AS 2005 257
Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport
Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport
Modifica del 12 gennaio 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 21 ottobre 19871 sul promovimento della ginnastica e dello sport è modificata come segue:
Art. 37 Cicli di studi universitari professionali nel campo dello sport 1 L’UFSPO offre per il tramite dell’unità organizzativa Scuola universitaria federale dello sport Macolin (SUFSM), cicli di studi universitari bachelor e master nel campo dello sport. Esso può collaborare a questo scopo con altre università. 2 In ogni ciclo di studi sono proposti diversi moduli. Il numero di punti di credito attribuiti per il superamento di ogni modulo è stabilito secondo il sistema ECTS (European Credit Transfer System). Un punto di credito ECTS corrisponde a un volume di studio pari a 25–30 ore. Sono segnatamente compresi in questo tempo indicativo i lavori preparatori, i colloqui nel quadro dei corsi, l’ulteriore elaborazio- ne della materia e la preparazione degli esami. 3 Il Dipartimento disciplina l’ammissione ai cicli di studi, i loro contenuti, le condi- zioni di ottenimento dei diplomi, la durata degli studi e le agevolazioni di ammissio- ne e di studio per gli sportivi di élite riconosciuti. Esso è responsabile dell’accredi- tamento e può emanare direttive in merito.
4 Agli studenti diplomati possono essere conferiti i seguenti titoli protetti:
a. «Bachelor of Science Scuola universitaria federale dello sport Macolin»; b. «Master of Science Scuola universitaria federale dello sport Macolin»;
5 Il titolo è completato con l’indicazione delle seguenti specializzazioni:
a. «in sport ed educazione» («in Sport and Education»); b. «in sport e promozione della salute» («in Sport and Health Promotion»); c. «in sport di competizione» («in Competitive Sports»); d. «in management dello sport» («in Sports Management»). 6 L’attuale titolo di «maestro di sport SUP» rimane protetto. I «maestri di sport SUP» sono autorizzati ad avvalersi del titolo di «Bachelor of Science Scuola univer- sitaria federale dello sport Macolin».
1 RS 415.01
2004-1216 257
Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport RU 2005
Art. 37a Brevetto di specializzazione L’UFSPO può rilasciare un brevetto di specializzazione in una determinata discipli- na sportiva alle persone che: a. dispongono di un diploma di una federazione sportiva privata che le abilita a esercitare un’attività formativa nella disciplina in questione; e b. hanno ottenuto almeno 60 punti di credito nel ciclo di studi di bachelor.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2005.
12 gennaio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz