AS 2003 5321
Ordinanza sui pagamenti diretti all'agricoltura
Ordinanza sui pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1, 3 lett. d e 4 1 I pagamenti diretti comprendono i pagamenti diretti generali, i contributi ecologici e i contributi etologici.
3 Per contributi ecologici s’intendono:
d. abrogata
4 Per contributi etologici s’intendono:
a. i contributi per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli ani- mali; b. i contributi per l’uscita regolare all’aperto.
Art. 2 cpv. 1, 1bis, 1ter, 1quater
1 Ha diritto ai pagamenti diretti il gestore che:
a. gestisce un’azienda; b. ha il domicilio civile in Svizzera; e c. ha seguito una formazione professionale di base come agricoltore con un certificato federale di formazione pratica secondo l’articolo 37 o un attestato federale di capacità secondo l’articolo 38 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr) oppure una formazione come conta- dina con un attestato ai sensi dell’articolo 42 LFPr o dispone di una forma- zione equivalente in una professione agricola specializzata.
2003-0926 5321
Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2003
1bis È considerata equivalente alla formazione professionale di base di cui al capo- verso 1 ogni altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica secondo l’articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità secondo l’articolo 38 LFPr, completata con: a. una formazione professionale continua ai sensi dell’articolo 30 LFPr, disci- plinata in un’ordinanza sulle professioni agricole e già conclusa o che lo sarà entro due anni dalla ripresa dell’azienda; o b. un’attività pratica comprovata svolta per almeno tre anni come partner o impiegato in un’azienda agricola. 1ter I gestori di aziende nella regione di montagna che richiedono meno di 0,5 unità standard di manodopera (USM) non sono tenuti a soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. 1quater L’erede o la comunione ereditaria non ha l’obbligo, per tre anni al massimo dopo la morte del precedente gestore, di soddisfare le condizioni di cui al capoverso
1 lettera c se:
a. l’erede o la comunione ereditaria gestisce l’azienda; e b. il gestore deceduto adempiva le esigenze.
Art. 4 cpv. 5 5 Per le superfici di cui all’articolo 45 capoverso 3bis che non vengono utilizzate ogni anno, i contributi ecologici e i due terzi dei contributi di superficie sono versati anche negli anni in cui queste superfici non sono utilizzate. Questa disposizione derogatoria non si applica alle superfici che sono escluse dalla superficie agricola utile (SAU) ai sensi dell’articolo 16 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola (OTerm).
Art. 15 cpv. 2–4 Abrogati
Art. 16 cpv. 2 2 L’attestazione di un servizio d’ispezione accreditato dall’Ufficio federale di metro- logia e accreditamento conformemente alla norma EN 45004 o ISO/IEC 17020 per il corrispondente campo d’applicazione vale come prova.
Art. 17 Abrogato
3 RS 910.91
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Art. 18 cpv. 1 1 I pagamenti diretti sono versati unicamente se l’azienda esige un onere lavorativo di almeno 0,25 unità standard di manodopera secondo l’articolo 3 capoverso 4 OTerm4.
Art. 19 cpv. 2-4 2 Se un’azienda è gestita da una società di persone, è determinante l’età del gestore più giovane.
3 Il capoverso 2 si applica unicamente se i soci:
a. assumono la funzione di cogestore; e b. non lavorano al di fuori dell’azienda per più del 75 per cento. 4 Il capoverso 3 non si applica alle comunioni ereditarie nei tre anni seguenti loro costituzione.
Art. 20 Abrogato
Art. 21 cpv. 1
1 L’importo massimo dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera è di
65 000 franchi.
Art. 22 cpv. 1, 4–4ter 1 La somma dei pagamenti diretti è ridotta a partire da un reddito determinante di 80 000 franchi. Il reddito determinante è il reddito imponibile stabilito in base alla legge federale del 14 dicembre 19905 sull’imposta federale diretta, dopo deduzione di 40 000 franchi per i gestori coniugati. 4 Se un’azienda è gestita da una società di persone, il limite di reddito si calcola sommando il reddito determinante dei singoli gestori e dividendo l’importo così ottenuto per il loro numero. 4bis Il capoverso 4 si applica unicamente se i soci:
a. assumono la funzione di cogestore; e b. non lavorano al di fuori dell’azienda per più del 75 per cento. 4ter Il capoverso 4bis non si applica alle comunioni ereditarie nei tre anni seguenti la loro costituzione.
4 RS 910.91 5 RS 642.11
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Art. 23 cpv. 1, 4–4ter 1 La sostanza determinante è calcolata deducendo dalla sostanza imponibile 240 000 franchi per unità standard di manodopera e 300 000 franchi per i gestori coniugati. 4 Se un’azienda è gestita da una società di persone, il limite della sostanza si calcola sommando la sostanza determinante dei singoli gestori e dividendo l’importo così ottenuto per il loro numero. 4bis Il capoverso 4 si applica unicamente se i soci:
a. assumono la funzione di cogestore; e b. non lavorano al di fuori dell’azienda per più del 75 per cento. 4ter Il capoverso 4bis non si applica alle comunioni ereditarie nei tre anni seguenti la loro costituzione.
