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AS 2009 479

Ordinanza dell'UFSP concernente l'iscrizione di principi attivi nell'elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sui biocidi

Ordinanza dell’UFSP concernente l’iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sui biocidi

del 26 gennaio 2009

L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, visto l’articolo 9 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc), ordina:

I L’allegato 1 dell’OBioc è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2009.

26 gennaio 2009 Ufficio federale della sanità pubblica: Thomas Zeltner

1 RS 813.12

2008-3027 479

Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi RU 2009 di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sui biocidi. O dell’UFSP

Allegato 1 (art. 9 cpv. 1 lett. a)

Elenco I: Principi attivi destinati ai biocidi con indicazione dei requisiti

Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche2 Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato

… Tebuconazolo 1-(4-clorofenil)-4,4- 950 g/kg 1° aprile 2010 31 marzo 2020 8 L’omologazione è subordinata alle seguenti condizioni: dimetil-3-(1,2,4-triazol-1- 1. visti i rischi evidenziati per il suolo e l’ambiente ilmetil) pentan-3-olo acquatico, è necessario adottare misure adeguate di Numero CE: 403-640-2 riduzione del rischio per la tutela di queste matrici. Numero CAS: 107534- In particolare, le etichette e/o le schede di dati di 96-3 sicurezza dei prodotti ai quali è stata rilasciata un’omologazione per uso industriale devono indi- care che, subito dopo il trattamento, il legno deve essere stoccato in un luogo riparato o su un sostegno rigido e impermeabile, per evitare emissioni dirette nel suolo e nelle acque e far sì che le eventuali emis- sioni siano raccolte a fini di riutilizzo o smaltimento.

2 Per l’attuazione dei principi comuni enunciati nell’allegato VI della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 feb. 1998, relativa all’immissione sul mercato di biocidi, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione delle Comunità europee all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

Iscrizione di principi attivi nell'elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi RU 2009 di cui all'allegato 1 dell’ordinanza sui biocidi. O dell’UFSP

Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche2 Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato

2. non devono essere rilasciate omologazioni di pro-

dotti per il trattamento in situ di legno in ambienti esterni e di legno destinato a essere esposto a intem- perie, a meno che non siano stati presentati dati suf- ficienti a dimostrare la conformità del prodotto agli articoli 11 e 17 OBioc, se del caso con l’adozione di opportune misure di riduzione dei rischi.

Tiabendazolo 2-(tiazol-4-il)benzimi- 985 g/kg 1° luglio 2010 30 giugno 2020 8 L’omologazione è subordinata alle seguenti condizioni: dazolo 1. alla luce delle constatazioni fatte durante la Numero CE: 205-725-8 valutazione del rischio, i prodotti omologati per uso Numero CAS: 148-79-8 industriale e/o professionale, con riguardo ai trattamenti a doppio vuoto e per immersione, devono essere utilizzati con gli adeguati dispositivi di protezione individuale, a meno che la domanda di omologazione non dimostri che è possibile ridurre a unlivello accettabile, con altri mezzi, i rischi per gli utilizzatori industriali/professionali.

2. visti i rischi evidenziati per il suolo e l’ambiente

acquatico, è necessario adottare misure adeguate di riduzione del rischio per la tutela di queste matrici. In particolare, le etichette e/o le schede di dati di sicurezza dei prodotti ai quali è stata rilasciata un’omologazione per uso industriale devono indi- care che, subito dopo il trattamento, il legno deve essere stoccato in un luogo riparato o su un ripiano duro e impermeabile, per evitare emissioni dirette nel suolo e nelle acque e far sì che le eventuali emis- sioni siano raccolte a fini di riutilizzo o smaltimento.

Iscrizione di principi attivi nell’elenco I dei principi attivi destinati ai biocidi RU 2009 di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sui biocidi. O dell’UFSP

Nome comune Denominazione IUPAC Purezza minima Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche2 Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione di nel biocida immesso prodotto sul mercato

3. non devono essere rilasciate omologazioni di pro-

dotti per il trattamento in situ di legno in ambienti esterni e di legno destinato a essere esposto a intem- perie, a meno che non siano stati presentati dati suf- ficienti a dimostrare la conformità del prodotto agli articoli 11 e 17 OBioc, se del caso con l’adozione di opportune misure di riduzione dei rischi. …

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