AS 2005 4317
Ordinanza sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi
Ordinanza sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi
del 17 agosto 2005
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 18, capoverso 1, 19, 34 capoverso 2 e 37 capoverso 3 della legge federale del 20 giugno 19331 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP); visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina le tasse: a. per prestazioni di servizio e decisioni dell’Ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi, degli Uffici federali di controllo e dell’Ufficio cantonale di controllo di La Chaux-de-Fonds; b. per la determinazione del titolo da parte di saggiatori del commercio, in virtù dell’art. 41 LCMP.
Art. 2 Assoggettamento Chiunque solleciti una prestazione di servizi o una decisione di cui all’articolo 1 deve pagare una tassa.
Art. 3 Diritto applicabile Se la presente ordinanza non contiene prescrizioni particolari, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti (OgeEm).
Art. 4 Calcolo degli emolumenti Gli emolumenti sono calcolati su base forfetaria (sezioni 2 a 4) o in funzione del tempo impiegato (sezione 5).
RS 941.319
2005-0724 4317
Tariffa del controllo dei metalli preziosi RU 2005
Sezione 2: Tasse di marchiatura
Art. 5 Principi Le tasse per la marchiatura ufficiale svizzera delle casse d’orologio e di altri lavori, in metalli preziosi o plurimetallici si compone: a. della tassa per l’accertamento della conformità, e b. della tassa per l’apposizione del marchio.
Art. 6 Accertamento della conformità delle casse d’orologio e di altri lavori, in metalli preziosi o plurimetallici 1 Per l’accertamento della conformità delle casse d’orologio e di altri lavori in metal- li preziosi o plurimetallici, sono applicabili le tasse seguenti:
Al pezzo
Oro Argento Platino Palladio fr. fr. fr. fr.
a. materiale certificato 1.10 –.70 2.40 2.40 b. materiale non certificato 1.60 1.— 3.20 3.20
2 Con «materiale certificato» si intendono i metalli preziosi e le leghe di metalli preziosi il cui titolo, prima dell’inizio della fabbricazione, è attestato da un certifi- cato d’analisi o da un certificato di conformità emesso o riconosciuto da un ufficio secondo l’articolo 1 lettera a. 3 Per i lavori composti da diversi metalli preziosi, le tasse applicate ad ogni metallo prezioso sono cumulate.
Art. 7 Apposizione del marchio sulle casse d’orologio e su altri lavori in metalli preziosi e plurimetallici 1 Per l’apposizione del marchio sulle casse d’orologio in metalli preziosi e plurime- talliche, sono applicabili le seguenti tasse:
Per marchio semplice Per marchio doppio
Meccanicamente Laser Meccanicamente Laser fr. fr. fr. fr.
a. da parte dell’ufficio di controllo –.65 2.10 –.85 2.60 b. da parte del fabbricante stesso –.55 –.55 –.75 –.75
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2 Per l’apposizione dei marchi su lavori in metalli preziosi e plurimetallici altri che le casse d’orologio, sono applicabili le seguenti tasse:
Per marchio semplice Per marchio doppio
Meccanicamente Laser Meccanicamente Laser fr. fr. fr. fr.
a. da parte dell’ufficio di controllo 1.— 3.— 1.40 4.— b. da parte del fabbricante stesso –.80 –.80 1.10 1.10
3 Con «marchio semplice» si intende:
a. il marchio ufficiale svizzero, oppure b. il marchio internazionale secondo la Convenzione del 15 novembre 19724 sul controllo e la marchiatura dei metalli preziosi.
4 Con «marchio doppio» si intende il marchio ufficiale svizzero combinato con il
marchio internazionale. Il marchio doppio è applicato in una sola operazione. Se la marchiatura è effettuata dal fabbricante stesso, la tassa per il marchio doppio è applicata anche se i due marchi sono apposti separatamente.
Art. 8 Tassa amministrativa 1 Una tassa amministrativa di dieci franchi è percepita alla presentazione per la marchiatura ufficiale di piccole serie inferiori ai cinque pezzi. 2 La tassa amministrativa non è riscossa se le tasse di marchiatura sono percepite mensilmente o se i lavori sono presentati alla marchiatura da parte di privati.
Art. 9 Apposizione o obliterazione di altri marchi o designazioni Per l’apposizione o obliterazione di altri marchi o designazioni, è applicabile la tassa seguente:
Per apposizione o obliterazione fr.
apposizione o obliterazione di altri marchi o designazioni –.50
4 RS 0.941.31
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Sezione 3: Tasse per la determinazione del titolo
Art. 10 Determinazione del titolo su lavori o campioni 1 Per la determinazione del titolo su lavori o campioni sono applicabili le seguenti tasse:
Metallo Metodo Tassa per la Tassa inferiore determinazione per tempi del titolo d’analisi ridotti fr. fr.
a. oro coppellazione (o microcoppellazione) o analisi spettrale 90.– 70.– b. argento potenziometria o analisi spettrale 70.– 50.– c. argento determinazione indiretta dell’argento titolata simultaneamente con altri 45.– metalli preziosi d. platino gravimetria o analisi spettrale 210.– 170.– e. palladio gravimetria o analisi spettrale 210.– 170.–
2 La tassa copre la quantità di analisi necessaria alla determinazione del titolo di un singolo lavoro o di un campione. 3 Con «campione» si intende una frazione rappresentativa di una quantità più impor- tante. 4 Con «determinazione del titolo con tempi d’analisi ridotti» si intendono le analisi per l’accertamento della conformità. 5 Per le analisi di arbitraggio, la tassa di determinazione del titolo è moltiplicata per tre.