Art. 29 Diritto ai contributi e effettivo di animali determinante 1 Il detentore di animali da reddito ha diritto ai contributi per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo (UBGFG) che all’atto della rilevazione dell’effet- tivo di bestiame nel giorno di riferimento erano detenuti ininterrottamente nella sua azienda almeno dal 1° gennaio dell’anno di contribuzione. La condizione relativa alla durata di detenzione non si applica per: a. i vitelli acquistati da terzi e i giovani animali nati nell’azienda; b. gli animali per i quali si può dimostrare che sono stati acquistati per sostitui- re quelli venduti o macellati per necessità fra il 1° gennaio e il giorno di rife- rimento.
2 L’effettivo determinante di UBGFG di un’azienda è stabilito come segue:
a. se l’effettivo complessivo di UBGFG il 1° gennaio è superiore all’effettivo di UBGFG il giorno di riferimento senza i vitelli da allevamento fino a quat- tro mesi e i vitelli per l’ingrasso di bestiame grosso, per ogni categoria di animali è determinante l’effettivo di UBGFG nel giorno di riferimento; b. se l’effettivo complessivo di UBGFG il 1° gennaio è inferiore o uguale all’effettivo di UBGFG il giorno di riferimento senza i vitelli da allevamento fino a quattro mesi e i vitelli per l’ingrasso di bestiame grosso, per i vitelli di vacche madri e nutrici e per i vitelli da ingrasso è determinante l’effettivo di UBGFG nel giorno di riferimento. Per le altre categorie di animali è deter- minante l’effettivo di UBGFG il 1° gennaio. Per i vitelli da allevamento fino a quattro mesi e i vitelli per l’ingrasso di bestiame grosso l’effettivo di UBGFG del giorno di riferimento è sommato all’effettivo di UBGFG al 1° gennaio; c. gli animali che giungono nell’azienda il giorno di riferimento non sono con- siderati. 3 I vitelli da ingrasso sono considerati per il calcolo dei contributi per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo e per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione soltanto se nell’azienda sono tenute vacche. Per ogni vacca
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munta computabile secondo il capoverso 2 si computano al massimo quattro vitelli da ingrasso.
Art. 30 cpv. 3 3 Non sono considerate le comunità aziendali settoriali costituite per eludere la limitazione dei contributi.
Art. 31 cpv. 3 3 Non sono considerate le comunità aziendali settoriali costituite per eludere questa riduzione.
Art. 32 cpv. 3 3 Le vacche in asciutta sono considerate per il calcolo dei contributi unicamente se sono tenute nell’azienda che produce latte commerciale durante il periodo dell’asciutta e della lattazione. Non sono versati contributi per le vacche in asciutta trasferite su aziende di terzi o provenienti da aziende di terzi.
Art. 43 cpv. 1 1 I gestori esclusi dai pagamenti diretti in virtù dell’articolo 2 capoversi 1 lettera c, 2,
4 o 5 hanno diritto ai contributi per la compensazione ecologica.
Art. 44 cpv. 1 Abrogato
Art. 45 cpv. 3 3 Le superfici possono essere soltanto falciate; l’ultima crescita può tuttavia servire al pascolo al più tardi fino al 30 novembre se le condizioni del suolo sono favorevoli e salvo altre disposizioni. Il pascolo autunnale inizia al più presto il 1° settembre.
Art. 46 cpv. 2 secondo periodo e 2bis 2 ... Se sull’insieme dell’azienda sono disponibili unicamente sistemi per spandere il liquame completo, è ammesso liquame completo diluito in piccole dosi (al massimo
15 kg N per ha e per dose), tuttavia non prima del primo sfalcio. ...
2bis Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione o di protezione stipulata con il servizio cantonale per la protezione della natura, o per le quali sono versati contributi per la qualità biologica secondo l’ordinanza del 4 aprile 20016 sulla qualità ecologica, il servizio cantonale per la protezione della natura può stabilire prescrizioni di utilizzazione che derogano al capoverso 2.
6 RS 910.14
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Art. 50 cpv. 2–3bis e 5 2 Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti per il trattamento delle piante. È ammesso il trattamento puntuale in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole. 3 Un maggese fiorito deve essere mantenuto nello stesso luogo per almeno due anni ma al massimo per sei anni. Dev’essere mantenuto almeno fino al 15 febbraio dell’anno seguente l’anno di contribuzione. 3bis Sulla stessa particella può essere impiantato nuovamente un maggese fiorito al più presto dopo quattro periodi di vegetazione. In luoghi appropriati, il servizio cantonale per la protezione della natura può autorizzare una risemina o il manteni- mento prolungato del maggese fiorito nello stesso luogo. 5 D’intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura, le autorità canto- nali possono autorizzare un inerbimento spontaneo su superfici appropriate.
Art. 51 cpv. 2 e 5 2 Le superfici devono essere seminate fra il 1° settembre e il 30 aprile ed essere mantenute fino al 15 febbraio dell’anno seguente l’anno di contribuzione (maggese da rotazione annuale) o fino al 15 settembre del secondo anno di contribuzione (maggese da rotazione biennale). I maggesi da rotazione annuali e biennali possono essere prolungati al massimo di un periodo di vegetazione. 5 Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti per il trattamento delle piante. È ammesso il trattamento puntuale in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.
