Oltre a quelle previste all’articolo 1 capoverso 2 della legge sono sottoposte alla legge:
- l’attività di aspirante guida alpina;
- l’attività di maestro di arrampicata;
- 2 l’attività di accompagnatore in montagna.
935.911
del 30 gennaio 2019 (Stato 7 aprile 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 1 capoverso 3, 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 7 capoverso 4, 11 capoverso 2, 13 capoverso 2, 18 capoverso 2 e 19 capoverso 3
della legge federale del 17 dicembre 2010 1 concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio (legge),
ordina:
Oltre a quelle previste all’articolo 1 capoverso 2 della legge sono sottoposte alla legge:
Gli offerenti agiscono a titolo professionale se, sul territorio della Confederazione svizzera, ottengono con le attività di cui all’articolo 3 capoverso 1 un reddito principale o accessorio.
Gli offerenti operano a titolo non professionale se svolgono le attività di cui all’articolo 3 capoverso 1 della presente ordinanza esclusivamente sotto il controllo e con la responsabilità di organizzazioni operanti senza scopo di lucro che garantiscono la sicurezza dei partecipanti tramite strutture e prescrizioni interne.
È necessaria un’autorizzazione per offrire le attività seguenti:
Sono considerate discese fuori pista le discese servite dagli impianti di risalita ma situate al di fuori dell’ambito di responsabilità dei gestori di scilift e funivie effettuate con attrezzi per gli sport della neve.
È considerato canyoning la progressione tramite tecniche di nuoto e di arrampicata in corsi d’acqua che offrono scarse vie di fuga.
È considerato bungee jumping il salto nel vuoto in caduta libera di una persona assicurata a una corda elastica o il salto a pendolo.
L’autorizzazione per le guide alpine abilita a guidare clienti nel quadro delle attività ai sensi dell’articolo 3, capoverso 1, lettere a–h.
Sono equiparati al titolo di «guida alpina con attestato professionale federale»:
L’autorizzazione per le guide alpine abilita a svolgere il canyoning, sempre che la guida disponga di una formazione complementare riconosciuta dall’Associazione svizzera delle guide di montagna (ASGM) o dall’UIAGM. 6
L’autorizzazione per gli aspiranti guide abilita a guidare clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1, lettere a–h, sempre che ciò avvenga sotto la sorveglianza diretta o indiretta e con la corresponsabilità di una guida alpina titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4.
Gli aspiranti guida alpina ottengono un’autorizzazione se:
L’autorizzazione per gli aspiranti guida alpina abilita al canyoning, sempre che l’aspirante guida alpina disponga di una formazione complementare in questo ambito riconosciuta dall’ASGM o dall’UIAGM e l’attività si svolga sotto la sorveglianza diretta o indiretta e con la corresponsabilità di una guida alpina titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3. 7
L’autorizzazione per i maestri di arrampicata abilita ad accompagnare clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera h, sempre che l’ascesa o la discesa effettuata in sicurezza:
L’autorizzazione viene concessa se il maestro di arrampicata:
Al titolo di «maestro di arrampicata con attestato professionale federale» è equiparato il titolo acquisito secondo il diritto anteriore conformemente all’allegato 4 numero 2, sempre che il titolare abbia praticato regolarmente l’attività e dimostri di aver seguito una formazione continua adeguata.
L’autorizzazione per i maestri di arrampicata abilita inoltre ad accompagnare clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera f, sempre che il maestro di arrampicata disponga di una formazione complementare offerta dall’associazione professionale o da essa riconosciuta che tratti l’ambito della sicurezza e della gestione del rischio nell’attività su vie ferrate.
I maestri di arrampicata in fase di formazione possono, sotto la vigilanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell’autorizzazione per attività secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera h, svolgere una tale attività se è necessario per la formazione.
L’autorizzazione per i maestri di sport sulla neve abilita ad accompagnare i clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1, lettere c–e, a condizione che:
Sono equiparati al titolo di «maestro di sport della neve con attestato professionale federale»:
I maestri di sport della neve in fase di formazione possono, sotto la vigilanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell’autorizzazione per attività secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettere c–e, svolgere una tale attività se è necessario per la formazione.
