Per gli ordini di bonifico l’intermediario finanziario dell’ordinante indica il nome, il numero di conto e l’indirizzo dell’ordinante nonché il nome e il numero di conto del beneficiario. In mancanza di un numero di conto, è indicato un numero di riferimento relativo alla transazione. L’indirizzo dell’ordinante può essere sostituito dalla data di nascita e dal luogo di nascita, dal numero d’identificazione come cliente o dal numero d’identità nazionale dell’ordinante. L’intermediario finanziario assicura che le indicazioni sull’ordinante siano esatte e complete e che le informazioni sul beneficiario siano complete.
Nel caso di ordini di bonifico in Svizzera, l’intermediario finanziario può limitarsi a indicare il numero di conto o il numero di riferimento relativo alla transazione, sempre che sia in grado di fornire, su richiesta, le ulteriori informazioni sull’ordinante all’intermediario finanziario del beneficiario e alle autorità svizzere competenti nel lasso di tempo di tre giorni lavorativi.
Per gli ordini di bonifico nazionali che servono al pagamento di beni e servizi, l'intermediario finanziario può seguire la procedura di cui al capoverso 2 se, per ragioni tecniche, non è possibile procedere in conformità al capoverso 1.
L’intermediario finanziario informa in modo adeguato l’ordinante circa la trasmissione delle sue informazioni nell’ambito del traffico dei pagamenti.
L’intermediario finanziario del beneficiario stabilisce la procedura da rispettare in caso di ordini di bonifico contenenti informazioni incomplete sull’ordinante o sul beneficiario. In tal caso, esso procede secondo un approccio basato sul rischio.