AS 2002 3933
Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni nella costruzione e nell'esercizio di teleferiche e di funicolari che servono al trasporto di persone sui cantieri e nelle imprese commerciali e industriali
Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni nella costruzione e nell’esercizio di teleferiche e di funicolari che servono al trasporto di persone sui cantieri e nelle imprese commerciali e industriali
Modifica dell’11 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 febbraio 19571 concernente la prevenzione degli infortuni nella costruzione e nell’esercizio di teleferiche e di funicolari che servono al trasporto di persone sui cantieri e nelle imprese commerciali e industriali è modificata come se- gue:
Ingresso visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicura- zione contro gli infortuni (LAINF),
Art. 1 cpv. 1 e 3
1 La presente ordinanza è applicabile alle teleferiche e alle funicolari
destinate al trasporto di materiale e che servono di tanto in tanto an- che al trasporto di persone da parte di imprese ai sensi dell’articolo 81 LAINF.
3 Altre teleferiche e funicolari appartenenti a terzi possono essere
usate dalle imprese ai sensi dell’articolo 81 LAINF solo se soddisfano le esigenze della presente ordinanza.
Art. 38 Deroghe; L’istituto nazionale può, in casi speciali, consentire deroghe alle di- autorizzazione di eccezioni sposizioni della presente ordinanza o prescrivere altre misure.
Art. 39 Sanzioni penali e Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono soggette misure coercitive alle pene e alle misure coercitive di cui agli articoli 92, 112 e 113 LAINF.