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AS 2002 4003

Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport

Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport

Modifica del 6 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 21 ottobre 19871 sul promovimento della ginnastica e dello sport è modificata come segue:

Introduzione di un titolo abbreviato (Ordinanza sul promovimento dello sport)

Art. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 7 rubrica e cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 8 rubrica Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 9 cpv. 1 lett. a e b, cpv. 2 e 3

1 e 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

3 IlDipartimento stabilisce, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, l’ammontare delle indennità versate ai monitori e ai partecipanti dei corsi centrali.

1 RS 415.01

2002-1406 4003

Promovimento della ginnastica e dello sport RU 2002

Capitolo 2: Gioventù+Sport Sezione 1: In generale

Art. 10 Principio Il promovimento nel quadro di Gioventù+Sport (G+S) comprende la formazione dei giovani in determinate discipline sportive nell’ambito di corsi e campi G+S nonché la formazione dei quadri.

Art. 11 Discipline sportive 1 In G+S sono ammesse discipline sportive la cui pratica contribuisce a migliorare le attitudini fisiche, segnatamente nel quadro dello sviluppo generale dei giovani. Tali discipline sportive sono stabilite in considerazione dei criteri seguenti: a. i mezzi tecnici e finanziari e il personale necessario devono rimanere entro limiti accettabili; b. la salute e la sicurezza dei partecipanti, come pure l’ambiente, non devono essere messi in pericolo; c. l’obiettivo ideale e pedagogico delle discipline sportive deve corrispondere alle basi etiche della società.

2 Il Dipartimento stabilisce le discipline sportive G+S.

Art. 12 Misure di sicurezza 1 Durante lo svolgimento di corsi e campi G+S occorre garantire che siano adottate le misure necessarie per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei parteci- panti. 2 L’UFSPO emana direttive sulle misure di sicurezza per le singole discipline spor- tive.

Art. 13 Gruppi di utenti

1 In G+S si distinguono sette gruppi di utenti (GU).

2 Le offerte G+S del GU 1 sono proposte da società sportive, o da organizzazioni dal funzionamento analogo, che consentono ai giovani di allenare e applicare, in seno a un gruppo stabile, capacità sportive in modo regolare, mirato e sotto la direzione di persone competenti. 3 Le offerte G+S del GU 2 sono proposte da società sportive, o da organizzazioni dal funzionamento analogo, che consentono ai giovani di allenare e applicare, in seno a un gruppo stabile, capacità sportive in modo regolare, mirato e sotto la direzione di persone competenti. Il carattere regolare delle attività dipende da condizioni esterne, segnatamente dal vento, dall’acqua e dalla neve. 4 Le offerte G+S del GU 3 sono proposte da associazioni giovanili. Il lavoro svolto con i giovani consiste nello sviluppo degli aspetti sociali e nel praticare il gioco e lo sport sotto la direzione di persone competenti durante la vita in un campo.

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Promovimento della ginnastica e dello sport RU 2002

5 Le offerte G+S del GU 4 sono proposte dalla Confederazione, dai Cantoni, dai

Comuni o da federazioni sportive. Il lavoro svolto con i giovani consiste nel pratica- re lo sport sotto la direzione di persone competenti e nello sviluppo degli aspetti so- ciali durante la vita in un campo. 6 Le offerte G+S del GU 5 sono proposte da scuole. Al di fuori del programma sco- lastico obbligatorio possono essere organizzati corsi e campi G+S. I campi G+S pos- sono essere organizzati anche durante l’orario scolastico, ma in tal caso i contributi federali sono ridotti. 7 Le offerte G+S del GU 6 sono proposte da federazioni sportive le cui discipline sportive non corrispondono pienamente al concetto di sport secondo G+S. Tali fede- razioni sportive ricevono unicamente contributi per la formazione dei quadri. 8 Le offerte G+S del GU 7 sono proposte da federazioni sportive le cui discipline sono offerte nell’ambito dei GU 1 o 2 o sono discipline sportive olimpiche del GU 6 e soddisfano i criteri dell’UFSPO in materia di promovimento delle nuove leve in G+S. Il lavoro svolto con i giovani consiste nell’allenamento e nell’applicazione mirati delle capacità sportive sotto la direzione di persone competenti in seno a un gruppo stabile.

