L’organizzatore deve verificare l’identità delle persone fisiche e dei titolari di imprese individuali consultando l’originale o la copia autenticata secondo l’articolo 7 di un documento ufficiale in caratteri latini munito di fotografia, quale un passaporto, una carta d’identità o una licenza di condurre.
Allestisce una copia dell’originale presentatogli sulla quale conferma di aver preso visione dell’originale, appone la firma e la data sulla copia che memorizza in formato elettronico o che inserisce negli atti.
Nel caso di una copia autenticata, la inserisce nei suoi atti o procede secondo il capoverso 2.
Invece di procedere secondo i capoversi 1–3, l’organizzatore può:
- consultare un mezzo d’identificazione elettronico riconosciuto e memorizzarlo in formato elettronico;
- procedere a un’identificazione mediante video o in linea;
- consultare un estratto elettronico di una banca dati attendibile gestita da privati o di un registro pubblico gestito dalle competenti autorità e memorizzarlo in formato elettronico; o
- consultare e memorizzare o inserire negli atti una copia di un documento probatorio trasmessogli dal giocatore in forma cartacea o elettronica, se il giocatore prova di disporre di un conto bancario o postale svizzero oppure di un analogo conto svizzero intestato a suo nome.