea

Alle partite in transito verso l’Unione europea si applicano le tariffe di cui all’articolo 15.

Art. 17 Partite in transito da Paesi terzi verso Paesi terzi

Per le partite in transito da Paesi terzi verso Paesi terzi la tassa ammonta a 48 franchi per partita; per ogni quarto d’ora vengono fatturati inoltre 32 franchi per persona che partecipa al controllo.

Art. 17a34 Partite in entrata o in transito senza notifica preventiva

Per le partite importate o fatte transitare senza la necessaria notifica preventiva di cui all’articolo 18 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 35 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE‑PT) è riscossa una tassa supplementare di 150 franchi.

Art. 17b36 Disposizione di misure in caso di partite non conformi

Per la disposizione di misure secondo l’articolo 68 OITE‑PT 37 , l’articolo 30 dell’ordinanza del 28 novembre 2014 38 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAc) e gli articoli 28–28 b e 34–38 dell’ordinanza del 4 settembre 2013 39 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette l’USAV riscuote una tassa di 120 franchi.

Art. 1840 Autorizzazioni

La tassa per un’autorizzazione secondo l’articolo 12 OITE‑PT 41 o secondo l’OITEAc 42 ammonta a 60 franchi. 43

... 44

La tassa per un’autorizzazione di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 45 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE‑UE) ammonta a 40–100 franchi. 46

Le tasse per altre autorizzazioni sono incluse nelle tariffe di cui agli articoli 15–17.

La tassa per l’annullamento di un’autorizzazione di cui ai capoversi 1, 1 ter e 2 ammonta a 20 franchi. 47

Sezione 2 Autorizzazioni e certificati di esportazione

Art. 19

Le tasse per le autorizzazioni di cui all’articolo 52 OITE‑PT 48 e all’articolo 27 OITE‑UE 49 ammontano a 40–100 franchi. 50

Le tasse per altre autorizzazioni e certificati di esportazione ammontano a 10-60 franchi.

La tassa per l’annullamento di un’autorizzazione di cui al capoverso 2 ammonta a 10 franchi. 51

Sezione 3 Autorizzazione di sistemi di stabulazione e impianti di stabulazione

Art. 20

Per l’esame di una domanda d’autorizzazione concernente i sistemi di stabulazione e impianti di stabulazione sono riscosse le tasse seguenti:

Fr.

  1. una tassa di base per autorizzazioni che possono essere rilasciate senza esami particolari

20.– a 50.–

  1. una tassa per esami suppletivi non comportanti più di una mezza giornata di lavoro, senza visita dell’azienda

100.–

  1. una tassa per esami suppletivi non comportanti più di mezza giornata di lavoro, con visita all’azienda

150.–

  1. una tassa per esami suppletivi, per giorno, con o senzavisita all’azienda

350.–

Oltre alle tasse sono computate le spese seguenti:

  1. spese per pernottamenti in caso di visite di più giorni all’azienda giusta il regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 195952;
  2. le spese per il materiale;
  3. 53 le spese per l’esame pratico (art. 82 cpv. 2 dell’O del 23 apr. 200854 sulla protezione degli animali).

Sezione 3a ...

Art. 20a55

Sezione 4 ...

Art. 2156

Art. 21a57

Sezione 5 ...

Art. 2258

Sezione 6 Laboratori di diagnostica

Art. 23

Per il riconoscimento di un laboratorio di diagnostica e per la revoca del riconoscimento, l’USAV riscuote una tassa di 200–500 franchi.

Sezione 7 ...

Art. 2459

Sezione 8 Perfezionamento ed esami degli organi incaricati di assumere le varie funzioni nel settore veterinario pubblico60

Art. 24a

Per il perfezionamento degli organi incaricati di assumere le varie funzioni nel settore veterinario pubblico, l’USAV riscuote la seguente tassa massima: 61

Fr.

  1. per i veterinari ufficiali

4000.–

  1. per i veterinari ufficiali dirigenti

2500.–

  1. per gli esperti ufficiali

2500.–

  1. 62 per gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni

1000.–

  1. 63 per gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti

1000.–

Per l’esame, esso riscuote le tasse seguenti:

Fr.

  1. per i veterinari ufficiali

800.–

  1. per i veterinari ufficiali dirigenti

600.–

  1. per gli esperti ufficiali

600.–

  1. 64 per gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni

400.–

  1. 65 per gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti

400.–

Per il rilascio dell’attestato di capacità ai candidati che hanno superato l’esame, esso riscuote una tassa di 50 franchi.

Sezione 9 Utilizzo dei sistemi d’informazione animex-ch e E‑Cert66

Art. 24b Utilizzo del sistema d’informazione animex-ch67

Per l’utilizzo del sistema d’informazione animex-ch 68 l’Ufficio federale riscuote dai Cantoni le tasse seguenti:

Fr.

