Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione della Somalia di materiale d’armamento di ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.
È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi il finanziamento, i servizi di mediazione e la formazione tecnica, in relazione con la fornitura, la vendita, il transito, la fabbricazione, la manutenzione e l’impiego di beni di cui al capoverso 1, nonché con attività militari in Somalia.
I divieti dei capoversi 1 e 2 si applicano anche alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni menzionate nell’allegato 1. 4
Sono esclusi dai divieti elencati nei capoversi 1 e 2:
- l’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettili e i caschi, per l’uso individuale del personale delle Nazioni Unite e della Svizzera, dei rappresentanti dei mass media e del personale umanitario;
- 5 beni e servizi destinati esclusivamente a sostenere la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) e dei suoi partner strategici;
- beni e servizi destinati esclusivamente a Stati e organizzazioni regionali per la lotta alla pirateria e alla rapina a mano armata in mare, conformemente al paragrafo 10 della risoluzione 1846 (2008) e al paragrafo 6 della risoluzione 1851 (2008);
- 6 beni e servizi destinati esclusivamente a sostenere il personale delle Nazioni Unite, incluso l’Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia o la nuova missione;
- 7 beni e servizi destinati esclusivamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia e a fornire sicurezza al popolo somalo, esclusi i beni di cui all’allegato 2.
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e in conformità alle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite8, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:
- equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione;
- beni e assistenza tecnica messi a disposizione da Stati e destinati esclusivamente a contribuire allo sviluppo di istituzioni nel settore della sicurezza, conformemente al processo politico menzionato nei paragrafi 1–5 della risoluzione 1772 (2007);
- assistenza tecnica messa a disposizione da Stati e organizzazioni interessate, tra cui l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), per migliorare la sicurezza delle coste e della navigazione marittima al largo della Somalia e degli Stati confinanti, conformemente al paragrafo 5 della risoluzione 1846 (2008).
Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996 9 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996 10 sul materiale bellico.