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Regolamento interno della Commissione delle professioni psicologiche (Regolamento PsiCo)

del 14 maggio 2012 (Stato 1° maggio 2013)

Approvato dal Dipartimento federale dell’interno il 28 marzo 2013

La Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo),

visto l’articolo 36 capoverso 4 della legge del 18 marzo 2011 1 sulle professioni psicologiche (LPPsi),

decreta:

Sezione 1 Composizione e organizzazione della PsiCo

Art. 1

La PsiCo si compone di:

  1. un presidente;
  2. un vicepresidente;
  3. altri membri nominati dal Consiglio federale.

La PsiCo dispone di una segreteria aggregata all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Sezione 2 Compiti e competenze

Art. 2 Compiti e competenze

I compiti della PsiCo sono stabiliti nell’articolo 37 LPPsi.

La PsiCo può istituire sottocommissioni per le quali, nella decisione di istituzione, stabilisce i compiti e designa il presidente nonché i membri.

D’intesa con l’UFSP e nel quadro delle risorse disponibili per la sua attività, la PsiCo può far capo a periti esterni con funzioni di consulenza.

Art. 3 Membri

I membri rendono conto alla PsiCo e presentano una proposta per quanto concerne gli affari loro assegnati.

Art. 4 Presidente

Il presidente ha in particolare i seguenti compiti:

  1. assegnare gli affari alla segreteria, a una sottocommissione o a un membro;
  2. rappresentare la PsiCo verso l’esterno e informare il pubblico in merito all’attività della stessa;
  3. d’intesa con la PsiCo, rendere conto al Dipartimento federale dell’interno (DFI) almeno una volta all’anno;
  4. convocare le sedute plenarie, preparare gli affari d’intesa con la segreteria, stabilire l’ordine del giorno e presiedere le sedute.

Il presidente può delegare questioni particolari a periti o singoli membri della PsiCo e la stesura di comunicati stampa a un comitato di redazione.

Art. 5 Vicepresidente

Il vicepresidente rappresenta il presidente.

Art. 6 Segreteria

La segreteria gestisce gli affari della PsiCo e svolge i lavori di segretariato.

È aggregata all’UFSP.

Essa ha i compiti seguenti:

  1. svolgere i lavori di segretariato e tenere la contabilità;
  2. preparare le sedute e redigere i verbali;
  3. esaminare le domande pervenute alla PsiCo, procedere all’istruzione e redigere decisioni incidentali e finali;
  4. elaborare in modo mirato e commisurato allo scopo i dati necessari a svolgere i suoi compiti;
  5. mettere a disposizione tutti i dati necessari per il registro delle professioni psicologiche di cui agli articoli 38–43 LPPsi di cui dispone;
  6. elaborare i pareri a destinazione delle autorità superiori;
  7. assicurare l’esecuzione delle decisioni della PsiCo e svolgere i compiti affidatile dal presidente;
  8. consigliare adeguatamente la PsiCo e fornire informazioni a terzi;
  9. preparare le nomine sostitutive e il rinnovo integrale.

Sezione 3 Sedute

Art. 7 Convocazione, pubblicità e ricusazione

Il presidente convoca almeno quattro sedute della PsiCo all’anno. Un terzo dei membri può chiedere la convocazione di una riunione plenaria.

Le sedute della PsiCo e delle sue sottocommissioni si svolgono a porte chiuse e non sono aperte né alle parti né al pubblico.

I membri che devono ricusarsi giusta l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968 2 sulla procedura amministrativa non prendono parte alla discussione e alla decisione sull’affare in questione.

Art. 8 Preparazione

La segreteria fa pervenire ai membri l’ordine del giorno e la necessaria documentazione, di regola quattordici giorni prima della seduta.

Art. 9 Decisioni

La PsiCo e le sottocommissioni deliberano validamente quando è presente almeno la metà dei rispettivi membri.

Esse prendono le loro decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità, nel plenum è decisivo il voto del presidente.

Il plenum e le sottocommissioni possono anche decidere mediante procedura per circolazione degli atti. In caso di votazione per circolazione degli atti un membro può chiedere al presidente una deliberazione orale in seno alla PsiCo o in una delle sottocommissioni.

Art. 10 Segreto d’ufficio

Sottostanno al segreto d’ufficio:

  1. i membri della PsiCo;
  2. i periti consultati;
  3. i collaboratori della segreteria.

In caso di violazione si applica l’articolo 320 del Codice penale 3 .

Art. 11 Obbligo del segreto

I membri e gli altri partecipanti alle sedute sono tenuti a trattare in modo confidenziale le deliberazioni e i documenti.

I membri possono informare i gruppi dirigenti delle organizzazioni che rappresentano in merito all’operato della PsiCo e delle sottocommissioni. I verbali delle sedute non possono essere trasmessi. La PsiCo decide caso per caso sulla trasmissione di altri documenti.

Le informazioni su singole domande di riconoscimento e su procedure pendenti vanno mantenute in ogni caso segrete.

Se un membro o un altro partecipante a una seduta viola l’obbligo del segreto, il DFI adotta i necessari provvedimenti.

Sezione 4 Procedura

Art. 12 Iter procedurale

La procedura per l’emissione di decisioni è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 4 sulla procedura amministrativa.

Art. 13 Notifica delle decisioni

La PsiCo notifica le proprie decisioni alle parti per scritto, in una delle lingue ufficiali.

Sezione 5 Entrata in vigore

Art. 14

Il presente regolamento interno entra in vigore il 1° maggio 2013.