Art. 11 Determinazione del titolo di prodotti della fusione
1 Perla determinazione del titolo di prodotti della fusione, sono applicabili le
seguenti tasse:
Metallo Metodo Tassa per la determinazione del titolo fr
a. oro coppellazione (o microcoppellazione) o analisi spettrale 95.– b. argento potenziometria o analisi spettrale 75.– c. argento determinazione indiretta dell’argento titolata simultaneamente con altri metalli preziosi 50.–
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Metallo Metodo Tassa per la determinazione del titolo fr
d. platino gravimetria o analisi spettrale 210.– e. palladio gravimetria o analisi spettrale 210.–
2 La campionatura e la marchiatura dei prodotti della fusione sono inclusi nella tassa.
3 Per le analisi di arbitraggio, la tassa di determinazione del titolo è moltiplicata per tre.
Art. 12 Messa in forma analizzabile In aggiunta alla tassa prevista dall’articolo 11, le tasse seguenti sono applicabili per la dissoluzione di materiale, soluzioni e sali:
Tassa per lotto campionato fr.
a. tassa per la fusione assemblante al piombo di materiale già setacciato 250.– b. tassa per soluzioni e sali puliti 150.– c. tassa per le soluzioni e i sali insudiciati, normalmente destinati alla raffinazione o al recupero 300.–
Art. 13 Saggi semi-quantitativi, non distruttivi 1 Per i saggi semi-quantitativi, non distruttivi, di articoli in oro, argento, platino oppure palladio in forma massiccia o in forma di rivestimenti, è applicabile una tassa di 15 franchi. 2 Per i lavori dello stesso metallo ma di titoli diversi, la tassa prevista al capoverso 1 è percepita per ogni titolo. Per i lavori composti da diversi metalli, la tassa secondo il capoverso 1 è prelevata per ogni metallo.
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Sezione 4: Altre tasse forfetarie
Art. 14 Patenti e autorizzazioni per il commercio dei metalli preziosi Per le patenti e autorizzazioni per il commercio dei metalli preziosi son applicabili le tasse seguenti:
fr.
a. patente commerciale, concessione o rinnovo 1630.– b. patente di fonditore con marchio di fonditore, concessione o rinnovo 420.– c. tassa unica per la concessione di un marchio di fonditore sup- plementare 190.– d. autorizzazione individuale di fonditore con marchio individuale di fonditore, concessione o rinnovo 190.– e. tassa unica per il rilascio dell’autorizzazione di esercitare la professione di saggiatore del commercio. 630.–
Art. 15 Registrazione o rinnovo di un marchio d’artefice Per la registrazione o per il rinnovo di un marchio d’artefice, sono applicabili le tasse seguenti:
fr.
a. registrazione o rinnovo di un marchio d’artefice individuale 525.– b. registrazione o rinnovo di un marchio d’artefice collettivo
1. per ogni marchio 525.–
2. per ogni partecipante 85.–
Art. 16 Modifica della registrazione di una patente, di un’autorizzazione o di un marchio d’artefice La modifica o la radiazione di una patente o di una autorizzazione per il commercio dei metalli preziosi (art. 14) o di un marchio d’artefice (art. 15) non è sottoposta a tasse.
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Art. 17 Esame di diploma e diploma federale Per l’esame di diploma e per l’ottenimento del diploma federale di saggiatrice giu- rata o saggiatore giurato, sono applicabili le tasse seguenti:
fr.
a. tassa d’iscrizione all’esame di diploma 135.– b. tassa per l’ottenimento del diploma federale di saggiatrice giura- ta o saggiatore giurato 535.–
Art. 18 Pesate Per le pesate, è applicabile una tassa di 5 franchi per ogni oggetto pesato.
Sezione 5: Indennità orarie
Art. 19 1 Per le perizie e prestazioni di servizio non menzionate nelle sezioni 2 a 4, è appli- cabile una tassa da 80 a 120 franchi l’ora. 2 Nel quadro delle tasse previste al primo capoverso, la tassa è fissata in funzione delle conoscenze professionali necessarie. 3 Le ore possono essere frazionate in quarti d’ora intieri. Le frazioni di quarto d’ora contano come come quarti d’ora intieri.
Sezione 6: Dispositioni finali
Art. 20 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 30 ottobre 19855 sulle tasse del controllo dei metalli preziosi è abrogata.
Art. 21 Modifica del diritto in vigore L’ordinanza dell’8 maggio 19346 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP) è modificata come segue:
5 RU 1985 1762, 1993 1495, 1995 3113, 1998 757 6 RS 941.311
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Art. 97 e. Materiale Con il fabbricante può essere stipulato un contratto scritto, riferito alla certificato valutazione della conformità del materiale certificato.
Art. 117a 4. Contratto 1 Con il fabbricante può essere stipulato un contratto scritto, che l’autorizzi ad apporre personalmente, o a far apporre dal proprio per- sonale, il marchio ufficiale al proprio domicilio e con le proprie infra- strutture.
2 La marchiatura ufficiale si svolge sotto la sorveglianza dell’ufficio di
controllo.
Art. 186 cpv. 3
3 Le tasse sono stabilite nell’ordinanza del 17 agosto 20057 sulla
tariffa del controllo dei metalli preziosi.
Art. 22 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2005.
17 agosto 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
7 RS 941.319; RU 2005 4317
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