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930.111.5 OComp-OSPro

Ordinanza del DEFR concernente l’esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OComp-OSPro)

del 18 giugno 2010 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 1 ,

visti gli articoli 20 capoverso 2, 21 capoverso 3 e 26
dell’ordinanza del 19 maggio 2010 2 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro);
visto l’articolo 8 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 2015 3
sugli ascensori, 4

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le competenze in materia di sorveglianza del mercato e il relativo finanziamento secondo l’articolo 20 OSPro per i prodotti seguenti (prodotti):

  1. macchine;
  2. ascensori;
  3. apparecchi a gas;
  4. attrezzature a pressione;
  5. recipienti semplici a pressione;
  6. dispositivi di protezione individuale (DPI);
  7. altri prodotti secondo l’articolo 19 lettera g OSPro.

Art. 2 «Azienda»

Nella presente ordinanza per «azienda» si intende un’azienda ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 dicembre 1983 5 sulla prevenzione degli infortuni (OPI).

Art. 3 Competenze

L’allegato definisce gli organi di controllo competenti per le singole categorie di prodotti.

Art. 4 Coordinamento

Se un prodotto rientra in varie categorie di prodotti, gli organi di controllo competenti coordinano le loro attività.

In caso di conflitti di competenza decide la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

Art. 56 Registro degli ascensori

L’ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA) tiene il registro degli ascensori secondo l’articolo 8 dell’ordinanza del 25 novembre 2015 sugli ascensori.

Art. 67

Art. 7 Finanziamento con il premio supplementare

Gli organi d’esecuzione della legge federale del 20 marzo 1981 8 sull’assicurazione contro gli infortuni preposti alla sorveglianza del mercato nelle aziende secondo gli articoli 22–24 OSPro coprono le spese con il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali secondo l’articolo 91 lettera f OPI 9 , nella misura in cui i proventi degli emolumenti riscossi in virtù dell’OSPro non sono sufficienti a coprire le spese.

Art. 8 Assunzione delle spese non coperte

Le spese che non possono essere coperte né con gli emolumenti né con il premio supplementare sono a carico della SECO.

Sono fatte salve le disposizioni contrattuali derogatorie convenute con gli organi di controllo competenti.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del DFE del 23 agosto 2005 10 concernente le competenze in materia di esecuzione della legislazione sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici e il suo finanziamento è abrogata.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010.

Allegato11

(art. 3)

Categorie di prodotti e organi di controllo competenti

Categorie di prodotti

Organo di controllo competente

  1. Macchine e quasi-macchine, in particolare secondo l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 2 aprile 200812 sulle macchine:
  1. nelle aziende, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva)

  1. al di fuori delle aziende, in particolare nell’ambito della circolazione stradale, dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui ai numeri 3 e 4,

Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi)

  1. nell’agricoltura e nell’orticoltura, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 4,

agriss (Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera)

  1. impianti di trasporto al di fuori delle aziende, in cui una struttura (cabina, ascensore, piattaforma, scale mobili, tappeti mobili o strutture simili) è spostata lungo una o più guide e la cui sicurezza non è disciplinata in altro modo a livello federale, ad eccezione dei materiali specifici per i parchi di divertimento.

Ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA)

  1. Apparecchi a gas, in particolare secondo l’ordinanza del 25 ottobre 201713 sugli apparecchi a gas, nonché altri prodotti destinati:
  1. alla produzione e all’impiego di combustibili e carburanti gassosi come il gas urbano, il gas naturale, il gas liquido, il gas di depurazione, il biogas o altri gas simili,

Associazione per l’acqua, il gas e il calore (SVGW)

  1. alla produzione e all’impiego di gas tecnici e di gas per uso medico,

Associazione per l’acqua, il gas e il calore (SVGW)

  1. alla saldatura, al taglio e a procedimenti affini in cui si utilizza il gas;

Associazione per l’acqua, il gas e il calore (SVGW)

  1. Dispositivi di protezione individuale, in particolare secondo l’ordinanza del 25 ottobre 201714 sui DPI:
  1. nelle aziende, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva)

  1. al di fuori delle aziende, in particolare nell’ambito della circolazione stradale, dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,

Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi)

  1. nell’agricoltura e nell’orticoltura.

agriss (Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera)

  1. Recipienti a pressione e attrezzature a pressione, in particolare secondo l’ordinanza del 25 novembre 201515 sulle attrezzature a pressione e dell’ordinanza del 25 novembre 201516 sui recipienti a pressione.

Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT)

  1. Ascensori secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 25 novembre 2015 sugli ascensori:
  1. nelle aziende,

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva)

  1. al di fuori delle aziende.

Ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA)

  1. Prodotti destinati alla saldatura, al taglio e a procedimenti affini in cui non si utilizza il gas;

Associazione per l’acqua, il gas e il calore (SVGW)

  1. Prodotti per i sistemi di approvvigionamento idrico e le installazioni di acqua potabile;

Associazione per l’acqua, il gas e il calore (SVGW)

  1. Prodotti che non sono contemplati alle lettere a–g del presente allegato:
  1. nelle aziende, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva)

  1. al di fuori delle aziende, in particolare nell’ambito della circolazione stradale, dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,

Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi)

  1. nell’agricoltura e nell’orticoltura.

agriss (Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera)