AS 1999 538
Ordinanza sull'utilizzazione della lana di pecora indigena
Ordinanza sull’utilizzazione della lana di pecora indigena
Modifica del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 luglio 19711 sull’utilizzazione della lana di pecora indigena è mo- dificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 187 capoverso 9 della legge sull’agricoltura2,
Art. 2 cpv. 1bis 1bis La Centrale può rifiutarsi di acquistare la lana che non è stata preselezionata, ha subito una prima scelta insufficiente o è di qualità insufficiente.
Art. 3 cpv. 1 1 Il sussidio della Confederazione per lo smercio della lana di pecora indigena, riti- rata dalla Centrale, va gradualmente ridotto e ammonta al massimo a: 1999: 1 000 000 di franchi; 2000: 1 000 000 di franchi; 2001: 800 000 franchi; 2002: 800 000 franchi; 2003: 600 000 franchi.
Art. 7a Esecuzione L’Ufficio federale dell’agricoltura è incaricato dell’esecuzione.
Art. 8 Titolo e cpv. 2 Entrata in vigore e validità