Art. 52 cpv. 1 lett. a Abrogata
Art. 55 cpv. 2–2ter 2 Le esigenze della produzione estensiva devono essere rispettate sull’insieme delle superfici dell’azienda per: a. frumento senza frumento da foraggio, segale, spelta, farro e piccola spelta nonché miscela di questi tipi di cereali; oppure b. avena, orzo e triticale nonché miscela di questi tipi di cereali o miscela di tipi di cereali secondo le lettere a, b e c; c. frumento da foraggio; o d. colza. 2bis Sono considerati frumenti da foraggio le varietà di frumento menzionate come tali nell’«elenco delle varietà raccomandate» di swiss granum7 per il corrispondente raccolto.
7 swiss granum, Kapellenstrasse 5, 3011 Berna
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2ter I capiazienda che coltivano frumento e frumento da foraggio nella loro azienda e che annunciano soltanto frumento o frumento da foraggio per la produzione estensi- va, devono segnalare la corrispondente particella con un cartello posto sul bordo.
Titolo prima dell’articolo 59 Capitolo 3a: Contributi etologici
Art. 62 cpv. 1 lett. a 1 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per i sistemi di stabulazione parti- colarmente rispettosi degli animali è fissato come segue: a. bovini dall’età di 4 mesi, capre e conigli 90 franchi
Art. 66 cpv. 1 e 4 1 Per l’esecuzione dell’ordinanza i Cantoni possono avvalersi di organizzazioni che garantiscano controlli obiettivi e imparziali; essi verificano, per campionatura, l’attività di controllo esercitata dalle organizzazioni associate o accreditate. A tale scopo i Cantoni sono autorizzati a emanare istruzioni per l’esecuzione dei controlli.
4 I Cantoni dispongono affinché:
a. ognuno dei provvedimenti menzionati nella presente ordinanza nonché la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente al capito- lo 3 siano controllati nel corso dell’anno di contribuzione in:
1. tutte le aziende che richiedono per la prima volta i contributi corrispon-
denti,
2. tutte le aziende nelle quali sono state riscontrate irregolarità nel corso
dei controlli dell’anno precedente, e
3. in almeno il 30 per cento delle rimanenti aziende scelte a caso;
b. i controlli, in particolare in materia di tenuta di animali, siano in parte effet- tuati senza preavviso.
Art. 67 cpv. 1, 3 e 4 1 Il Cantone determina il diritto ai contributi del richiedente e ne stabilisce l’importo in base alle condizioni nel giorno di riferimento. Per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo i contributi sono fissati in base all’effettivo di animali determinante secondo l’articolo 29. Per quanto concerne gli altri animali da reddito, è determinante il numero medio di animali detenuti nell’azienda durante i dodici mesi precedenti il giorno di riferimento.
3 Abrogato
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4 Per calcolare l’importo totale da versare al gestore, va osservato il seguente ordine:
a. limitazione in base all’unità standard di manodopera; b. riduzione in base al reddito e alla sostanza determinanti; c. riduzioni dei contributi conformemente all’articolo 70.
Art. 70a Forza maggiore 1 Se, per cause di forza maggiore, le condizioni inerenti alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e ai contributi ecologici ed etologici non sono adempite, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.
2 Sono considerati casi di forza maggiore, in particolare:
a. il decesso del gestore; b. l’espropriazione di una parte considerevole della superficie aziendale, se tale espropriazione non era prevedibile al momento della presentazione della domanda; c. la distruzione delle stalle dell’azienda; d. una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie agricola; e. epizoozie che colpiscono l’intero effettivo di animali dell’azienda o una par- te di esso; f. danni gravi alle colture dovuti a malattie o a organismi nocivi; g. eventi meteorologici straordinari quali forti precipitazioni, siccità, gelo, grandine o scarti considerevoli rispetto ai valori medi del passato. 3 Il gestore deve comunicare per scritto all’autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Art. 72 cpv. 4 4 Può emanare prescrizioni sulla presentazione dei documenti per il controllo e delle registrazioni.
Art. 73 Abrogato
Art. 73a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 26 novembre 20038 1 Per l’anno di coltivazione 2003–2004 si applicano le disposizioni del diritto ante- riore contenute nell’allegato.
8 RU 2003 5321
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2 La condizione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c è adempiuta per i gestori che hanno ricevuto pagamenti diretti l’ultimo anno prima dell’entrata in vigore dell’articolo 2 capoverso 1 lettera c. 3 Sino al 1° gennaio 2007 è considerata come prova ai sensi dell’articolo 16 capo- verso 2 l’attestazione di un’organizzazione associata dal Cantone o di un organismo d’ispezione accreditato per il settore d’applicazione corrispondente dall’Ufficio federale di metrologia e di accreditamento secondo la norma EN 45004 o la norma ISO/IEC 17020. 4 Per le aziende il cui onere lavorativo ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 è inferio- re a 0,25 unità standard di manodopera (USM) nel 2004, il gestore riceve pagamenti diretti sino al 31 dicembre 2004 se: a. l’azienda nel 2003 ha dimostrato di esigere un onere lavorativo di almeno 0,3 USM; b. l’azienda nel 2004 dimostra di esigere un onere lavorativo di almeno 0,2 USM; e c. nel 2003 ha ricevuto pagamenti diretti e per il 2004 adempie le altre condi- zioni richieste per il versamento di pagamenti diretti.