Art. 14 Direzione e gestione 1 La direzione di G+S compete all’UFSPO. I Cantoni e le associazioni e istituzioni federali interessate collaborano a titolo consultivo.

2 I Cantoni gestiscono l’ufficio competente per G+S.

3 I Cantoni hanno l’obbligo di notificare all’UFSPO le irregolarità.

Art. 15 Commissioni consultive Il Dipartimento può istituire commissioni consultive nelle quali sono rappresentati i Cantoni nonché le associazioni e le istituzioni federali interessate.

Sezione 2: Partecipanti

Art. 16 Organizzatori della formazione dei giovani 1 Gli organizzatori offrono, nel quadro della formazione dei giovani, corsi o campi in una disciplina sportiva G+S. 2 Gli organizzatori delle offerte G+S inerenti alla formazione dei giovani sono fede- razioni e società sportive, associazioni e società giovanili nonché scuole. I corsi G+S possono essere offerti anche da fornitori commerciali; i campi G+S possono essere offerti anche dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni.

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Art. 17 Organizzatori della formazione dei quadri Gli organizzatori della formazione dei quadri sono la Confederazione, i Cantoni, le federazioni sportive e le associazioni giovanili nonché istituzioni per la formazione degli insegnanti.

Art. 18 Partecipanti alla formazione dei giovani 1 Possono partecipare ai corsi e ai campi G+S i cittadini svizzeri e i cittadini del Liechtenstein nonché gli stranieri domiciliati in Svizzera, a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui compiono il 10° anno di età e fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono il 20° anno di età. 2 I giovani che all’inizio di un corso o di un campo G+S si trovano nel 10° anno di età possono parteciparvi a condizione che compiano i 10 anni durante tale corso o campo. I giovani che durante un corso o un campo G+S compiono il 20° anno di età possono terminare il corso o il campo in questione. 3 Possono partecipare anche altre persone, ma non beneficiano di prestazioni finan- ziarie della Confederazione.

Art. 19 Quadri 1 Appartengono ai quadri tutti i titolari di un riconoscimento di monitore, coach, formatore o esperto. 2 Possono partecipare alla formazione dei quadri i cittadini svizzeri e i cittadini del Liechtenstein nonché gli stranieri domiciliati in Svizzera. Gli stranieri non domici- liati in Svizzera sono ammessi se sono attivi per un organizzatore della formazione dei giovani o della formazione dei quadri.

Art. 20 Monitore G+S

1 Ottengono il riconoscimento di monitore G+S le persone che hanno concluso con

successo la pertinente formazione stabilita dal Dipartimento. 2 Nell’ambito della rispettiva disciplina sportiva, i monitori G+S possono dirigere corsi e campi G+S di un organizzatore. 3 Il Dipartimento stabilisce i compiti dei monitori G+S e ne disciplina l’ammissione nonché la formazione e il perfezionamento.

Art. 20a Coach G+S

1 Ottengono il riconoscimento di coach G+S le persone che hanno concluso con

successo la pertinente formazione stabilita dal Dipartimento. 2 I coach G+S rappresentano l’organizzatore presso gli uffici cantonali competenti per G+S e presso l’UFSPO. Essi sono annunciati all’ufficio cantonale competente per G+S e all’UFSPO dall’organizzatore. 3 Il Dipartimento stabilisce i compiti dei coach G+S e ne disciplina l’ammissione nonché la formazione e il perfezionamento.

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Art. 20b Formatore ed esperto G+S

1 Ottengono il riconoscimento di formatore o di esperto G+S le persone che hanno

concluso con successo la pertinente formazione stabilita dal Dipartimento.

