Le indicazioni sulla salute per le derrate alimentari immesse in commercio conformemente all’articolo 16 a capoverso 1 LOTC sono disciplinate fino al 31 dicembre 2010 secondo le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari.
La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2011.
La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2012.
La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2013.
La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2015.
La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2017.
Fino al 30 giugno 2011 le esigenze in materia di efficienza energetica dei motori elettrici normalizzati con raccordo alla rete con una potenza nominale tra 0.75 kW e 375kW sono disciplinate dagli articoli 7, 10 e 11 e dall’appendice 2.10 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia.
Dopo l’entrata in vigore dell’articolo 6 a , le derrate alimentari caratterizzate secondo il diritto anteriore, possono ancora essere distribuite alle consumatrici e ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
I cosmetici che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sui cosmetici possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore sino al 31 dicembre 2025 ed essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.