AS 2001 3316
Ordinanza sull'Ufficio centrale nazionale INTERPOL Svizzera
Ordinanza sull’Ufficio centrale nazionale INTERPOL Svizzera
Modifica del 21 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° dicembre 19861 concernente l’Ufficio centrale nazionale INTER- POL Svizzera è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 Abrogato
Art. 2 cpv. 1 e 3
1 L’UCN assume le seguenti funzioni:
a. coadiuva alla prevenzione e alla repressione di reati curando lo scambio di informazioni di polizia giudiziaria tra le UCN degli altri Stati e il Segretariato generale dell’INTERPOL da un lato e le autorità inquirenti svizzere dall’altro; b. coordina lo scambio di informazioni e di dati segnaletici (segnatamente le impronte digitali, i profili del DNA e le fotografie) tra le UCN degli altri Stati e il Segretariato generale dell’INTERPOL da una parte e le autorità inquirenti svizzere dall’altra; c. assicura la diffusione delle informazioni su persone e beni ricercati a livello nazionale e internazionale nonché sui titolari di documenti d’identità; d. assicura un servizio di permanenza su 24 ore per ricevere tutte le domande INTERPOL e trasmetterle ai servizi competenti dell’Ufficio federale di polizia da una parte e per trattare e coordinare gli affari urgenti di polizia giudiziaria dall’altra; e. assicura la trasmissione all’Ufficio federale di giustizia di tutte le domande di assistenza giuridica internazionale; f. partecipa ai lavori dell’INTERPOL, alla definizione dei suoi obiettivi e alla loro esecuzione a livello nazionale; g. delega uno o più funzionari di collegamento presso il Segretariato generale dell’INTERPOL.
1 RS 351.21
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Ufficio centrale nazionale INTERPOL Svizzera RU 2001
3 Nella sua attività l’UCN rispetta le disposizione sull’assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale, lo statuto INTERPOL (allegato 1) e i regolamenti specifici dell’INTERPOL.
Art. 7 Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia (IPAS) L’UCN è collegato al sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia (IPAS), in cui sono registrati gli scambi d’informazione relativi alle pratiche trattate nell’ambito dell’IN- TERPOL.
Art. 8, rubrica e cpv. 1 Casellario giudiziale informatizzato
1 I servizi dell’UCN incaricati della corrispondenza INTERPOL sono allacciati al
casellario giudiziale informatizzato dell’Ufficio federale di giustizia.
Art. 9 cpv. 1 1 L’UCN è allacciato al sistema informatico «Sistema d’informazione sui veicoli a motore» (MOFIS) del gruppo Logistica dello Stato maggiore del Dipartimento federale della difesa, della protezione e dello sport, per la ricerca internazionale dei veicoli a motore rubati.
Art. 10 Modalità dello scambio d’informazioni 1 Gli scambi d’informazione sono limitati alle informazioni di polizia ai sensi del- l’articolo 2 lettera b del Regolamento INTERPOL del 14 febbraio 1984 relativo alla protezione dei dati (allegato 2).
2 Il Regolamento INTERPOL del 14 febbraio 1984 relativo alla protezione dei dati
(allegato 2) si applica allo scambio di informazioni di polizia tra l’UCN e il Segretariato generale dell’INTERPOL. 3 L’UCN può comunicare a Stati stranieri dati concernenti i richiedenti d’asilo, i rifugiati o le persone ammesse provvisoriamente soltanto previa consultazione dell’ufficio federale competente. 4 Il destinatario delle informazioni può utilizzarle soltanto per la finalità per cui gli sono state comunicate. Deve essere avvertito delle restrizione d’impiego e del fatto che l’UCN si riserva il diritto di esigere informazioni sull’uso che sarà fatto di questi dati.
Art. 12 Archiviazione dei fascicoli dell’UCN Tutti i fascicoli di cui l’UCN non ha più in permanenza bisogno sono proposti all’Archivio federale per l’archiviazione, conformemente alla legge federale del 26 giugno 19982 sull’archiviazione.
2 RS 152.1
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Ufficio centrale nazionale INTERPOL Svizzera RU 2001
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
21 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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