2 I formatori e gli esperti G+S istruiscono i monitori e i coach G+S.

3 Il Dipartimento stabilisce i compiti dei formatori e degli esperti G+S e ne discipli- na l’ammissione nonché la formazione e il perfezionamento.

Art. 21 Revoca e perdita del riconoscimento

1 L’UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento dei monitori, dei coach,

dei formatori e degli esperti G+S: a. in caso di violazioni, commesse intenzionalmente o per negligenza grave, di obblighi stabiliti nella presente ordinanza o nell’ordinanza dipartimentale su di essa fondata nonché di oneri e condizioni stabiliti dall’UFSPO per i sin- goli casi; b. nel caso in cui contro il quadro in questione sia in corso un procedimento penale.

2 Nei casi di esigua gravità, l’UFSPO può impartire dapprima un ammonimento.

3 Il riconoscimento di monitore, coach, formatore o esperto G+S è revocato se non sono adempiuti gli obblighi in materia di perfezionamento. In casi giustificati il ri- conoscimento può essere riottenuto dopo il successivo adempimento degli obblighi in materia di perfezionamento.

Sezione 3: Prestazioni dei Cantoni

Art. 22 1 I Cantoni partecipano ai costi d’esercizio di G+S gestendo l’ufficio competente per G+S. Essi mettono segnatamente a disposizione l’infrastruttura necessaria, le risorse finanziarie e in materia di personale e concludono un’assicurazione di responsabilità civile. 2 I Cantoni eseguono a proprie spese i controlli di qualità e promuovono attivamente G+S mediante misure adeguate. 3 I Cantoni finanziano le offerte inerenti alla formazione dei quadri svolte sotto la loro responsabilità, nella misura in cui queste ultime non sono cofinanziate dalla Confederazione conformemente agli importi stabiliti nell’allegato 3 della presente ordinanza.

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Sezione 4: Prestazioni della Confederazione

Art. 23 Contributi ai Cantoni per il promovimento di G+S 1 La Confederazione assegna ai Cantoni contributi per il promovimento della forma- zione dei giovani e dei quadri in G+S.

2 Il contributo assegnato ai Cantoni per il promovimento di G+S dipende dalla

somma complessiva delle indennità versate annualmente dalla Confederazione per le offerte inerenti alla formazione dei quadri e alla formazione dei giovani svolte sotto la responsabilità dei Cantoni, prescindendo tuttavia dalle prestazioni per il promo- vimento delle nuove leve e per i coach G+S. La quota destinata ai singoli Cantoni ammonta al massimo al 10 per cento di tale somma complessiva. 3 Il contributo assegnato a ogni singolo Cantone è calcolato nella misura della metà sulla base delle indennità per la formazione dei giovani e per l’altra metà sulla base delle indennità per la formazione dei quadri. Il contributo corrisponde alla quota della somma complessiva destinata al Cantone. 4 Per il calcolo dei contributi, la capacità finanziaria dei Cantoni è considerata se- condo un’aliquota percentuale la quale, conformemente alla vigente ordinanza del 7 novembre 20012 che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per il 2002 e il 2003, ammonta: a. per i Cantoni finanziariamente forti, al 15 per cento; b. per i Cantoni di capacità finanziaria media, al 15–25 per cento, secondo la scala mobile; c. per i Cantoni finanziariamente deboli, al 25 per cento. 5 Ai Cantoni finanziariamente deboli è versato inoltre un contributo di base fisso di 5000 franchi annui e ai Cantoni di capacità finanziaria media un contributo di base fisso di 2500 franchi annui.

Art. 23a Contributi per la formazione dei giovani 1 Su richiesta, nel limite dei crediti stanziati sono versati contributi per la formazio- ne dei giovani e per i coach G+S.