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
III Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 5 novembre 20039 sulla siccità è modificata come segue:
Art. 1 Deroga al calcolo ordinario Per i contributi menzionati nell’articolo 1 capoverso 2 lettere b e c nonché nell’arti- colo 1 capoverso 4 dell’ordinanza del 7 dicembre 199810 sui pagamenti diretti (OPD), i Cantoni si fondano, per il calcolo dei contributi per il 2004 e su domanda dei gestori, sull’effettivo di UBGFG del 2003 per il quale sono stati versati contri- buti.
9 RS 914.12; RU 2003 4045 10 RS 910.13; RU 2003 5321
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IV 1 Fatti salvi i capoversi 2, 3 e 4, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004. 2 Gli articoli 2 capoverso 1 lettera c, 2 capoverso 1bis, 1ter e 1quater entrano in vigore il 1° gennaio 2007. 3 La modifica degli articoli 20 e 67 capoverso 3 entra in vigore il 1° gennaio 2008.
4 La modifica dell’articolo 62 capoverso 1 lettera a entra in vigore il 1° gennaio 2005.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato (titolo 1, capitolo 3)
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate: regole tecniche
1 Disposizioni generali
1.1 Principio
Il presente allegato elenca le regole tecniche relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. Serve anche come base per riconoscere le regole di organizzazioni specializzate.
1.2 Registrazioni
Il gestore tiene con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell’azienda. Queste ultime devono presentare in modo comprensibile i lavori principali dell’azienda. Esse comprendono soprattutto i dati seguenti: a. superficie dell’azienda, superficie agricola utile, piano delle particelle ed elenco delle particelle; b. dati concernenti le colture, la lavorazione del terreno, la concimazione, la protezione dei vegetali e per le colture campicole i dati sul raccolto e sul ren- dimento; c. la documentazione necessaria al calcolo del bilancio delle sostanze nutritive; d. altre registrazioni, se necessarie.
2 Bilancio di concimazione equilibrato
2.1 Bilancio delle sostanze nutritive
1 La concimazione azotata e fosforica è valutata con l’ausilio di un bilancio delle sostanze nutritive. Questo bilancio deve dimostrare che l’apporto di fosforo o di azoto non è stato eccessivo. È calcolato sulla base del metodo delle centrali di con- sulenza di Lindau e Losanna «Suisse-Bilanz» a partire dalle «Direttive di concima- zione in campicoltura e foraggicoltura», versione 2001, elaborate dalle Stazioni di ricerche agronomiche o mediante metodi di calcolo equivalenti. 2 In caso di costruzione di edifici assoggettati all’obbligo del permesso che comportano un aumento dell’effettivo di animali per ettaro di superficie fertilizzabile, deve essere provato che, con il nuovo effettivo di animali e includendo provvedimenti tecnici e contratti di ritiro di concimi aziendali, il bilancio fosforico rimane equilibrato, senza margine di tolleranza.
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3 Su tutta l’azienda il bilancio dell’apporto di fosforo non deve superare un margine di errore di +10 per cento del fabbisogno delle colture. I Cantoni possono ordinare regole più severe per determinate regioni e aziende. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato in base a metodi riconosciu- ti, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione completo, un fabbisogno maggiore. In questo caso i prati sfruttati in modo poco intensivo non possono essere concimati. 4 Su tutta l’azienda il bilancio dell’apporto di azoto non deve superare un margine di errore di +10 per cento del fabbisogno delle colture. I Cantoni possono ordinare regole più severe per determinate regioni e aziende. L’azoto assimilabile nei concimi aziendali viene valutato come segue: deiezioni organiche degli animali, previa deduzione delle inevitabili perdite in stalla e durante lo stoccaggio, conformemente alle «Direttive di concimazione in campicoltura e foraggicoltura», versione 2001. Il
60 per cento dell’azoto restante è considerato assimilabile.
5 In viticoltura e in frutticoltura è permesso spargere concime fosforico sull’arco di più anni. Nelle altre colture è possibile spargere fosforo apportato all’azienda sotto forma di fanghi di depurazione essiccati, composto e calce per al massimo tre anni. Tutto l’azoto cosparso con questi concimi deve comunque essere considerato nel bilancio dell’apporto di azoto dell’anno di applicazione. 6 Di norma, dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive esteso all’insieme dell’azienda sono dispensate le aziende che non utilizzano alcun concime azotato o fosforico e che non superano i seguenti valori di carico di bestiame per ettaro di superficie fertilizzabile: 1,7 unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF)/ha nella zona campicola e nelle zone intermedie; 1,4 UBGF/ha nella zona collinare; 1,2 UBGF/ha nella zona di montagna I; 1,0 UBGF/ha nella zona di montagna II; 0,8 UBGF/ha nelle zone di montagna III e IV. In casi particolari, ad esempio per aziende con colture speciali e allevamento di animali senza base foraggera, i Cantoni possono chiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono raggiunti i valori limite citati.
