Durante la raccolta, la lavorazione, il deposito, il trasporto e l’allevamento, il materiale di riproduzione forestale deve essere tenuto in partite separate secondo i criteri che seguono e designato in conseguenza:
- la specie nonché, se del caso, la sottospecie, la varietà, il clone;
- la categoria (materiale di riproduzione selezionato, controllato o d’origine accertata);
- per il materiale di riproduzione selezionato e per quello d’origine accertata: il popolamento madre;
- per il materiale di riproduzione controllato: il materiale di base;
- il materiale di riproduzione autoctono o non autoctono;
- per le sementi: l’anno della maturazione;
- per le piante: la durata dell’allevamento nel vivaio come semenzale o trapianto.
La mescolanza di sementi è ammessa soltanto fra sementi della stessa categoria, della stessa regione di provenienza e di una determinata fascia di altitudine (400 metri per sementi provenienti da altitudini inferiori a 1200 metri sul livello del mare, 200 metri per sementi provenienti da altitudini pari o superiori a 1200 metri sul livello del mare). Nella miscela i differenti componenti devono essere in parti uguali. Per quanto concerne la designazione secondo il capoverso 1 lettere c e d, occorre indicare i popolamenti madre o i materiali di base utilizzati.
Se, derogando al capoverso 2, si mescolano sementi di diverse categorie, la miscela va designata come materiale di riproduzione d’origine accertata ai sensi del capoverso 1 lettera b.