  1. rilascio dell’autorizzazione di eseguire un esperimento sugli animali o di gestire un centro di detenzione di animali da laboratorio, inclusa la redazione di rapporti

200.– fino a 300.–

  1. rilascio dell’autorizzazione dicompletare un esperimento sugli animali o un centro di detenzione di animali da laboratorio

60.– fino a 80.–

  1. rilascio di decisioni concernenti linee e ceppi con mutazioni patologiche (art. 127 OPAn)

200.– fino a 300.–

  1. complementi di decisioni concernenti linee e ceppi con mutazioni patologiche (art. 127 OPAn)

60.– fino a 80.–

  1. annualmente per l’accreditamento di una persona, inclusa la gestione continua della formazione, del perfezionamento e dell’aggiornamento

60.– fino a 80.–

Se l’USAV svolge i compiti di un Cantone che non lavora con il sistema d’informazione animex-ch, la tassa ammonta al doppio dell’importo di cui al capoverso 1.

Art. 24bbis69 Utilizzo del sistema d’informazione E-Cert

Per l’utilizzo del sistema d’informazione E-Cert l’Ufficio federale riscuote dagli esportatori una tassa di 30 franchi per certificato sanitario.

Sezione 10
Omologazione di prodotti fitosanitari e approvazione di organismi ausiliari

Art. 24c Tasse per l’omologazione di prodotti fitosanitari, permessi di vendita e certificati

Per il trattamento delle domande e richieste concernenti prodotti fitosanitari secondo l’ordinanza del 20 agosto 2025 70 sui prodotti fitosanitari (OPF), l’USAV riscuote le seguenti tasse:

Fr.

Le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari sono sostanze attive a basso rischio

  1. trattamento di una domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario

20 000

10 000

  1. trattamento di una domanda di omologazione semplificata di un prodotto fitosanitario (art. 16 OPF)

12 000

6000

  1. trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «significant change»

5000

2500

  1. trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione semplificata (art. 16 OPF) a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «significant change»

3000

1500

  1. trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «non-significant change»

1000

500

  1. trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione semplificata (art. 16 OPF) a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «non‑significant change»

600

300

  1. trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione a seguito di una modifica in determinate aree di valutazione, come modifica della fonte del principio attivo o della classificazione ed etichettatura

600

300

  1. trattamento di una domanda di estensione dell’omologazione a determinati campi d’uso, ad eccezione dell’estensione per usi minori ai sensi dell’art. 17 OPF
  2. per indicazione

200

100

  1. trattamento di una domanda di estensione dell’omologazione semplificata (art. 16 OPF) a determinati campi d’uso, ad eccezione dell’estensione per usi minori ai sensi dell’art. 17 OPF
  2. per indicazione

100

50

  1. trattamento di una domanda di estensione dell’omologazione per un uso minore ai sensi dell’art. 17 OPF
  2. per indicazione

100

50

  1. trattamento di una domanda di omologazione in situazione d’emergenza
  2. per indicazione

100

50

  1. trattamento di una domanda di rilascio di un permesso di vendita

200

200

  1. trattamento di una domanda di modifica di un permesso di vendita

100

100

  1. trattamento di una domanda di modifica amministrativa di un’omologazione o di un permesso di vendita, incluso il trasferimento dell’omologazione a un altro titolare

100

100

  1. controllo della completezza del fascicolo di principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti, designati come approvati ai sensi degli articoli 5 e 6 OPF o la cui approvazione è stata rinnovata nell’UE

800

400

  1. trattamento di una domanda di rinnovo dell’omologazione di un prodotto fitosanitario

12 000

6000

  1. trattamento di una domanda di rinnovo dell’omologazione semplificata di un prodotto fitosanitario (art. 16 OPF)

7000

3500

  1. trattamento di una domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario omologato in uno Stato membro dell’UE, che corrisponde a un prodotto fitosanitario omologato in Svizzera (art. 48 OPF)
  2. per prodotto fitosanitario

200

100

  1. trattamento di una richiesta di rilascio di un certificato ai sensi dell’art. 87 OPF

100

100

Art. 24d Tasse per gli organismi ausiliari

Per il trattamento delle domande di approvazione di organismi ausiliari, rinnovo dell’approvazione o omologazione in situazione d’emergenza secondo l’OPF 71 , l’USAV riscuote le seguenti tasse:

Fr.

Organismi ausiliari

Organismi ausliari a basso rischio

  1. trattamento di una domanda di approvazione di un organismo ausiliario

2000

800

  1. trattamento di una domanda di rinnovo dell’approvazione di un organismo ausiliario

1000

400

  1. trattamento di una domanda di omologazione in situazione d’emergenza
  2. per indicazione

80

50

Capitolo 3 Disposizioni finali

Art. 25 Diritto previgente: abrogazioni

Sono abrogate:

  1. La tariffa del 13 giugno 197772 delle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria;
  2. La tariffa delle tasse del 1° aprile 197273 per la visita veterinaria di confine del bestiame esportato temporaneamente nella Repubblica federale di Germania o in Austria a scopo d’alpeggio o di svernamento.

Art. 26 Disposizione transitoria

La tariffa del 13 giugno 1977 74 è applicabile alle prestazioni fornite prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 26a75 Disposizione transitoria della modifica del 20 agosto 2025

La riscossione delle tasse per gli esami e i controlli di cui all’articolo 24 c nella versione secondo il diritto anteriore 76 è retta dal diritto anteriore per le domande che sono state presentate prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 agosto 2025.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Allegato77