Lexipedia

AS 2009 5037

Ordinanza sul gioco d'azzardo e le case da gioco

Ordinanza sul gioco d’azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle case da gioco, OCG)

Modifica dell’11 settembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 settembre 20041 sul gioco d’azzardo e le case da gioco è modi- ficata come segue:

Art. 82 Aliquota della tassa per le case da gioco (art. 41 cpv. 2 e 3 LCG) 1 Per le case da gioco l’aliquota di base della tassa è del 40 per cento. È riscossa sui prodotti lordi dei giochi che arrivano fino a 10 milioni di franchi. 2 Per ogni ulteriore milione di franchi del prodotto lordo dei giochi, l’aliquota della tassa aumenta dello 0,5 per cento fino a raggiungere l’aliquota massima dell’80 per cento.

Art. 83 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

11 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 935.521

2009-0675 5037

Ordinanza sulle case da gioco RU 2009

5038