2.2 Analisi del suolo
1 Affinché la ripartizione di concime tra le singole particelle sia ottimale, l’approvvi- gionamento in sostanze nutritive del terreno (fosforo, potassio) deve essere noto. Per questo motivo tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo almeno una volta ogni 10 anni. Fanno eccezione le superfici con divieto di concimazione, i prati sfruttati in modo poco intensivo conformemente all’articolo 46 e i pascoli perenni.
2 Di norma, dall’analisi del suolo sono dispensate le aziende che non utilizzano
alcun concime azotato o fosforico e che non superano i seguenti valori di carico di bestiame per ettaro di superficie fertilizzabile: 1,7 unità di bestiame grosso fertiliz- zante (UBGF)/ha nella zona campicola e nelle zone intermedie; 1,4 UBGF/ha nella zona collinare; 1,2 UBGF/ha nella zona di montagna I; 1,0 UBGF/ha nella zona di montagna II; 0,8 UBGF/ha nelle zone di montagna III e IV e se in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella si trova nelle classi di
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fertilità «ricca» (D) o «molto ricca» (E), conformemente alle«Direttive di concima- zione in campicoltura e foraggicoltura», versione 2001. 3 Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi riconosciuti. Nella campicoltura devono comprendere almeno i parametri dei valori pH, fosforo e potassio. Al fine di appurare variazioni del tenore di humus, per le superfici coltive deve inoltre essere fatta analizzare la sostanza organica. Per le colture speciali le direttive dell’organizzazione specializzata devono contenere prescrizioni sugli intervalli delle analisi e la loro portata. 4 L’Ufficio federale è competente per l’autorizzazione dei laboratori e per il ricono- scimento dei metodi di analisi e delle prescrizioni in materia di prelievo di campioni. A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pubblica annualmente una lista che indica i laboratori autorizzati, i metodi d’analisi e le prescrizioni in materia di prelievo di campioni riconosciuti. 5 I laboratori autorizzati mettono a disposizione dell’Ufficio federale, per uso stati- stico, i dati richiesti concernenti le analisi del suolo.
3 Quota adeguata di superfici di compensazione ecologica
1 Nel caso di aziende con superfici all’estero, le superfici di compensazione ecologi- ca in Svizzera devono rappresentare almeno il 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali nel Paese e il 7 per cento della rimanente superficie agricola utile dell’azienda gestita nel Paese. 2 Nell’assegnazione di superfici di compensazione ecologica a diversi gestori, il servizio competente delimita i diversi elementi e specifica le superfici parziali attri- buite ai singoli gestori. 3 Lungo i sentieri devono essere mantenute strisce inerbite di almeno 0,5 metri di larghezza. 4 Sono vietati la concimazione e l’uso di prodotti fitosanitari sulle fasce di superficie inerbita o da strame di almeno 3 metri di larghezza lungo le acque superficiali, i bordi del bosco, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi. Salvo su una fascia di 3 metri di larghezza lungo le acque superficiali, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole. 5 Il Cantone può autorizzare il mancato impianto di fasce di superficie inerbita o da strame lungo le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi, se: a. condizioni tecniche particolari lo richiedono (p.es. larghezza esigua del cam- po tra due siepi); oppure b. la siepe non è ubicata sulla superficie aziendale in proprietà.
6 Sulle superfici che sono oggetto di autorizzazione cantonale conformemente al
capoverso 5 sono vietati la concimazione e l’uso di prodotti fitosanitari.
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3.1 Superfici di compensazione ecologica computabili
Le superfici di compensazione ecologica illustrate di seguito sono computabili sulla compensazione ecologica conformemente all’articolo 7 capoverso 1, sempreché siano rispettate le rispettive condizioni e oneri. Devono far parte della superficie aziendale, distare al massimo 15 km di strada dal centro aziendale o da un’unità di produzione ed essere di proprietà del gestore o da lui affittate. Non sono computabili le superfici escluse dalla superficie agricola utile conformemente all’articolo 16 dell’ordinanza del 7 dicembre 199811 sulla terminologia agricola oppure quelle escluse dal diritto ai contributi conformemente all’articolo 42.
3.1.1 Superfici di compensazione ecologica che danno diritto
ai contributi Tutte le superfici di compensazione ecologica secondo il titolo 3 numero 1.
3.1.2 Superfici di compensazione ecologica che non danno
diritto ai contributi
3.1.2.1 Pascoli sfruttati in modo estensivo
Pascoli magri Condizioni e oneri: – nessuna concimazione (ad eccezione di quella proveniente dalla pascolazio- ne), nessun apporto di foraggio sui pascoli – dimensione minima delle singole superfici: 20 are – utilizzazione principale: pascolazione, almeno una volta all’anno (sfalcio di pulizia autorizzato) – prodotti fitosanitari (PFS): solo trattamento pianta per pianta (è consentita una protezione fitosanitaria adeguata degli alberi) – sono escluse le superfici la cui composizione botanica indica un’utilizza- zione di tipo non estensivo – vanno sottratte dalla superficie totale quelle parti che denunciano, sulla base della presenza di piante indicatrici, sintomi di sovraccarico e calpestio o che fungono da aree di attesa – le superfici dopo la notifica devono essere gestite in modo corrispondente per almeno sei anni.
