La PsiCo si compone di:
- un presidente;
- un vicepresidente;
- altri membri nominati dal Consiglio federale.
La PsiCo dispone di una segreteria aggregata all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
935.816.2
del 14 maggio 2012 (Stato 1° maggio 2013)
Approvato dal Dipartimento federale dell’interno il 28 marzo 2013
La Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo),
visto l’articolo 36 capoverso 4 della legge del 18 marzo 2011 1 sulle professioni psicologiche (LPPsi),
decreta:
La PsiCo si compone di:
La PsiCo dispone di una segreteria aggregata all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
I compiti della PsiCo sono stabiliti nell’articolo 37 LPPsi.
La PsiCo può istituire sottocommissioni per le quali, nella decisione di istituzione, stabilisce i compiti e designa il presidente nonché i membri.
D’intesa con l’UFSP e nel quadro delle risorse disponibili per la sua attività, la PsiCo può far capo a periti esterni con funzioni di consulenza.
I membri rendono conto alla PsiCo e presentano una proposta per quanto concerne gli affari loro assegnati.
Il presidente ha in particolare i seguenti compiti:
Il presidente può delegare questioni particolari a periti o singoli membri della PsiCo e la stesura di comunicati stampa a un comitato di redazione.
Il vicepresidente rappresenta il presidente.
La segreteria gestisce gli affari della PsiCo e svolge i lavori di segretariato.
È aggregata all’UFSP.
Essa ha i compiti seguenti:
Il presidente convoca almeno quattro sedute della PsiCo all’anno. Un terzo dei membri può chiedere la convocazione di una riunione plenaria.
Le sedute della PsiCo e delle sue sottocommissioni si svolgono a porte chiuse e non sono aperte né alle parti né al pubblico.
I membri che devono ricusarsi giusta l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968 2 sulla procedura amministrativa non prendono parte alla discussione e alla decisione sull’affare in questione.
La segreteria fa pervenire ai membri l’ordine del giorno e la necessaria documentazione, di regola quattordici giorni prima della seduta.
La PsiCo e le sottocommissioni deliberano validamente quando è presente almeno la metà dei rispettivi membri.
Esse prendono le loro decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità, nel plenum è decisivo il voto del presidente.
Il plenum e le sottocommissioni possono anche decidere mediante procedura per circolazione degli atti. In caso di votazione per circolazione degli atti un membro può chiedere al presidente una deliberazione orale in seno alla PsiCo o in una delle sottocommissioni.
Sottostanno al segreto d’ufficio:
In caso di violazione si applica l’articolo 320 del Codice penale 3 .
I membri e gli altri partecipanti alle sedute sono tenuti a trattare in modo confidenziale le deliberazioni e i documenti.
I membri possono informare i gruppi dirigenti delle organizzazioni che rappresentano in merito all’operato della PsiCo e delle sottocommissioni. I verbali delle sedute non possono essere trasmessi. La PsiCo decide caso per caso sulla trasmissione di altri documenti.
Le informazioni su singole domande di riconoscimento e su procedure pendenti vanno mantenute in ogni caso segrete.
Se un membro o un altro partecipante a una seduta viola l’obbligo del segreto, il DFI adotta i necessari provvedimenti.
La procedura per l’emissione di decisioni è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 4 sulla procedura amministrativa.
La PsiCo notifica le proprie decisioni alle parti per scritto, in una delle lingue ufficiali.
Il presente regolamento interno entra in vigore il 1° maggio 2013.