2 I contributi sono versati agli organizzatori delle offerte G+S.

3 L’UFSPO può ridurre o rifiutare i contributi agli organizzatori:

a. in caso di violazioni, commesse intenzionalmente o per negligenza grave dagli organi dell’organizzatore, dal coach o dal monitore, di obblighi stabi- liti nella presente ordinanza o nell’ordinanza dipartimentale su di essa fon- data nonché di oneri e condizioni stabiliti dall’UFSPO per i singoli casi; b. nel caso in cui contro l’organizzatore o i suoi organi sia in corso un proce- dimento penale.

4 Nei casi di esigua gravità, l’UFSPO può impartire dapprima un ammonimento.

2 RS 613.11

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Art. 23b Contributi per corsi G+S dei GU 1 e 2

1 I contributi per i corsi G+S del GU 1 sono composti di:

a. un sussidio di base dipendente dalla dimensione del gruppo e dalla durata dell’insegnamento; b. un contributo supplementare dipendente dalla frequenza degli allenamenti, dal numero di competizioni, dal numero di giorni di campo d’allenamento e dal numero di partecipanti.

2 I contributi per i corsi G+S del GU 2 sono composti di:

a. un sussidio di base dipendente dalla dimensione del gruppo; b. un contributo supplementare dipendente dalla durata del corso e dal numero di partecipanti.

3 L’entità dei contributi è stabilita nell’allegato 1.

Art. 23c Contributi per campi G+S dei GU 3 e 4 1 I contributi per i campi G+S dei GU 3 e 4 sono calcolati in funzione del numero di partecipanti e del numero di giorni di campo.

2 L’entità dei contributi è stabilita nell’allegato 1.

Art. 23d Contributi per corsi e campi G+S del GU 5

1 I contributi per i corsi G+S del GU 5 sono composti di:

a. un sussidio di base dipendente dalla dimensione del gruppo e dalla durata dell’insegnamento; b. un contributo supplementare dipendente dalla frequenza degli allenamenti e dal numero di partecipanti.

2 I contributi per i campi G+S del GU 5 sono calcolati in funzione del numero di

partecipanti e del numero di giorni di campo. Nel calcolo dei contributi si considera inoltre se i campi G+S sono organizzati durante le vacanze o durante l’orario scola- stico.

3 L’entità dei contributi è stabilita nell’allegato 1.

Art. 23e Contributi per offerte del GU 7

1 I contributi per le offerte del GU 7 sono composti di:

a. un sussidio di base dipendente dalla dimensione del gruppo; b. un contributo supplementare dipendente dalla durata del corso e dal numero di partecipanti.

2 L’entità dei contributi è stabilita nell’allegato 1.

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Art. 23f Indennità per le guide alpine Le guide alpine riconosciute da G+S ricevono, per il loro impiego in corsi e campi G+S, indennità forfettarie giornaliere supplementari. Esse sono stabilite nell’allega- to 2.

Art. 23g Indennità per i coach G+S 1 L’indennità per i coach G+S dei GU 1, 2, 4, 5 e 7 dipende dalla somma complessi- va dei contributi per l’offerta G+S. L’indennità ammonta al 10 per cento al massimo di tale somma complessiva. Essa è versata all’organizzatore.

2 L’indennità per i coach G+S del GU 3 dipende dall’offerta G+S, dall’assistenza

fornita ai campi e dalle visite effettuate ai campi. L’indennità ammonta al 10 per cento al massimo della somma complessiva.

3 Non ricevono alcuna indennità i collaboratori di un ufficio cantonale G+S o

dell’UFSPO che assumono una funzione di coach nell’ambito delle loro attività di servizio.

Art. 23h Formazione dei quadri 1 La Confederazione si assume i costi delle offerte federali volte alla formazione dei quadri. Essa versa un’indennità agli organizzatori che svolgono le altre offerte ine- renti alla formazione dei quadri.

