AS 2005 4279
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 10 giugno 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Capitolo 1: Principi della previdenza professionale Sezione 1: Adeguatezza
Art. 1 Contributi e prestazioni (art. 1 cpv. 2 e 3 LPP) 1 Il piano di previdenza è considerato adeguato se le condizioni previste ai capover- si 2 e 3 sono adempiute.
2 Conformemente al modello di calcolo:
a. le prestazioni regolamentari non superano il 70 per cento dell’ultimo salario o reddito assicurabile soggetto all’AVS conseguito prima del pensionamento oppure b. l’importo complessivo annuo dei contributi regolamentari del datore di lavo- ro e dei salariati destinati al finanziamento delle prestazioni di vecchiaia non supera il 25 per cento della somma dei salari assicurabili soggetti all’AVS o i contributi annui degli indipendenti non superano il 25 per cento del reddito assicurabile soggetto all’AVS. 3 Per i salari eccedenti il limite superiore fissato all’articolo 8 capoverso 1 LPP, conformemente al modello di calcolo, le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, aggiunte a quelle dell’AVS, non superano l’85 per cento dell’ultimo salario o reddito soggetto all’AVS conseguito prima del pensionamento. 4 L’adeguatezza delle prestazioni in capitale eventualmente contemplate dal piano di previdenza è valutata in base alle prestazioni in forma di rendita corrispondenti, calcolate applicando l’aliquota di conversione regolamentare o, laddove il regola-
1 RS 831.441.1
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mento non prevede aliquote di conversione, l’aliquota minima di conversione fissata all’articolo 14 capoverso 2 LPP.
Art. 1a Adeguatezza in caso di più rapporti di previdenza (art. 1 cpv. 2 e 3 LPP) 1 Se un datore di lavoro stipula con più istituti di previdenza contratti di affiliazione in virtù dei quali taluni salariati sono assicurati contemporaneamente presso più istituti, deve adottare misure affinché il complesso dei rapporti di previdenza sia conforme per analogia all’articolo 1. 2 Gli indipendenti che fanno assicurare il loro reddito presso più istituti di previden- za devono adottare le misure necessarie affinché il complesso dei loro rapporti di previdenza sia conforme per analogia all’articolo 1.
Art. 1b Pensionamento anticipato (art. 1 cpv. 3 LPP) 1 Al fine di compensare totalmente o in parte la riduzione delle prestazioni di vec- chiaia implicata dalla riscossione anticipata, il regolamento dell’istituto di previden- za può consentire agli assicurati acquisti supplementari oltre a quello di tutte le prestazioni regolamentari ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 della legge sul libero passaggio del 17 dicembre 19932. 2 Gli istituti di previdenza che consentono acquisti per il pensionamento anticipato conformemente al capoverso 1 devono definire i loro piani di previdenza in modo che, qualora l’assicurato rinunciasse al pensionamento anticipato, l’obiettivo delle prestazioni previsto nel regolamento sia superato al massimo del 5 per cento.
Sezione 2: Collettività
Art. 1c Piani di previdenza (art. 1 cpv. 3 LPP) 1 Il principio della collettività è rispettato quando l’istituto di previdenza o la cassa pensioni affiliata prevede nel suo regolamento una o più collettività di assicurati. L’appartenenza ad una collettività deve essere determinata in base a criteri obiettivi quali in particolare l’anzianità di servizio, la funzione svolta, la posizione gerarchica nell’azienda, l’età o il livello salariale. 2 Il principio della collettività è parimenti rispettato quando una sola persona è assicurata, ma il regolamento prevede per principio la possibilità di assicurarne altre. Questo capoverso non si applica tuttavia all’assicurazione facoltativa degli indipen- denti giusta l’articolo 44 LPP.
2 RS 831.42
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Art. 1d Possibilità di scegliere tra più piani di previdenza (art. 1 cpv. 3 LPP) 1 L’istituto di previdenza o la cassa pensioni affiliata può proporre al massimo tre piani di previdenza agli assicurati di ogni collettività. 2 La somma delle quote contributive versate in percentuale del salario da datore di lavoro e salariati deve ammontare nel piano che contempla i contributi più bassi ad almeno due terzi di quella prevista nel piano con i contributi più elevati. L’aliquota contributiva del datore di lavoro deve essere la stessa in ogni piano di previdenza.