11 RS 910.91
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3.1.2.2 Pascolo boschivo
Forma tradizionale di gestione mista bosco-pascolo (in particolare Giura e Sud delle Alpi) Condizioni e oneri: – nessuna concimazione minerale azotata – concime aziendale, composto e fertilizzanti minerali non azotati, solo su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti – PFS solo su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti (ordinanza del 30 novembre 199212 sulle foreste) – solo la quota di pascolo è computabile.
3.1.2.3 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi
(sempreché non diano diritto ai contributi giusta l’art. 54) Alberi da frutta a nocciolo o a granella e noci Condizioni e oneri: si applicano le prescrizioni secondo l’articolo 54 con le seguenti eccezioni: – non è richiesto il numero minimo di 20 alberi per azienda; – gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi situati in frutteti sono computabili a titolo di compensazione ecologica conformemente all’articolo 7 capover- so 1.
3.1.2.4 Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati
Querce, olmi, tigli, alberi da frutto, salici, conifere e altri alberi indigeni Condizioni e oneri: – distanza tra due alberi computabili: almeno 10 m – nessuna concimazione ai piedi degli alberi entro un raggio di almeno 3 m – computo di 1 ara per albero come superficie di compensazione ecologica.
12 RS 921.01
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3.1.2.5 Siepi, boschetti campestri e rivieraschi
(sempreché non diano diritto ai contributi secondo l’art. 48) Siepi basse, siepi arbustive (arbusti o alberi indigeni e adatti al luogo), siepi arboree, siepi frangivento, boschetti, rive e scarpate boscate Condizioni e oneri: – fasce di superficie inerbita o da strame di almeno 3 m di larghezza lungo siepi, boschetti campestri e rivieraschi. Eccezione: siepi, boschetti campestri e rivieraschi al limite della SAU nonché di strade, sentieri, muri, corsi d’acqua. La fascia di superficie inerbita o da strame di 3 m di larghezza è obbligatoria su un solo lato – nessuna concimazione – PFS: solo trattamento pianta per pianta sulle fasce di superficie inerbita o da strame – le superfici che sono state classificate dall’autorità cantonale come bosco non sono computabili.
3.1.2.6 Fossati umidi, stagni, pozze
Specchi d’acqua e superfici generalmente inondate appartenenti alla superficie aziendale Condizioni e oneri: – nessuna concimazione, né utilizzazione agricola – nessun PFS – fasce di superficie inerbita o da strame lungo l’oggetto principale: almeno
3 m di larghezza senza concimazione né PFS.
3.1.2.7 Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi
Superfici ruderali: vegetazione non legnosa su ripiene, deponie o scarpate. Cumuli di pietra e affioramenti rocciosi: con o senza vegetazione Condizioni e oneri: – nessuna concimazione, né utilizzazione agricola – nessun PFS – fasce di superficie inerbita o da strame lungo l’oggetto principale: almeno 3 m di larghezza, senza concimazione né PFS – cura delle superfici ruderali: ogni due o tre anni in autunno.
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3.1.2.8 Muri a secco
Muri, leggermente o non sigillati (di regola in pietra naturale) Condizioni e oneri: – nessuna concimazione, né utilizzazione agricola – nessun PFS – altezza minima: 50 cm – fasce di superficie inerbita o da strame lungo il muro a secco: almeno 50 cm di larghezza su ogni lato, nessuna concimazione né PFS. Larghezza: calcolare una larghezza standard di 3 m; al limite della superficie azien- dale o con un’unica fascia di superficie inerbita o da strame: calcolare una larghezza di 1,5 m.
3.1.2.9 Sentieri e accessi naturali non consolidati
Condizioni e oneri: – ubicati permanentemente nello stesso luogo – rivestimento naturale (erba, terra, ghiaia) – parte inerbita del sentiero: almeno un terzo della superficie (senza calcolare la fascia di superficie inerbita o da strame) – nessuna concimazione né PFS sul sentiero e sulle fasce di superficie inerbita o da strame – fasce di superficie inerbita o da strame: almeno 1 m su ogni lato della super- ficie carrozzabile, non può trattarsi di terreni aperti. Larghezza: calcolare una larghezza standard di 3 m. Per i sentieri al limite della superficie aziendale: 1,5 m.
3.1.2.10 Vigneti con un’elevata biodiversità
Condizioni e oneri: – copertura del suolo: flora spontanea ricca di specie con un minimo di biodi- versità adatta al luogo. Questa condizione dev’essere definita a livello can- tonale – PTP: erbicidi fogliari solo sotto i ceppi e nel trattamento pianta per pianta in caso di erbe problematiche; soltanto metodi biologici e biotecnici contro gli insetti, gli acari e le malattie fungine oppure prodotti chimici di sintesi della classe N (preservano gli acari predatori, le api e i parassitoidi) – solo concimazione organica e concimi autorizzati nella viticoltura biologica
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– cura (sfalcio, intervallo fra gli sfalci) e cura del suolo devono essere stabiliti a livello cantonale – deve essere garantita la gestione normale della vite per quanto concerne la cura dei ceppi, la cura del suolo, la protezione dei vegetali, il carico di grap- poli e la vendemmia.
3.1.2.11 Altre superfici di compensazione ecologica
Ambienti naturali ecologicamente pregiati non elencati sopra Condizioni e oneri: condizioni e autorizzazioni vanno fissate dai servizi cantonali preposti alla protezio- ne della natura.
