AS 2006 3369
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)
Modifica del 5 luglio 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 20041 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è modificata come segue:
Art. 17 cpv. 6 Abrogato
Art. 18 Abrogato
Art. 19a Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio- ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
II La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2007.
5 luglio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz