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952.111 OBE-FINMA

Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA)

del 21 ottobre 1996 (Stato 1° gennaio 2015)

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), 1

visto l’articolo 2 capoverso 2 della legge dell’8 novembre 1934 2 sulle banche (LBCR), 3

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Banca estera

È considerata banca estera ogni impresa organizzata secondo il diritto estero, che:

  1. beneficia all’estero di un’autorizzazione come banca;
  2. nella ragione sociale, nella designazione dello scopo sociale o nei documenti commerciali utilizza il termine «banca» o «banchiere»; o
  3. esercita un’attività bancaria ai sensi dell’articolo 2adell’ordinanza del 17 maggio 19724 sulle banche.

Se la direzione effettiva della banca estera è situata in Svizzera o se la banca tratta i propri affari esclusivamente o in modo preponderante in o dalla Svizzera, essa deve essere organizzata secondo il diritto svizzero e soggiace alle disposizioni sulle banche svizzere.

Art. 2 Obbligo d’autorizzazione

Una banca estera necessita dell’autorizzazione della FINMA5 se, in Svizzera, occupa persone che, per essa, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera:

  1. concludono affari, tengono conti clienti o la impegnano giuridicamente (succursale);
  2. sono attive diversamente dalla lettera a, segnatamente trasmettendole mandati di clienti o rappresentandola a scopi di pubblicità o per altri scopi (rappresentanza).

... 6

Se la FINMA ha conoscenza di altre attività transfrontaliere, può trasmettere informazioni alle competenti autorità estere di vigilanza alle condizioni dell’articolo 23 sexies LBCR 7 .

Art. 3 Diritto applicabile

Salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza, sono applicabili la LBCR, ad eccezione delle prescrizioni sui fondi propri (art. 4) e sulla ripartizione dei rischi (art. 4 bis ) come pure l’ordinanza del 17 maggio 1972 8 sulle banche.

La FINMA può assoggettare completamente le banche estere alle disposizioni per le banche svizzere, sempre che il diritto applicabile alla sede principale della banca estera non garantisca alle banche svizzere agevolazioni equivalenti e nessun trattato internazionale vi si opponga.

Le disposizioni della LBCR sulle misure in caso di rischio di insolvenza e sul fallimento di banche (art. 25–37 g ) non si applicano alle rappresentanze di banche estere. La FINMA può tuttavia dichiararle applicabili in presenza di un interesse pubblico sufficiente. 9

Sezione 2 Succursali

Art. 4 Condizioni d’autorizzazione

La FINMA accorda alla banca estera un’autorizzazione per l’istituzione di una succursale se:

  1. la banca estera dispone di un’organizzazione appropriata, di sufficienti mezzi finanziari e di personale qualificato per gestire una succursale in Svizzera;
  2. la banca estera è sottoposta a una vigilanza adeguata, che include la succursale;
  3. le competenti autorità estere di vigilanza non sollevano obiezioni quanto all’apertura di una succursale;
  4. le competenti autorità estere di vigilanza si impegnano a comunicare immediatamente alla FINMA l’insorgere di avvenimenti che potrebbero seriamente pregiudicare gli interessi dei creditori;
  5. le competenti autorità estere di vigilanza sono in grado di prestare assistenza amministrativa alla FINMA;
  6. le condizioni d’autorizzazione fissate all’articolo 3bis capoverso 1 LBCR sono adempite;
  7. la succursale adempie le condizioni d’autorizzazione fissate all’articolo 3 capoverso 2 lettere c e d LBCR e dispone di un regolamento che definisce esattamente il suo campo d’attività e che prevede un’organizzazione amministrativa corrispondente a questa attività; e
  8. la banca estera fornisce la prova che la ragione sociale della succursale può essere iscritta nel registro di commercio.

Se la banca estera fa parte di un gruppo operante nel settore finanziario, l’autorizzazione può essere subordinata alla condizione che la stessa sia sottoposta a vigilanza adeguata e consolidata da parte di autorità straniere di vigilanza.