2 L’entità delle indennità è stabilita nell’allegato 3.

3 La formazione dei quadri organizzata dalle associazioni giovanili è indennizzata secondo le quote stabilite nella legge federale del 6 ottobre 19893 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

Art. 23i Indennità per i membri delle commissioni consultive 1 La Confederazione versa un’indennità per le attività consultive di cui all’artico- lo 14.

2 L’entità delle indennità è stabilita nell’allegato 4.

Art. 23j Indennità forfettarie per le federazioni 1 La Confederazione può versare un’indennità forfettaria alle federazioni delle disci- pline sportive G+S a cui l’UFSPO non fornisce alcuna prestazione per quanto con- cerne la direzione della pertinente disciplina sportiva. 2 La Confederazione può versare un’indennità forfettaria alle federazioni delle disci- pline sportive che si trovano nel periodo di prova per essere ammesse a G+S.

3 L’entità delle indennità è stabilita nell’allegato 5.

3 RS 446.1

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Art. 23k Modalità di assegnazione dei contributi Il Dipartimento stabilisce le modalità di assegnazione dei contributi.

Art. 23l Agevolazioni di trasporto D’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, il Dipartimento designa le persone per le quali la Confedera- zione assume le spese di viaggio.

Art. 23m Materiale in prestito, accantonamenti della truppa Il Dipartimento disciplina la consegna in prestito di materiale destinato a G+S e la messa a disposizione di accantonamenti della truppa.

Art. 23n Stampati e distinzioni 1 La Confederazione mette a disposizione gli stampati e le distinzioni necessari. L’UFSPO stabilisce caso per caso la parte dei costi a carico del destinatario. 2 L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) provvede alla stampa e alla distribuzione dei mezzi didattici.

Art. 25 cpv. 2 e 4

2 Concerne soltanto il testo tedesco.

4 Abrogato

Art. 27 cpv. 2 lett. a 2 A complemento dei lavori di ricerca dell’UFSPO, la Confederazione può sostenere i progetti di ricerca scientifica nell’ambito sportivo mediante contributi dal 30 al 70 per cento dei costi sussidiabili. Sono considerati costi sussidiabili: a. concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 36 cpv. 1 lett. a e cpv. 4

1 L’UFSPO organizza, autonomamente o in collaborazione con le istituzioni com-

petenti, i cicli di formazione e i corsi seguenti: a. offerte di formazione dei quadri per G+S;

4 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 40 Concerne soltanto il testo tedesco.

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Art. 43 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 44 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 45 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 48 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

II La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2003.

6 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato 1 (Art. 23b–23e)

Contributi per la formazione dei giovani

Gruppo di utenti 1 Genere Corso annuale (CA) Corso annuale (CA) Corso Corso CA/CS CA/CS CA/CS di corso stagionale stagionale (CS) (CS)

Durata della ≥90’ ≥90’ ≥90’ ≥90’ – – ≥60’ lezione

Dimensione del 8–16 8–24 8–16 8–24 4–7 4–7 – gruppo (8–16) (8–24)

Sussidio di base massimo 600.00 700.00 × 0.5 × 0.5 × 0.5 × 0.45 × 0.8 1º allenamento massimo 250.00 300.00 × 0.5 × 0.5 × 0.5 × 0.45 × 0.8 2º allenamento massimo 800.00 900.00 × 0.5 × 0.5 × 0.5 × 0.45 × 0.8 3º allenamento massimo 800.00 900.00 × 0.5 × 0.5 × 0.5 × 0.45 × 0.8 4º allenamento massimo 800.00 900.00 × 0.5 × 0.5 × 0.5 × 0.45 × 0.8 5º allenamento massimo 800.00 900.00 × 0.5 × 0.5 × 0.5 × 0.45 × 0.8 Competizione Categoria 1 2 3 1 2 3 – – – – – massimo 180.00 360.00 540.00 200.00 400.00 600.00 × 0.5 × 0.5 × 0.5 × 0.45 –