4 Avvicendamento disciplinato delle colture
4.1 Numero di colture
1 Le aziende con oltre 3 ha di terre aperte devono annoverare almeno quattro colture diverse all’anno. 2 Affinché una coltura sia presa in considerazione, deve coprire almeno il 10 per cento della superficie coltiva. Le colture che coprono meno del 10 per cento possono essere sommate e venire considerate come una coltura se superano questa percen- tuale. 3 Se almeno il 20 per cento della superficie coltiva è utilizzato sotto forma di prati artificiali, questi contano come due colture; se tale quota è almeno del 30 per cento, essi contano come tre colture indipendentemente dagli anni di utilizzazione principa- le. Le colture orticole comprendenti diverse specie appartenenti ad almeno due famiglie differenti sono considerate alla stessa stregua dei prati artificiali.
4.2 Quota massima delle colture principali
1 Per aziende con oltre 3 ha di terre aperte, la quota annuale massima delle colture principali rispetto alla superficie coltiva è limitata come segue: In %
a. cereali complessivamente (esclusi mais e avena) 66 b. frumento e spelta 50 c. mais 40 d. mais con sottosemine, mais con semina su lettiera, a bande fresate o con semina diretta dopo il sovescio invernale, colture intercalari o prato artificiale 50 e. prato a mais (uso di erbicidi possibile solo tra le strisce) 60
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In %
f. avena 25 g. barbabietola 25 h. patata 25 i. colza, girasole 25 k. soia 25 l. favetta 25 m. tabacco 25 n. pisello proteico 15 2 Per le restanti colture campicole, tra due colture principali della stessa famiglia dev’essere rispettata una pausa di coltivazione di almeno 2 anni.
4.3 Riconoscimento di regole equivalenti
1 Se l’Ufficio federale riconosce regole che disciplinano, al posto di una quota
massima delle colture principali, le pause di coltivazione, occorre garantire che la quota massima di cui al punto 4.2 non sia superata. 2 Il gestore può passare dai disciplinamenti di cui ai punti 4.1 e 4.2 al sistema di pause di coltivazione di cui al punto 4.3 o viceversa al più presto dopo un periodo di cinque anni.
4.4 Esigenze minime per l’avvicendamento delle colture
in orticoltura e nella coltivazione di bacche 1 Per garantire la protezione del suolo nelle colture orticole e nelle coltivazioni di bacche, occorre osservare le direttive specifiche in materia di avvicendamento delle colture riconosciute dall’Ufficio federale dell’agricoltura ed emanate dal Gruppo di lavoro svizzero in materia di prova del rispetto delle esigenze ecologiche in orticol- tura (SAGÖL) e dal Gruppo di lavoro per la produzione integrata di frutta in Svizze- ra (SAIO). 2 I rapporti sull’avvicendamento delle colture devono essere disponibili almeno per gli ultimi tre anni.
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5 Protezione adeguata del suolo
5.1 Copertura del suolo
Nelle aziende con oltre 3 ha di terre aperte situate nella zona campicola, nelle zone intermedie, nella zona collinare e nella zona di montagna I, la copertura del suolo delle terre aperte con colture che vengono raccolte prima del 31 agosto deve essere garantita come segue: a. semina di una coltura autunnale; o b. semina di colture intercalari o sovesci invernali prima del 15 settembre o del 30 settembre dopo le colture di cereali, se occorre lottare contro erbe pro- blematiche. Le colture intercalari e i sovesci invernali devono essere mante- nuti almeno sino al 15 novembre.
5.2 Protezione contro l’erosione
1 Le superfici sulle quali non è stato preso alcun provvedimento adeguato contro
l’erosione non devono presentare segni evidenti di perdita di suolo. Per provvedi- menti adeguati si intende la gestione secondo un piano pluriennale per evitare l’ero- sione. Il piano è elaborato da un servizio designato dal Cantone d’intesa con il gestore. Esso comprende un’analisi della situazione (individuazione dei problemi di erosione, rotazione, gestione del suolo, declività e struttura del suolo delle particelle ecc.) e un piano di attuazione. 2 Frutticoltura, coltivazione di bacche e viticoltura: devono essere osservate le diret- tive specifiche emanate da organizzazioni specializzate riconosciute dall’Ufficio federale per la protezione del suolo di frutteti, colture di bacche e vigneti.
6 Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti
fitosanitari
6.1 Prescrizioni generali
1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere controllate almeno una volta ogni quattro anni da un servizio autoriz- zato. 2 I servizi fitosanitari cantonali e i servizi da loro incaricati possono rilasciare auto- rizzazioni speciali secondo il numero 6.4 per provvedimenti fitosanitari che sono esclusi dai numeri 6.2 e 6.3. 3 Sono escluse dalle limitazioni dei numeri 6.2 e 6.3 le superfici riservate a esperi- menti. L’accordo scritto fra il richiedente e l’agricoltore dev’essere inviato al servi- zio fitosanitario cantonale, con la descrizione dell’esperimento.