Art. 5 Iscrizione nel registro di commercio

La banca estera può notificare la succursale per l’iscrizione nel registro di commercio solo se la FINMA le ha concesso l’autorizzazione per la sua istituzione.

Art. 6 Pluralità di succursali

Se istituisce più succursali in Svizzera, la banca estera deve:

  1. richiedere un’autorizzazione per ciascuna di esse;
  2. designare una delle succursali quale responsabile delle relazioni con la FINMA.

Queste succursali devono rispettare in modo collettivo le prescrizioni della LBCR, dell’ordinanza del 17 maggio 1972 10 sulle banche e della presente ordinanza. È sufficiente un rapporto di audit 11 .

Art. 7 Garanzie

La FINMA può esigere dalla succursale la prestazione di garanzia quando la protezione dei creditori lo richiede.

Art. 8 Allestimento dei conti annuali e delle chiusure intermedie della succursale

La succursale può allestire i suoi conti annuali e le chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili alla banca estera, sempre che siano conformi agli standard internazionali in materia di rendiconto.

I crediti e gli impegni devono essere esposti separatamente:

  1. verso la banca estera;
  2. riguardo alle società aventi un’attività finanziaria e alle società immobiliari, quando 1.la banca estera costituisce con esse un’unità economica; oppure2.si deve supporre che la banca estera è tenuta di fatto o di diritto a sostenere tale società.

Il capoverso 2 è parimenti applicabile alle operazioni fuori bilancio.

La succursale presenta i suoi conti annuali e le chiusure intermedie alla FINMA in tre esemplari. La pubblicazione non è necessaria.

Art. 9 Pubblicazione del rapporto di gestione della banca estera

Entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio commerciale la succursale mette a disposizione della stampa e di tutti coloro che ne facciano richiesta il rapporto di gestione della banca estera e ne invia un esemplare alla FINMA.

Il rapporto di gestione della banca estera deve essere redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Art. 1012 Rapporto di audit

La società di audit redige il suo rapporto in una lingua ufficiale svizzera. Lo consegna alla FINMA e ne invia una copia al gerente responsabile della succursale.

La succursale trasmette una copia del rapporto di audit all’organo della banca estera competente per l’attività della succursale.

Art. 11 Scioglimento di una succursale

La banca estera, prima di sciogliere una succursale, richiede l’autorizzazione della FINMA.

Sezione 3 ...

Art. 12e1313

Sezione 4 Rappresentanze

Art. 14 Condizioni d’autorizzazione

La FINMA concede alla banca estera un’autorizzazione per l’istituzione di una rappresentanza, se:

  1. la banca estera è sottoposta ad un’adeguata vigilanza;
  2. le competenti autorità estere di vigilanza non sollevano obiezioni quanto all’istituzione della rappresentanza;
  3. la reciprocità di cui all’articolo 5 capoverso 2 dell’ordinanza del 17 maggio 197214 sulle banche è garantita; sono salve le disposizioni di diverso tenore risultanti da impegni internazionali; e
  4. i dirigenti che ne sono responsabili offrono la garanzia di un’attività di rappresentanza irreprensibile.

Art. 15 Pluralità di rappresentanze

Se apre più rappresentanze in Svizzera, la banca estera deve:

  1. richiedere un’autorizzazione per ciascuna di esse;
  2. designare una delle rappresentanze come responsabile delle relazioni con la FINMA.

Art. 16 Rapporto di gestione

Entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio commerciale la rappresentanza consegna alla FINMA il rapporto di gestione della banca estera rappresentata.

Art. 17 Scioglimento di una rappresentanza

La banca estera comunica alla FINMA lo scioglimento di una rappresentanza.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 18 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 22 marzo 1984 15 concernente le banche estere in Svizzera è abrogata.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

I conti annuali possono essere allestiti secondo la presente ordinanza per la prima volta il 31 dicembre 1996.