L’autorizzazione per gli accompagnatori in montagna abilita ad accompagnare i clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1, lettera d, a condizione che:
L’autorizzazione viene concessa se l’accompagnatore in montagna:
Al titolo di «accompagnatore in montagna con attestato professionale federale» a norma dell’articolo 43 della LFPr sono equiparati:
L’autorizzazione per gli accompagnatori in montagna abilita inoltre ad accompagnare i clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1, lettera b, a condizione che:
Gli accompagnatori in montagna in fase di formazione possono, sotto la vigilanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell’autorizzazione per attività secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera d, svolgere una tale attività se è necessario per la formazione.
L’autorizzazione per gli istruttori di discese in acque vive abilita ad accompagnare i clienti in attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1, lettera k.
L’autorizzazione viene concessa se l’istruttore di discese in acque vive:
Gli istruttori di discese in acque vive in fase di formazione possono, sotto la vigilanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell’autorizzazione per attività secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera k, svolgere una tale attività se è necessario per la formazione.
L’autorizzazione per gli offerenti ai sensi dell’articolo 6 della legge abilita ad accompagnare i clienti nel quadro di attività secondo l’articolo 3 capoverso 1 per le quali gli offerenti dispongono di una certificazione.
La certificazione di ditte che offrono attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 deve essere fatta da un organo di certificazione riconosciuto dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
Il DDPS riconosce gli organi di certificazione sempre che essi:
Il riconoscimento ha una validità massima di cinque anni. Su domanda e dopo nuova valutazione dei presupposti, può essere prorogato di volta in volta per un massimo di cinque anni.
Gli organi di certificazione riconosciuti devono comunicare spontaneamente e senza indugi al DDPS tutte le modifiche importanti relative al loro riconoscimento.
Se vi sono segnali che un organo di certificazione riconosciuto non soddisfa più i requisiti per il riconoscimento, il DDPS provvede alle necessarie verifiche.
Il DDPS può sospendere o revocare con effetto immediato il riconoscimento quando non si verificano più i presupposti per il riconoscimento stesso. Nei casi di lieve entità, il DDPS può fissare oneri o condizioni supplementari fino al momento in cui sono state colmate le lacune constatate.
I requisiti minimi per una certificazione secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge sono soddisfatti se:
L’obiettivo concernente la sicurezza nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 3 capoverso 1 consiste in meno di cinque decessi ogni 10 milioni di ore di attività.
Se si verificano sviluppi nel campo delle analisi dei campioni di rischio il DDPS provvede ad adeguare l’allegato 5.
L’UFSPO riconosce le certificazioni fatte all’estero a condizione che soddisfino i requisiti secondo l’articolo 13.
Prima di decidere, l’UFSPO chiede un parere tecnico all’istituzione di cui all’articolo 16 capoverso 1.
L’UFSPO può sospendere con effetto immediato o revocare il riconoscimento quando non siano più soddisfatti i requisiti per il riconoscimento stesso. Nei casi di lieve entità l’UFSPO può fissare oneri o condizioni complementari fino a quando vengono colmate le lacune.
L’UFSPO riconosce i certificati di capacità svizzeri o esteri per responsabili e personale ausiliario (articolo 13 capoverso 1 lettera c) sempre che i certificati di capacità soddisfino i seguenti requisiti:
Prima di decidere, l’UFSPO chiede un parere tecnico all’istituzione di cui all’articolo 16 capoverso 1.
I riconoscimenti vengono pubblicati in Internet.
L’UFSPO può sospendere con effetto immediato o revocare il riconoscimento quando non siano più soddisfatti i requisiti per il riconoscimento stesso. Nei casi di lieve entità l’UFSPO può fissare oneri o condizioni complementari fino a quando vengono colmate le lacune.