Art. 1e Scelta delle strategie d’investimento (art. 1 cpv. 3 LPP)
Soltanto gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente di più di una volta e mezza l’importo limite superiore fissato all’articolo 8 capoverso 1 LPP possono proporre diverse strategie d’investimento nell’ambito dello stesso piano di previdenza.
Sezione 3: Parità di trattamento (art. 1 cpv. 3 LPP)
Art. 1f Il principio della parità di trattamento è rispettato quando tutti gli assicurati di una collettività sono soggetti alle medesime condizioni regolamentari nel piano di previ- denza.
Sezione 4: Pianificazione previdenziale (art. 1 cpv. 3 LPP)
Art. 1g Il principio della pianificazione previdenziale è rispettato quando l’istituto di previ- denza fissa in modo preciso nel suo regolamento le diverse prestazioni offerte, le modalità del loro finanziamento e le condizioni di diritto, i piani di previdenza proposti e le diverse collettività di assicurati alle quali si applicano differenti piani di previdenza. Il piano di previdenza deve fondarsi su parametri determinati in base a principi tecnici riconosciuti.
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Sezione 5: Principio d’assicurazione (art. 1 cpv. 3 LPP)
Art. 1h 1 Il principio d’assicurazione è rispettato quando l’istituto di previdenza impiega almeno il 6 per cento dell’importo complessivo dei contributi per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d’invalidità; per il calcolo di questa percentuale minima è determinante l’importo complessivo dei contributi per tutte le collettività e per tutti i piani di previdenza di un datore di lavoro affiliato ad un istituto di previdenza. Se a un istituto di previdenza sono affiliati più datori di lavo- ro, per il calcolo della percentuale minima sono determinanti i contributi per le collettività ed i piani di un solo datore di lavoro. 2 Negli istituti di previdenza che applicano esclusivamente la previdenza più estesa ed extraobbligatoria, il principio d’assicurazione è parimenti rispettato quando, conformemente al regolamento, l’avere di vecchiaia è alimentato senza la copertura dei rischi di decesso e d’invalidità nei casi in cui, in ragione del rischio considere- volmente accresciuto rilevato da un esame medico, la copertura dei predetti rischi è esclusa dall’assicurazione. In questi casi le prestazioni di vecchiaia possono essere versate solo in forma di rendita.
Sezione 6: Età minima per il pensionamento anticipato (art. 1 cpv. 3 LPP)
Art. 1i 1 I regolamenti degli istituti di previdenza non possono prevedere un’età di pensio- namento inferiore a 58 anni. 2 Sono ammesse età di pensionamento inferiori a quella menzionata al capoverso 1:
a. in caso di ristrutturazioni aziendali; b. nel caso di rapporti di lavoro in cui è prevista un’età di pensionamento infe- riore per motivi di sicurezza pubblica.
Capitolo 1a: Assicurazione obbligatoria dei salariati Sezione 1: Categorie di persone assicurate e salario coordinato
Art. 1j Articolo 1 vigente
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Art. 43 cpv. 1 lett. b 1 Un istituto di previdenza che vuole assumersi la copertura dei rischi deve adottare misure di sicurezza supplementari: b. se l’istituto annovera meno di cento assicurati attivi o, per gli istituti di pre- videnza fondati dopo il 31 dicembre 2005, meno di trecento assicurati attivi.
Art. 48g, ultimo periodo … Le persone e le istituzioni a cui si applica la legge sulle banche dell’8 novembre
19343 non sono tenute a consegnare l’annuale dichiarazione scritta.
Titolo prima dell’art. 60a Capitolo 5: Acquisto, salario assicurabile e reddito assicurabile
Art. 60a Acquisto (art. 1 cpv. 3 e 79b cpv. 1 LPP) 1 Per il calcolo dell’acquisto si devono rispettare i medesimi parametri, determinati in base a principi tecnici riconosciuti, su cui si fonda il piano di previdenza (art. 1g).
2 L’importo massimo della somma d’acquisto è ridotto dell’avere del pilastro 3a
nella misura in cui questo supera la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni giusta l’articolo 7 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 13 novembre 19854 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute. Gli interessi sono calcolati in base al tasso d’interesse minimo LPP in vigore per gli anni corri- spondenti.
3 Se un assicurato dispone di un avere di libero passaggio che non doveva essere
trasferito in un istituto di previdenza giusta gli articoli 3 e 4 capoverso 2bis della legge sul libero passaggio del 17 dicembre 19935, l’ammontare massimo della somma di acquisto è ridotto di questo importo.
