Lexipedia

935.811 OPPsi

Ordinanza sulle professioni psicologiche (OPPsi)

del 15 marzo 2013 (Stato 1° febbraio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 6 capoverso 3, 10, 13 capoverso 2, 23 capoverso 2, 37 capoverso 3, 40 capoverso 2, 47 e 49 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 2011 1
sulle professioni psicologiche (LPPsi);
visto l’articolo 46 a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 2
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

Art. 13 Titoli federali di perfezionamento

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) rilascia il certificato relativo al titolo federale di perfezionamento e iscrive i titolari del titolo nel registro delle professioni psicologiche.

I titoli federali di perfezionamento sono firmati, a nome della Confederazione, dal direttore dell’UFSP.

Art. 2 Durata ed entità del perfezionamento

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) determina la durata o l’entità della prestazione da fornire nell’ambito del perfezionamento nei settori di cui all’articolo 8 LPPsi.

Art. 3 Riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri

L’equivalenza dei diplomi e dei titoli di perfezionamento rilasciati dagli Stati membri dell’UE e dell’AELS è valutata conformemente alla direttiva 2005/36/CE 4 .

Art. 4 Banca dati della Commissione delle professioni psicologiche

La segreteria della Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo) registra in una banca dati i seguenti dati riguardanti i titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l’articolo 3 LPPsi:

  1. il cognome, il nome o i nomi, il cognome precedente o i cognomi precedenti;
  2. la data di nascita e il sesso;
  3. la lingua di corrispondenza;
  4. la cittadinanza o le cittadinanze;
  5. un numero di identificazione univoco;
  6. l’indirizzo o gli indirizzi privati e professionali, il numero o i numeri di telefono e l’indirizzo elettronico o gli indirizzi elettronici;
  7. il diploma estero riconosciuto con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché data del riconoscimento da parte della PsiCo.

Per i titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto conformemente all’articolo 9 capoverso 1 LPPsi, la segreteria della PsiCo rileva:

  1. i dati di cui al capoverso 1 lettere a–f;
  2. il titolo estero di perfezionamento riconosciuto con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento;
  3. la data del riconoscimento da parte della PsiCo.

I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono messi regolarmente e gratuitamente a disposizione del DFI, per quanto siano necessari per la gestione del registro delle professioni psicologiche conformemente agli articoli 38–43 LPPsi.

Art. 5 Accreditamento dei cicli di perfezionamento

Il DFI fissa i dettagli della procedura di accreditamento secondo gli articoli 14–21 LPPsi.

Sentite le organizzazioni responsabili, il DFI emana disposizioni per concretizzare il criterio di accreditamento di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettera b LPPsi (standard di qualità).

L’organo di accreditamento di cui all’articolo 35 LPPsi è l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità di cui all’articolo 22 della legge federale del 30 settembre 2011 5 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero. 6

Art. 6 Impiego del titolo di perfezionamento nella denominazione professionale

I titolari di un corrispondente titolo federale di perfezionamento o di un corrispondente titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono utilizzare le seguenti denominazioni professionali:

  1. psicoterapeuta riconosciuto a livello federale;
  2. psicologo dell’età evolutiva riconosciuto a livello federale;
  3. psicologo clinico riconosciuto a livello federale;
  4. neuropsicologo riconosciuto a livello federale;
  5. psicologo della salute riconosciuto a livello federale.

I titolari di un titolo federale di perfezionamento possono pure denominarsi conformemente al tenore del loro titolo di perfezionamento federale.

I titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono pure denominarsi conformemente al tenore del loro titolo di perfezionamento e nella lingua dello Stato che lo ha rilasciato.

Se è possibile confondere il titolo estero di perfezionamento riconosciuto con un titolo federale, alla denominazione deve essere aggiunta tra parentesi la menzione del Paese d’origine del titolo estero.

Per l’impiego della denominazione di psicoterapeuta è fatto salvo l’articolo 12 capoverso 2 bis primo periodo dell’ordinanza del 27 giugno 2007 7 sulle professioni mediche.

Art. 78 Attestazione

L’UFSP attesta, su domanda del titolare di un diploma in psicologia rilasciato da una scuola universitaria svizzera, che egli è autorizzato a utilizzare la denominazione professionale di psicologo in Svizzera.

L’UFSP attesta, su domanda del titolare di un titolo federale di perfezionamento in psicoterapia, che egli possiede i requisiti professionali necessari per esercitare la professione di psicoterapeuta sotto la propria responsabilità professionale in Svizzera.

Art. 8 Emolumenti

Gli emolumenti per le prestazioni di cui agli articoli 1, 3, 5 e 7 nonché per la procedura di annuncio secondo l’articolo 23 capoverso 1 LPPsi sono retti dall’allegato. 9

Laddove è fissato un quadro tariffario, l’emolumento si calcola in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.

In casi motivati, l’autorità che decide può chiedere un congruo anticipo delle spese.

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 10 sugli emolumenti.

Art. 911

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2013.

Allegato12

(art. 8)

Emolumenti

Sono fissati gli emolumenti seguenti:

franchi

  1. Per il rilascio di certificati di titoli federali di perfezionamento e l’iscrizione nella banca dati di cui all’articolo 1

250

  1. Per il riconoscimento di diplomi esteri e l’iscrizione nella banca dati:
  1. procedura secondo l’articolo 3 LPPsi

600– 1 200

  1. duplicato

150

  1. facsimile

500

  1. Per il riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento e l’iscrizione nella banca dati:
  1. procedura secondo l’articolo 9 LPPsi

800– 1 400

  1. duplicato

150

  1. facsimile

500

  1. Per la procedura di annuncio secondo l’articolo 23 capoverso 1 LPPsi

800– 1 400

  1. Per il rilascio di attestazioni di cui all’articolo 7 per diplomi di scuole universitarie svizzere e titoli federali di perfezionamento

150

  1. Per le decisioni di accreditamento secondo l’articolo 16 in combinato disposto con l’articolo 34 capoverso 1 LPPsi

20 000–40 000