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6.2 Prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura
1 Fra il 1° novembre e il 15 febbraio le applicazioni di prodotti fitosanitari non sono autorizzate.
2 L’impiego di granulati insetticidi e nematocidi non è autorizzato.
3 Contro le lumache possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati nelle istru- zioni.
4 L’impiego di chlormequat (CCC) e cloruro di colina (CC) è vietato.
5 In caso di impiego di erbicidi in pre-emergenza sui cereali dev’essere riservata almeno una finestra di controllo non trattata per ogni coltura. 6 L’impiego di erbicidi in pre-emergenza o su superfici inerbite e di insetticidi da irrorare è autorizzato nei casi elencati nella tavola. Per le colture non menzionate si applicano le disposizioni delle autorità competenti per il rilascio delle autorizza- zioni:
Coltura Erbicidi in pre-emergenza Insetticidi da irrorare
1. Cereali 1.1 1.2
Trattamento autunnale parziale o su Una volta raggiunta la soglia nociva tutta la superficie entro il contro la criocera del frumento: 10 ottobre. soltanto con prodotti elencati nelle istruzioni.
2. Colza 2.1 2.2
Trattamento parziale o su tutta la Una volta raggiunta la soglia nociva superficie. contro punteruolo e meligete
3. Mais 3.1 3.2
Trattamento sulla fila. Nessuno.
4. Patata 4.1 4.2
Trattamento sulla fila, trattamento Una volta raggiunta la soglia nociva parziale o su tutta la superficie. contro la dorifora: soltanto con prodotti elencati nelle istruzioni.
5. Barbabietola 5.1 5.2
Trattamento sulla fila. Nessuno
6. Pisello pro- 6.1 6.2
teico, favette, Trattamento sulla fila, trattamento Una volta raggiunta la soglia nociva soia, girasole, parziale o su tutta la superficie. contro gli afidi: soltanto con prodot- tabacco ti elencati nelle istruzioni. 7. Superficie Autorizzato in generale il trattamento con erbicidi pianta per pianta. inerbita Per prati artificiali: autorizzato il trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi. Per terreni permanentemente inerbiti : trattamento su tutta la superficie con erbicidi soltanto con autorizzazione speciale. Se la superficie da trattare supera del 10 % la superficie permanentemente inerbita (all’anno e per azienda; escluse le superfici di compensazione ecologica) è necessario anche un piano di risanamento.
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6.3 Prescrizioni per le colture speciali
Oltre ai capoversi 1–3 del punto 6.1 devono essere rispettate le direttive specifiche riconosciute volte a ridurre, nelle diverse colture, le conseguenze negative degli interventi fitosanitari diretti. Queste direttive si basano sul principio della soglia economica nociva e favoriscono metodi biologici o biotecnici.
6.4 Autorizzazioni speciali
1 Le autorizzazioni speciali per interventi fitosanitari possono essere rilasciate secondo le istruzioni vigenti emanate dalla Conferenza dei servizi fitosanitari canto- nali. Esse sono rilasciate sotto forma di autorizzazioni individuali o, in caso di epidemia, di autorizzazioni accordate a una regione delimitata. Devono essere rila- sciate per scritto ed essere limitate nel tempo e contengono informazioni sull’impianto di finestre non trattate. Le autorizzazioni individuali devono di regola essere vincolate a una consulenza del servizio fitosanitario competente. 2 I servizi fitosanitari cantonali allestiscono un elenco delle autorizzazioni speciali concesse contenente informazioni sulle aziende, sulle colture, sulle superfici e sugli organismi bersaglio coinvolti.
3 Il gestore deve ottenere l’autorizzazione speciale prima del trattamento.
7 Deroghe per la produzione di sementi e piante
Sono applicabili le seguenti regole:
1. Cereali da semina
– Pausa di sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1: coltivazione al massimo due anni di coltivazione di seguito. – Protezione dei autorizzato il CCC per sementi di moltiplicazione a livello di vegetali prebase, base e Z1 conformemente alle raccomandazioni sulle varietà.
2. Patate da semina
– Protezione dei autorizzati aficidi (solo per coltivazione in tunnel) e oli su vegetali prebase e base.
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3. Mais da semina
– Pausa di semina a lettiera, sottosemine o prati a mais: al massimo coltivazione cinque anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per tre anni altri metodi di coltivazione: al massimo tre anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per due anni. – Protezione autorizzati erbicidi in pre-emergenza irrorati sulla superficie. fitosanitaria
4. Semi di graminacee e trifoglio
– Protezione dei per la produzione di semi di graminacee e di trifoglio possono vegetali essere utilizzati gli erbicidi autorizzati per prati e pascoli. Per il trifoglio possono essere utilizzati solo gli insetticidi autorizzati. – Compensazione di norma il selezionatore di sementi deve predisporre una ecologica distanza di isolamento di oltre 300 metri tra la coltura di sementi e le superfici di compensazione ecologica, come prati sfruttati in modo estensivo e poco intensivo, maggesi fioriti, maggesi da rotazione o superfici di compensazione ecologica con una fascia di superficie inerbita o da strame, così da evitare conflitti tra i diversi compiti di gestione della compen- sazione ecologica e della produzione di sementi. Se per cause di forza maggiore la distanza deve essere ridotta, il Cantone può, su richiesta, stabilire termini di sfalcio diversi da quelli stabiliti dalla presente ordinanza e diminuire di conseguenza i contributi. Le superfici sono computate nella compensazione ecologica necessaria alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.
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