L’UFSPO determina un’istituzione adatta, che elabora e sviluppa concetti di sicurezza e verifiche della sicurezza, in particolare nell’analisi del rischio basata su campioni, nella valutazione dei titoli di formazione, nell’esame delle certificazioni estere come pure nella predisposizione di mezzi ausiliari per la certificazione.
L’ufficio può stipulare con l’istituzione un contratto di prestazione che stabilisce gli obiettivi della collaborazione, i servizi da prestare, le direttive sui rendiconti (reporting e controlling) e la retribuzione delle prestazioni.
Per i cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea (UE) o di uno stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che non hanno acquisito le proprie qualifiche professionali in Svizzera ed esercitano attività autonoma in Svizzera nel campo della prestazione dei servizi o vogliono ivi praticare come lavoratori distaccati sussiste l’obbligo di notifica prima dell’inizio dell’attività professionale in Svizzera ai sensi della legislazione federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.
Il richiedente deve inoltrare domanda scritta all’autorità cantonale del suo luogo di domicilio o di sede. Se il domicilio o la sede sono all’estero, la domanda deve essere inoltrata all’autorità cantonale del luogo in cui è svolta l’attività principale.
La domanda deve essere corredata dai dati e dai documenti di cui all’allegato 1.
I Cantoni possono esigere che venga utilizzato per la domanda un apposito modulo di richiesta da essi elaborato.
L’autorità esamina la domanda e i documenti allegati entro dieci giorni dal ricevimento. Se la domanda è lacunosa o incompleta, la rinvia al mittente con l’indicazione di una scadenza per porre rimedio alle imprecisioni. Se la scadenza non è rispettata la domanda è considerata ritirata.
L’autorità decide in merito alla domanda entro dieci giorni lavorativi a partire dalla data in cui è disponibile la domanda completa in ogni sua parte.
L’articolo 8 capoverso 2 e l’articolo 9 capoverso 1 della legge si applicano per analogia agli aspiranti guida alpina, agli istruttori di arrampicata, agli accompagnatori in montagna e agli istruttori di discese in acque vive. 16
Per il resto, alla procedura si applica il diritto procedurale cantonale.
Per il rinnovo dell’autorizzazione i titolari di un’autorizzazione singola per lo svolgimento di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso1 lettere a-h e k devono:
Per ottenere il rinnovo della propria autorizzazione, gli offerenti di cui all’articolo 6 della legge devono:
Per il resto alla procedura si applica l’articolo 18.
Il titolare di un’autorizzazione è tenuto a comunicare entro 30 giorni alla competente autorità cantonale i seguenti cambiamenti:
L’UFSPO pubblica in Internet un registro delle autorizzazioni secondo gli articoli 4–10.
Il registro contiene i seguenti dati:
I dati vengono iscritti nel registro dalle autorità cantonali competenti.
L’UFSPO e le competenti autorità cantonali sono autorizzati a trattare i dati.
È consentito utilizzare i dati soltanto per lo scopo previsto dall’articolo 12 della legge.
L’autorità cantonale competente per il rilascio dell’autorizzazione adotta le misure necessarie se constata che le disposizioni della legge o della presente ordinanza sono state violate, segnatamente se:
Se ritiene che è possibile ovviare alle lacune, l’autorità stabilisce a tale scopo un termine adeguato. In casi giustificati, può prolungare tale termine.
Se non ravvisa alcuna possibilità di ovviare alle lacune, per cui una continuazione dell’attività è insostenibile, l’autorità competente vieta l’offerta dell’attività e revoca l’autorizzazione.
Le autorità d’esecuzione cantonali che constatano una violazione di prescrizioni della legge o della presente ordinanza sono tenute a darne comunicazione all’autorità cantonale competente per il rilascio dell’autorizzazione.
Sono riscossi i seguenti emolumenti:
Se l’esame della documentazione o la revoca di un’autorizzazione richiedono un dispendio di tempo straordinario, si applica una tariffa di 100 franchi l’ora al massimo. Ogni frazione di mezzora conta come mezzora intera.