Art. 60b Casi speciali (art. 79b cpv. 2 LPP)
Per le persone provenienti dall’estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la loro entrata in un istituto di previdenza svizzero la somma di acquisto annua non deve superare il 20 per cento del salario assicurato stabilito nel regolamento. Questo limite si applica anche agli acquisti giusta gli articoli 6 e 12 della legge sul libero passaggio del 17 dicembre
3 RS 952.0 4 RS 831.461.3 5 RS 831.42
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19936. Dopo la scadenza del termine di cinque anni l’istituto di previdenza deve
permettere all’assicurato di acquistare tutte le prestazioni regolamentari.
Art. 60c Salario assicurabile e reddito assicurabile (art. 79c LPP) 1 Il limite del salario assicurabile o del reddito assicurabile fissato all’articolo 79c LPP si applica al complesso dei rapporti di previdenza dell’assicurato presso uno o più istituti di previdenza. 2 Se l’assicurato ha più rapporti di previdenza e la somma dei suoi salari e redditi soggetti all’AVS supera il decuplo dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP, deve informare ogni istituto di previdenza su tutti i rapporti di previdenza esistenti e sui salari e redditi che vi sono assicurati. L’istituto di previ- denza richiama l’attenzione dell’assicurato sul suo obbligo d’informare. 3 Per gli assicurati che al 1° gennaio 2006 hanno compiuto i 50 anni, il limite del salario assicurabile o del reddito assicurabile per i rischi di decesso e d’invalidità giusta l’articolo 79c LPP non si applica ai rapporti di previdenza stabiliti prima di questa data.
Art. 60d Acquisto e prelievo anticipato per la promozione della proprietà d’abitazioni (art. 79b cpv. 3 LPP)
Nei casi in cui il rimborso di un prelievo anticipato per la promozione della proprietà d’abitazioni giusta l’articolo 30d capoverso 3 lettera a LPP non è più consentito, il regolamento dell’istituto di previdenza può permettere acquisti volontari, a condi- zione che questi, aggiunti ai prelievi anticipati, non superino le prestazioni previden- ziali massime previste dal medesimo.
II
Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata in allegato.
III Disposizioni transitorie della modifica del 10 giugno 2005
a. Adeguamento formale Gli istituti di previdenza devono adeguare formalmente i loro regolamenti entro un termine di due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
6 RS 831.42
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b. Strategie d’investimento Se un istituto di previdenza ha offerto ai propri assicurati possibilità di scegliere una strategia d’investimento incompatibili con l’articolo 1e, deve adeguare il suo rego- lamento al più tardi entro un termine di due anni dall’entrata in vigore della presente modifica. c. Principio d’assicurazione Gli averi che si trovano negli istituti di previdenza al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e non rispondono ai requisiti previsti all’articolo 1h non devono più essere alimentati a partire da questa data. d. Età minima per il pensionamento Per le persone già assicurate presso di loro al 31 dicembre 2005, gli istituti di previ- denza possono mantenere le disposizioni regolamentari che prevedevano un’età di pensionamento inferiore a 58 anni durante cinque anni a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente modifica.
IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.
10 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato (cifra II)
Modifica del diritto vigente I seguenti atti sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 3 ottobre 19947 sulla promozione della proprietà d’abitazioni
mediante i fondi della previdenza professionale Art. 14 cpv. 1 Abrogato
2. Ordinanza del 13 novembre 19858 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali
per i contributi a forme di previdenza riconosciute Art. 2 cpv. 2 e 3 2 L’intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capo- verso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse. 3 L’intestatario ha il diritto di modificare l’ordine dei beneficiari di cui al capover- so 1 lettera b numeri 3 a 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.
3. Ordinanza del 3 marzo 19979 sulla previdenza professionale obbligatoria
dei disoccupati Art. 3 cpv. 1, ultimo periodo 1 … Per le persone parzialmente invalide ai sensi della legge federale del 19 giugno 195910 sull’assicurazione per l’invalidità, gli importi limite fissati negli articoli 2, 7 e 8 capoverso 1 LPP sono ridotti come segue:
Diritto alla rendita in frazioni di una Riduzione degli importi rendita intera limite
¼ ¼ ½ ½ ¾ ¾
Art. 4 cpv. 4
4 Il salario minimo assicurato secondo il capoverso 3 si applica anche
all’assicurazione obbligatoria delle persone per cui gli importi limite sono ridotti conformemente all’articolo 3 capoverso 1.
7 RS 831.411 8 RS 831.461.3 9 RS 837.174 10 RS 831.20
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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