Giorno di campo massimo 70.00 80.00 70.00 80.00 × 0.5 × 0.45 –

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Gruppo di utenti 2 (alpinismo, sci-escursionismo e arrampicata sportiva non compresi) Genere di corso Corso annuale (CA) Corso stagionale (CS) ½ corso stagionale CA/CS ½ CS Dimensione del gruppo 8–12 8–12 8–12 4–7 4–7

Sussidio di base massimo 600.00 × 0.5 × 0.25 × 0.5 × 0.125

60 ore massimo 500.00 × 0.5 – × 0.5 –

120 ore massimo 700.00 × 0.5 – × 0.5 –

180 ore massimo 700.00 × 0.5 – × 0.5 –

240 ore massimo 700.00 × 0.5 – × 0.5 –

300 ore massimo 700.00 × 0.5 – × 0.5 –

360 ore massimo 700.00 × 0.5 – × 0.5 –

420 ore massimo 700.00 × 0.5 – × 0.5 –

480 ore massimo 700.00 × 0.5 – × 0.5 –

540 ore massimo 700.00 × 0.5 – × 0.5 –

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Gruppo di utenti 2 (alpinismo, sci-escursionismo e arrampicata sportiva) Sussidio di base indoor outdoor Per ogni 60 «ore/partecipante» massimo 60.00 massimo 120.00

Gruppo di utenti 3

Per giorno e per partecipante massimo 6.00

Gruppo di utenti 4 (alpinismo e sci-escursionismo non compresi)

Per giorno e per partecipante massimo 7.00 Gruppo di utenti 4 (alpinismo e sci-escursionismo)

Per giorno e per partecipante massimo 60.00

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Gruppo di utenti 5 Genere di corso Corso annuale Corso ½ corso CA/CS ½ corso CA/CS Campo Campo (CA) stagionale stagionale stagionale (vacanze) (scuola) (CS) Durata della lezione ≥90’ ≥90’ – – – ≥60’ – –

Dimensione del gruppo 8–16 8–16 8–16 4–7 4–7 – – –

Sussidio di base massimo 600.00 × 0.5 110.00 × 0.5 55.00 × 0.8 – – 1º allenamento massimo 250.00 × 0.5 – × 0.5 – × 0.8 – – 2º allenamento massimo 800.00 × 0.5 – × 0.5 – × 0.8 – – 3º allenamento massimo 800.00 × 0.5 – × 0.5 – × 0.8 – – 4º allenamento massimo 800.00 × 0.5 – × 0.5 – × 0.8 – – 5º allenamento massimo 800.00 × 0.5 – × 0.5 – × 0.8 – – Per giorno massimo – – – – – – 7.00 3.50 e per partecipante

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Gruppo di utenti 7 (promovimento delle nuove leve) Genere di corso Corso annuale Corso annuale Corso annuale CA CA CA CA CA CA (CA) (CA) (CA) Dimensione del grup- 8–12 8–12 8–12 po 8–16 8–16 8–16 4–7 4–7 4–7 8–12 8–16 8–24 8–24 8–24 8–24 (8-12) (8–16) (8–24)

Livello 1 1 1 1 2 3 tutti tutti tutti

Sussidio di base massimo 550.00 600.00 650.00 × 1.5 × 2.5 × 3.0 × 0.5 × 0.46 × 0.42 50 ore massimo 650.00 700.00 750.00 × 1.5 × 2.5 × 3.0 × 0.5 × 0.46 × 0.42 Per ogni 10 ore massimo 130.00 140.00 150.00 × 1.5 × 2.5 × 3.0 × 0.5 × 0.46 × 0.42

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Allegato 2 (Art. 23f)

Indennità per guide alpine patentate titolari di un riconoscimento G+S

1. Alle guide alpine patentate, impiegate in qualità di monitori G+S

nell’ambito di offerte inerenti alle discipline sportive G+S dell’alpinismo, dello sci-escursionismo e dell’arrampicata sportiva nonché in qualità di esperti G+S nell’ambito della formazione dei quadri, è versata un’indennità forfettaria giornaliera pari a 260 franchi. 2. L’indennità forfettaria giornaliera è versata, nel caso di campi G+S, per ogni

12 partecipanti e, nel caso di corsi G+S, ogni 60 «ore/partecipante».

