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AS 1999 538

Ordinanza sull'utilizzazione della lana di pecora indigena

Ordinanza sull’utilizzazione della lana di pecora indigena

Modifica del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 luglio 19711 sull’utilizzazione della lana di pecora indigena è mo- dificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 187 capoverso 9 della legge sull’agricoltura2,

Art. 2 cpv. 1bis 1bis La Centrale può rifiutarsi di acquistare la lana che non è stata preselezionata, ha subito una prima scelta insufficiente o è di qualità insufficiente.

Art. 3 cpv. 1 1 Il sussidio della Confederazione per lo smercio della lana di pecora indigena, riti- rata dalla Centrale, va gradualmente ridotto e ammonta al massimo a: 1999: 1 000 000 di franchi; 2000: 1 000 000 di franchi; 2001: 800 000 franchi; 2002: 800 000 franchi; 2003: 600 000 franchi.

Art. 7a Esecuzione L’Ufficio federale dell’agricoltura è incaricato dell’esecuzione.

Art. 8 Titolo e cpv. 2 Entrata in vigore e validità