Le spese, segnatamente i costi delle perizie, e gli emolumenti riscossi dalla SEFRI per il riconoscimento di diplomi e certificati esteri sono calcolati separatamente e fatturati in aggiunta all’ammontare degli emolumenti.
Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 2004 18 .
L’importo minimo della copertura assicurativa per la polizza di responsabilità civile professionale a norma dell’articolo 13 della legge ammonta a 5 milioni di franchi l’anno.
Sono equiparate a un’assicurazione di responsabilità civile professionale le seguenti garanzie:
La società di assicurazione o la banca deve disporre dell’autorizzazione della competente autorità di vigilanza.
L’articolo 13 della legge si applica anche agli aspiranti guida alpina, ai maestri di arrampicata, agli accompagnatori in montagna e agli istruttori di discese in acque vive. 19
Chi beneficia di un’autorizzazione secondo la legge è tenuto a informare i propri clienti riguardo alla propria assicurazione o alle garanzie che le sono equiparate:
I Cantoni possono allestire un inventario delle escursioni e delle discese fuori pista sul proprio territorio indicando per ciascuna di esse la formazione necessaria per offrirla.
L’articolo 15 della legge si applica per analogia agli aspiranti guida alpina, ai maestri di arrampicata, agli accompagnatori in montagna e agli istruttori di discese in acque vive.
L’ordinanza sulle attività a rischio del 30 novembre 2012 21 è abrogata.
Autorizzazioni rilasciate in virtù del diritto finora vigente restano valide fino alla loro scadenza.
Gli offerenti certificati secondo l’articolo 6 della legge a momento dell’entrata in vigore dell’ordinanza possono chiedere un’autorizzazione secondo il diritto attuale entro la fine del ciclo di certificazione.
I certificati di capacità iscritti dalla Fondazione «Safety in Adventures» nella lista delle formazioni del 30 novembre 2018 22 nel quadro della certificazione secondo il diritto anteriore soddisfano i requisiti ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 lettera c.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2019.
(art. 18 cpv. 2 e 20 lett. a)
1 La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:
2 Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
1 La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:
2 Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
(art. 3 cpv. 1 lett. b–e, 7 cpv. 1 lett. a, 8 cpv. 1 lett. a e 4 lett. a)
Ai fini della presente ordinanza valgono le seguenti scale dei gradi di difficoltà24:
(art. 3 cpv. 1 lett. j e k)
Visibilità | buona visuale |
Acqua | corso regolare, onde regolari, mulinelli piccoli |
Letto del corso d’acqua | ostacoli facili |
Visibilità | passaggio libero |
Acqua | corso irregolare, onde irregolari, mulinelli medi, ritorni piccoli, scivoli e rapide |
Letto del corso d’acqua | piccoli ostacoli in corrente e saltini |
Visibilità | passaggi visibili |
Acqua | onde alte e irregolari, grossi mulinelli, ritorni, scivoli e rapide |
Letto del corso d’acqua | singoli blocchi di roccia, salti, altri ostacoli in corrente |
Visibilità | passaggi difficili da riconoscere, ricognizione a piedi generalmente necessaria |
Acqua | grosse onde in continuità, ritorni, scivoli e rapide potenti |
Letto del corso d’acqua | rocce che ostruiscono la corrente, alte cascate con rulli |
Visibilità | ricognizione a piedi indispensabile |
Acqua | onde estreme, ritorni, scivoli e rapide estremi |
Letto del corso d’acqua | passaggi stretti, cadute molto alte con entrate e uscite difficili |
Generalmente impraticabile, eventualmente navigabile con un determinato livello d’acqua.
(art. 4 cpv. 2 lett. a, 6 cpv. 3 e 7 cpv. 2 lett. a)
Attestato di «Istruttore di arrampicata ASGM» ottenuto prima del 31 dicembre 2011.
(art. 13 cpv. 1 lett. b)
1 Si devono considerare le seguenti analisi dei campioni di rischio elaborate dalla istituzione ai sensi dell’articolo 1625:
2 La certificazione può essere fatta sulla base di un’altra analisi dei rischi, a condizione che sia soddisfatto uno standard di sicurezza equivalente.