AS 2009 5037
Ordinanza sul gioco d'azzardo e le case da gioco
Ordinanza sul gioco d’azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle case da gioco, OCG)
Modifica dell’11 settembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 settembre 20041 sul gioco d’azzardo e le case da gioco è modi- ficata come segue:
Art. 82 Aliquota della tassa per le case da gioco (art. 41 cpv. 2 e 3 LCG) 1 Per le case da gioco l’aliquota di base della tassa è del 40 per cento. È riscossa sui prodotti lordi dei giochi che arrivano fino a 10 milioni di franchi. 2 Per ogni ulteriore milione di franchi del prodotto lordo dei giochi, l’aliquota della tassa aumenta dello 0,5 per cento fino a raggiungere l’aliquota massima dell’80 per cento.
Art. 83 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
11 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 935.521
2009-0675 5037
Ordinanza sulle case da gioco RU 2009
5038