AS 2006 3855
Ordinanza del DDPS sull'indennizzo dei servizi pompieri di stabilimento degli impiegati del DDPS
Ordinanza del DDPS sull’indennizzo dei servizi pompieri di stabilimento degli impiegati del DDPS
del 5 settembre 2006
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF); visto l’articolo 48 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers), ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’indennizzo dell’istruzione, delle esercitazioni e degli interventi (servizi) dei membri dei servizi pompieri degli stabilimenti del DDPS.
Art. 2 Principi 1 I servizi dei membri dei servizi pompieri di stabilimento sono indennizzati con il soldo o compensati con tempo libero. 2 La compensazione con tempo libero si fonda sull’articolo 65 capoversi 4–6 OPers.
3 Il tempo di servizio comincia con l’inizio dell’istruzione o dell’esercitazione conformemente al programma, nel caso di interventi effettivi o di esercitazioni d’allarme con chiamata o allarme, e termina con la conclusione del servizio in uniforme. 4 I quadri ricevono inoltre un importo forfettario annuo. Sono eccettuati gli impiegati per i quali i compiti relativi al servizio pompieri di stabilimento sono compresi nella valutazione della funzione.
Art. 3 Competenza La Base logistica dell’esercito (BLEs) iscrive nel preventivo i crediti destinati all’indennizzo dei servizi dei membri dei servizi pompieri di stabilimento.
Art. 4 Indennizzo 1 Il soldo ammonta a 45 franchi l’ora. Le frazioni di ora sono arrotondate per eccesso al quarto d’ora e indennizzate proporzionalmente.
RS 172.220.111.342.3 1 RS 172.220.111.3
2006-0929 3855
Indennizzo dei servizi pompieri di stabilimento degli impiegati del DDPS RU 2006
2 L’importo forfettario annuo per i quadri si fonda sugli importi stabiliti nell’alle- gato.
3 Sono compensati con tempo libero i servizi seguenti:
a. i corsi per pompieri organizzati dal DDPS; b. i corsi per pompieri organizzati dalla Conferenza governativa per il coordi- namento del servizio pompieri; c. i corsi cantonali per pompieri; d. i preparativi dei quadri per i servizi; e. i lavori di ristabilimento nei giorni successivi all’istruzione e alle esercita- zioni; f. i rapporti interni dei quadri; g. gli interventi effettivi, compresi i lavori di ristabilimento; h. le esercitazioni d’allarme.
4 Sono indennizzati con il soldo i servizi seguenti:
a. i corsi speciali; b. le esercitazioni; c. i lavori di ristabilimento immediatamente dopo l’istruzione e le esercita- zioni; d. i rapporti esterni dei quadri; e. le ispezioni ordinate dalla BLEs; f. le esercitazioni speciali ordinate dalla direzione dello stabilimento.
Art. 5 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DDPS del 14 dicembre 20002 concernente l’indennizzo del- l’impiego e dell’istruzione dei membri del servizio pompieri degli stabilimenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è abrogata.
Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2006.
5 settembre 2006 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
2 Non pubblicata nella RU
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Allegato (art. 4 cpv. 2)
Importi forfettari annui
Gli importi forfettari annui di cui all’articolo 4 capoverso 2 ammontano a:
Funzione CHF
Comandante 1000.– Funzione nel comando (ufficiale o sottufficiale) 750.– Capo della sezione d’intervento (ufficiale) 750.– Sostituto del capo della sezione d’intervento (ufficiale o sottufficiale) 500.– Capo del distaccamento di protezione della respirazione 400.– Capo del gruppo di spegnimento 200.– Sostituto del capo del gruppo di spegnimento 100.–
In caso di doppia funzione è corrisposta l’indennità più elevata, più 200 franchi.
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