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AS 2002 886

Ordinanza sugli acquisti pubblici

Ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub)

Modifica del 30 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 dicembre 19951 sugli acquisti pubblici è modificata come se- gue:

Ingresso, quinto lemma visti gli articoli 3 e 8 dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici,

Art. 2 cpv. 1 e 3

1 La presente ordinanza si applica ai committenti sottoposti alla legge.

3 Essa non si applica ai servizi postali e automobilistici della Posta Svizzera per commesse di cui al capitolo 3 della presente ordinanza, né alle Ferrovie federali svizzere (FFS) e agli operatori ferroviari sotto l’influenza predominante della Con- federazione per le loro attività che non rientrano nell’Accordo bilaterale, nel caso in cui questi committenti: a. esercitino la loro attività in concorrenza con terzi; b. rivendano o lochino a terzi l’oggetto della commessa senza disporre a tale scopo di un diritto speciale o esclusivo.

Art. 2a Committenti e attività sottoposti alla legge 1 Sono sottoposti alla legge secondo il suo articolo 2 capoverso 2, per alcune attività e oltre certe soglie, i committenti seguenti: a. le organizzazioni di diritto pubblico o privato sotto l’influenza predominante della Confederazione, segnatamente le organizzazioni delle quali la Confe- derazione detiene la maggioranza del capitale o delle azioni, o delle quali oltre la metà dei membri della direzione o dell’organo di sorveglianza sono rappresentanti della Confederazione;

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b. le organizzazioni di diritto privato che garantiscono un servizio al pubblico sull’insieme del territorio svizzero e beneficiano di diritti esclusivi o speciali concessi da un’autorità competente.

2 Le attività di cui al capoverso 1 sono:

a. la messa a disposizione o la gestione delle reti di telecomunicazioni pubbli- che o la fornitura di un servizio di telecomunicazioni pubblico; b. la costruzione o l’esercizio di impianti ferroviari da parte delle FFS, delle imprese di cui detengono la maggioranza e da parte di altri operatori ferro- viari sotto l’influenza predominante della Confederazione; fanno eccezione tutte le attività di queste imprese che non sono in rapporto diretto con il set- tore dei trasporti; c. la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servi- zio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribu- zione di energia elettrica o l’approvvigionamento di queste reti in energia elettrica. 3 I valori soglia di cui al capoverso 1 sono i seguenti (valore stimato della commessa pubblica da aggiudicare, esclusa l’imposta sul valore aggiunto): a. 960 000 franchi per commesse di forniture e servizi di cui al capoverso 2 lettera a; b. 640 000 franchi per commesse di forniture e servizi di cui al capoverso 2 lettera b; c. 766 000 franchi per commesse di forniture e servizi di cui al capoverso 2 lettera c; d. 8 milioni di franchi per opere edili di cui al capoverso 2 lettere a, b; e. 9,575 milioni di franchi per opere edili di cui al capoverso 2 lettera c.

4 D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dopo consultazione

della commissione «Acquisti pubblici Confederazione - Cantoni», il Segretariato di Stato dell’economia (Seco) adegua periodicamente detti valori soglia alle disposi- zioni dell’Accordo OMC e dell’Accordo bilaterale.

Art. 2b Esclusione dall’assoggettamento al diritto sugli appalti pubblici 1 Quando i committenti di cui all’articolo 2a sono in concorrenza il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni3 (Diparti- mento) esenta il settore o il settore parziale dall’assoggettamento al diritto sugli ap- palti pubblici.

2 Esso consulta previamene la Commissione della concorrenza, i Cantoni e le cer-

chie economiche interessate. La Commissione della concorrenza può pubblicare la sua perizia.

3 Il Dipartimento disciplina i dettagli in un’ordinanza.

3 DATEC

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Art. 2c Aggiudicazione comune Se più committenti sottoposti al diritto federale e al diritto cantonale procedono a un’aggiudicazione in comune, è applicabile il diritto del committente principale.

Art. 32 lett. a Alle disposizioni del presente capitolo sottostanno: a. l’Amministrazione generale della Confederazione, la Regia federale degli al- cool, il settore dei Politecnici federali, i servizi postali e automobilistici della Posta Svizzera nonché i committenti di cui all’articolo 2a per commesse: 1. inferiori ai valori soglia di cui all’articolo 6 della legge e all’articolo 2a capoverso 3 della presente ordinanza,

2. non sottoposte alla legge per altri motivi.