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Allegato 3 (Art. 23h)

Indennità per la formazione dei quadri

1 Formazione dei quadri da parte dell’UFSPO

1.1 I partecipanti hanno diritto:

– all’alloggio e al vitto gratuiti, – al buono di trasporto per il viaggio gratuito con i mezzi di trasporto pubblici, – all’indennità per perdita di guadagno. 1.2 L’indennità per perdita di guadagno è versata per le offerte inerenti alla for- mazione dei quadri.

2 Formazione dei quadri da parte degli uffici cantonali G+S

2.1 I partecipanti hanno diritto:

– all’alloggio e al vitto gratuiti, – al buono di trasporto per il viaggio a metà prezzo con i mezzi di tra- sporto pubblici, – all’indennità per perdita di guadagno se partecipano a offerte ine- renti alla formazione dei quadri.

2.2 La Confederazione versa agli organizzatori le indennità seguenti:

– 40 franchi al giorno per ogni partecipante a un corso di formazione o a un modulo di perfezionamento per monitori o coach G+S oppure

100 franchi al giorno per ogni partecipante a un corso centrale;

– 100 franchi al giorno per il capocorso di corsi di formazione impie- gato in aggiunta al contingente di esperti stabilito dall’UFSPO; – un’indennità forfettaria giornaliera ai sensi dell’allegato 2 per le gui- de alpine nell’ambito della formazione per i quadri; – buoni di trasporto per i viaggi a metà prezzo dei partecipanti, della direzione e del personale del corso; – un’indennità per perdita di guadagno per i partecipanti a offerte ine- renti alla formazione dei quadri.

3 Formazione dei quadri da parte delle federazioni sportive

La Confederazione versa agli organizzatori le indennità seguenti: – 40 franchi al giorno per ogni partecipante a un modulo di perfezio- namento per monitori o coach G+S; – buoni di trasporto per i viaggi a metà prezzo dei partecipanti, della direzione e del personale del corso con i mezzi di trasporto pubblici.

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Allegato 4 (Art. 23i)

Indennità per le commissioni consultive

1. Indennità per le spese di funzione: 60 franchi al giorno. Per meno di tre ore di attività nel quadro di G+S (viaggio compreso) l’importo dell’indennità per le spese è dimezzato. 2. Indennità di pernottamento: 50 franchi. In caso di pernottamento in un edifi- cio della Confederazione, l’importo dell’indennità di pernottamento è di- mezzato.

3. Rimborso delle spese di viaggio, 2a classe, prezzo del biglietto intero.

4. Ai collaboratori dei Cantoni non sono versate indennità finanziarie.

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Promovimento della ginnastica e dello sport RU 2002

Allegato 5 (Art. 23j)

Indennità forfettaria per le federazioni

1. L’entità dell’indennità forfettaria per la direzione della disciplina sportiva G+S ai sensi dell’articolo 23j capoverso 1 dipende dal numero di attività svolte nell’ambito della formazione dei quadri. Essa può ammontare a: franchi

a. 3000.– al massimo, se il totale di «giorni di formazione/partecipante» è inferiore o uguale a 250; b. 4000.– al massimo, se il totale di «giorni di formazione/partecipante» si situa tra 251 e 350; c. 5000.– al massimo, se il totale di «giorni di formazione/partecipante» è superiore a 350. 2. Le federazioni delle discipline sportive che ai sensi dell’articolo 23j capo- verso 2 si trovano nel periodo di prova per essere ammesse a G+S possono ricevere un’indennità forfettaria di 5000 franchi l’anno al massimo e ulterio- ri prestazioni non finanziarie dell’UFSPO.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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