I titolari di un corrispondente titolo federale di perfezionamento o di un corrispondente titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono utilizzare le seguenti denominazioni professionali:
- psicoterapeuta riconosciuto a livello federale;
- psicologo dell’età evolutiva riconosciuto a livello federale;
- psicologo clinico riconosciuto a livello federale;
- neuropsicologo riconosciuto a livello federale;
- psicologo della salute riconosciuto a livello federale.
I titolari di un titolo federale di perfezionamento possono pure denominarsi conformemente al tenore del loro titolo di perfezionamento federale.
I titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto possono pure denominarsi conformemente al tenore del loro titolo di perfezionamento e nella lingua dello Stato che lo ha rilasciato.
Se è possibile confondere il titolo estero di perfezionamento riconosciuto con un titolo federale, alla denominazione deve essere aggiunta tra parentesi la menzione del Paese d’origine del titolo estero.
Per l’impiego della denominazione di psicoterapeuta è fatto salvo l’articolo 12 capoverso 2 bis primo periodo dell’ordinanza del 27 giugno 2007 sulle professioni mediche.