Art. 35 cpv. 3 lett. c-h

3 Nella procedura mediante invito si possono aggiudicare:

c. le commesse di forniture e servizi dei servizi automobilistici della Posta Svizzera che non raggiungono il valore soglia di cui all’articolo 6 capover- so 1 lettera d della legge; d. le commesse di forniture e servizi ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 lette- ra a che non raggiungono il valore soglia di cui all’articolo 2a capoverso 3 lettera a; e. le commesse di forniture e servizi ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 lette- ra b che non raggiungono il valore soglia di cui all’articolo 2a capoverso 3 lettera b; f. le commesse di forniture e servizi ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 lette- ra c che non raggiungono il valore soglia di cui all’articolo 2a capoverso 3 lettera c; g. le commesse edili il cui valore non raggiunge 2 milioni di franchi; h. le commesse edili di cui all’articolo 14.

Art. 36 cpv. 2 lett. a

2 Inoltre, i committenti possono aggiudicare una commessa direttamente e senza

bando di concorso se: a. la commessa è aggiudicata nell’ambito dell’articolo 3 capoverso 1 lettere a-d e capoverso 2 della legge;

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Titolo prima dell’art. 58 Capitolo 5: Organizzazione, competenza e autorità di sorveglianza

Art. 59a Conservazione dei documenti Il committente conserva tutti i documenti relativi alle procedure d’aggiudicazione di commesse durante almeno tre anni dalla notifica dell’aggiudicazione.

Art. 64 cpv. 1 1 Il Dipartimento federale delle finanze è competente per decidere sulle domande se- condo l’articolo 35 capoverso 1 della legge relativa all’amministrazione ordinaria della Confederazione; negli altri casi sono competenti i committenti interessati, sempre che aggiudichino commesse secondo la legge. Il Dipartimento federale delle finanze si pronuncia previa consultazione del servizio nella cui sfera d’attività rien- tra il fatto su cui si fonda la richiesta.

Art. 66 cpv. 3 3 Il segretariato della CA è gestito dall’Ufficio federale delle costruzioni e della logi- stica.

Art. 67 cpv. 3 3 I servizi postali e automobilistici della Posta Svizzera e le FFS eseguono autono- mamente, nel loro settore di competenze, i compiti di cui al capoverso 2 lettere b, c ed e.

Titolo prima dell’art. 68a Sezione 4: Autorità di sorveglianza

Art. 68a Commissione La sorveglianza degli impegni internazionali della Svizzera in materia di acquisti pubblici incombe a una commissione paritaria composta di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 68b Compiti

1 I compiti della Commissione sono i seguenti:

a. definire a destinazione del Consiglio federale la posizione della Svizzera ne- gli organismi internazionali in materia di acquisti pubblici e fungere da con- sulente delle delegazioni svizzere in occasione di negoziati internazionali; b. promuovere lo scambio di opinioni tra i servizi competenti della Confedera- zione e dei Cantoni e formulare raccomandazioni per la trasposizione nel di- ritto svizzero degli impegni internazionali della Svizzera;

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c. curare i contatti con le autorità di sorveglianza estere nel quadro degli ac- cordi internazionali in materia di acquisti pubblici. 2 La Commissione svolge i compiti seguenti, senza istruzioni delle autorità che ne designano i membri: a. fornisce consulenze e agisce da mediatore nei casi particolari di disaccordo in relazione agli affari di cui al capoverso 1; b. può adire per violazione degli impegni internazionali la competente autorità federale o cantonale:

1. su denuncia di un offerente, se non è stato interposto ricorso,

2. su richiesta di un’autorità estera, se il committente non pone rimedio

alla situazione. 3 Nell’esercizio dei suoi compiti la Commissione può procedere essa stessa a perizie o farne allestire da periti.

4 Essa non ha diritto di consultare i documenti.

Art. 68c Regolamento La Commissione emana un regolamento interno che è approvato dal Consiglio fede- rale e dall’organo cantonale competente.

Art. 68d Finanziamento e indennità 1 Il Seco assume la totalità delle spese del segretariato e, fatta salva una partecipa- zione equivalente dei Cantoni, le spese dei periti esterni. 2 I Dipartimenti assumono le spese d’istruzione cagionate dalle autorità di aggiudi- cazione sottoposte alla loro sorveglianza. 3 I rappresentanti della Confederazione in seno alla Commissione non hanno diritto ad indennità.

Art. 72a Disposizioni transitorie della modifica del 16 ottobre 2001 1 Le procedure per le quali il bando si effettua dopo l’entrata in vigore della presente modifica e le commesse appaltate senza bando dopo l’entrata in vigore della pre- sente modifica, ma per le quali nessun contratto è stato concluso prima di questa data, sono disciplinate dal nuovo diritto. 2 Le altre procedure sono rette dal diritto anteriore e non sono determinanti per il calcolo dei valori soglia.

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II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

30 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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