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946.231.169.4

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti
della Somalia

del 13 maggio 2009 (Stato 15 marzo 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 733 (1992), 1356 (2001), 1425 (2002), 1744 (2007), 1772 (2007), 1844 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 1863 (2009), 2036 (2012), 2060 (2012), 2093 (2013) e 2664 (2022) 2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 3

ordina:

Sezione 1 Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine

Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione della Somalia di materiale d’armamento di ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi il finanziamento, i servizi di mediazione e la formazione tecnica, in relazione con la fornitura, la vendita, il transito, la fabbricazione, la manutenzione e l’impiego di beni di cui al capoverso 1, nonché con attività militari in Somalia.

I divieti dei capoversi 1 e 2 si applicano anche alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni menzionate nell’allegato 1. 4

Sono esclusi dai divieti elencati nei capoversi 1 e 2:

  1. l’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettili e i caschi, per l’uso individuale del personale delle Nazioni Unite e della Svizzera, dei rappresentanti dei mass media e del personale umanitario;
  2. 5 beni e servizi destinati esclusivamente a sostenere la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) e dei suoi partner strategici;
  3. beni e servizi destinati esclusivamente a Stati e organizzazioni regionali per la lotta alla pirateria e alla rapina a mano armata in mare, conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 1846 (2008) e al paragrafo 6 della risoluzione 1851 (2008);
  4. 6 beni e servizi destinati esclusivamente a sostenere il personale delle Nazioni Unite, incluso l’Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia o la nuova missione;
  5. 7 beni e servizi destinati esclusivamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia e a fornire sicurezza al popolo somalo, esclusi i beni di cui all’allegato 2.

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e in conformità alle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite8, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:

  1. equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione;
  2. beni e assistenza tecnica messi a disposizione da Stati e destinati esclusivamente a contribuire allo sviluppo di istituzioni nel settore della sicurezza, conformemente al processo politico menzionato nei paragrafi 1–5 della risoluzione 1772 (2007);
  3. assistenza tecnica messa a disposizione da Stati e organizzazioni interessate, tra cui l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), per migliorare la sicurezza delle coste e della navigazione marittima al largo della Somalia e degli Stati confinanti, conformemente al paragrafo 5 della risoluzione 1846 (2008).

Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996 9 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996 10 sul materiale bellico.

Art. 1a11 Divieti concernenti il carbone di legna

Per quanto concerne il carbone di legna di cui all’allegato 3, sono vietati:

  1. l’importazione o il trasporto, qualora tale prodotto sia originario della Somalia o sia stato esportato dalla Somalia;
  2. l’acquisto, qualora si trovi in Somalia o sia originario della Somalia.

È vietato mettere a disposizione direttamente o indirettamente mezzi finanziari o fornire sostegno finanziario, assicurazioni o riassicurazioni, concernenti le attività di cui al capoverso 1.

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche

Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato 1. 12

È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  1. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
  2. organizzazioni internazionali;
  3. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
  4. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
  5. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;
  6. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.13

D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze, nonché previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità alle decisioni di tale comitato, la SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate. 14

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. 15 averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
  2. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;
  3. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
  4. blocco delle risorse economiche: l’impedimento del loro impiego per acquisire averi, merci o servizi, ivi comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno di tali risorse.

Art. 4 Divieto di entrata e di transito

L’entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato 1. 16

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) 17 può concedere deroghe in conformità alle decisioni del competente comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Sezione 2 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione

La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1, 1 a e 2. 18

La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.

Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 19 .

Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie

Le persone 20 e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1, li dichiarano senza indugio alla SECO.

Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali

Chiunque viola gli articoli 1, 1 a , 2 o 4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb. 21

Chiunque viola l’articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.

Sezione 3 Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore22

Art. 7a23 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato 1 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 8 Entrata in vigore24

La presente ordinanza entra in vigore il 25 maggio 2009.

Allegato 125

(art. 1 cpv. 3, 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 7 a )

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 26 .

2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite 27 .

Allegato 228

(art. 1 cpv. 4 lett. e)

Beni a cui non si applica l’eccezione di cui all’articolo 1 capoverso 4 lettera e

  1. Missili terra-aria, inclusi i sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS)
  2. Fucili e cannoni di calibro superiore a 12,7 mm, e loro munizioni e componenti appositamente progettati, esclusi i lanciarazzi anticarro a spalla quali RPG e LAW, le granate da fucile e i lanciabombe
  3. Mortai di calibro superiore a 82 mm
  4. Armi guidate anticarro, missili guidati anticarro (ATGM) e munizioni e componenti appositamente progettati per questi articoli
  5. Cariche e dispositivi a uso militare contenenti materiali energetici, mine e materiale connesso
  6. Congegni di mira con capacità di visione notturna

Allegato 329

(art. 1 a )

Beni a cui si applica il divieto di cui all’articolo 1a

Voce di tariffa

Designazione della merce

4402

Carbone di legna, incluso il carbone di gusci o di noci, anche agglomerato, escluso il carbone di legna come prodotto medicinale, mescolato con incenso, attivato e carboncino