Lexipedia

AS 2006 3369

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

Modifica del 5 luglio 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 20041 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 6 Abrogato

Art. 18 Abrogato

Art. 19a Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio- ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

II La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2007.

5 luglio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz