AS 2005 4191
Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC)
Modifica del 10 giugno 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 3 categoria speciale G
3 La licenza di condurre è rilasciata per le categorie speciali seguenti:
G: veicoli a motore agricoli, come pure carri di lavoro, carri a motore industriali immatricolati e trattori impiegati a scopo agricolo, esclusi i veicoli speciali, la cui velocità massima non supera 30 km/h, esclusi i veicoli speciali;
Art. 4 cpv. 3 categoria speciale G
3 La licenza di condurre della categoria speciale:
G: autorizza a condurre veicoli della categoria speciale M, veicoli agricoli speciali e trattori agricoli con velocità massima fino a 40 km/h, nonché car- ri a motore industriali immatricolati e trattori impiegati a scopo agricolo, se il titolare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall’USTRA.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2005.
10 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 741.51
2005-0752 4191
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli RU 2005