È considerata banca estera ogni impresa organizzata secondo il diritto estero, che:
- beneficia all’estero di un’autorizzazione come banca;
- nella ragione sociale, nella designazione dello scopo sociale o nei documenti commerciali utilizza il termine «banca» o «banchiere»; o
- esercita un’attività bancaria ai sensi dell’articolo 2adell’ordinanza del 17 maggio 19724 sulle banche.
Se la direzione effettiva della banca estera è situata in Svizzera o se la banca tratta i propri affari esclusivamente o in modo preponderante in o dalla Svizzera, essa deve essere organizzata secondo il diritto svizzero e soggiace alle disposizioni sulle banche svizzere.