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AS 2011 189

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Modifica del 10 dicembre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 dicembre 20021 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue:

Art. 1

1 Possono beneficiare degli aiuti finanziari:

a. gli organismi responsabili delle strutture di cui agli articoli 2, 5 e 8; b. le persone fisiche e giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo secondo l’articolo 14a. 2 Non possono beneficiare degli aiuti finanziari gli organismi responsabili delle istituzioni che non permettono di conciliare la professione o la formazione con la famiglia.

Art. 2 cpv. 4 4 Una struttura di custodia collettiva diurna esistente che continua a essere gestita da un nuovo organismo responsabile o viene riaperta non è considerata una nuova struttura.

Art. 5 cpv. 2 lett. c e 4 2 Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia parascolastiche che:

c. custodiscono i bambini durante blocchi orari di almeno 1 ora al mattino, almeno 2 ore o per tutta la pausa a mezzogiorno (pasto incluso) o almeno

2 ore al pomeriggio.

4 Una struttura di custodia parascolastica esistente che continua a essere gestita da un nuovo organismo responsabile o viene riaperta non è considerata una nuova struttura.

1 RS 861.1

2010-2700 189

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia RU 2011

Art. 8 cpv. 1 1 Sono considerate strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne in partico- lare le associazioni di genitori diurni, le associazioni professionali, le organizzazioni private specializzate di pubblica utilità e gli enti pubblici.

Art. 9 cpv. 1 1 Possono essere versati come aiuto finanziario per la formazione e il perfeziona- mento fino a 150 franchi per famiglia diurna occupata, ma al massimo un terzo delle spese effettive annue. Gli aiuti finanziari sono erogati per 3 anni al massimo.

Art. 10 cpv. 1 lett. a (concerne soltanto il testo tedesco) e 2 2 Le domande di aiuti finanziari, corredate dei documenti richiesti, devono essere inoltrate all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio) prima dell’apertura della struttura, dell’aumento dell’offerta o dell’esecuzione dei relativi provvedi- menti, ma al più presto con quattro mesi di anticipo.

Art. 11 cpv. 1 lett. b Concerne soltanto il testo tedesco

Titolo prima dell’art. 14a Sezione 5a: Aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo

Art. 14a Progetti a carattere innovativo I progetti a carattere innovativo devono: a. essere in grado di avere un forte impatto e fungere da modello per altri pro- getti; b. essere improntati alla sostenibilità; e c. poter essere valutati in merito alla loro realizzazione e al loro impatto.

Art. 14b Calcolo degli aiuti finanziari Gli aiuti finanziari versati per progetti a carattere innovativo coprono al massimo un terzo dei costi risultanti dall’elaborazione del piano dettagliato, dalla realizzazione e dalla valutazione del progetto.

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Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia RU 2011

Art. 14c Domanda di aiuti finanziari

1 La domanda di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo deve essere

corredata di: a. una descrizione del progetto da sostenere, segnatamente le informazioni sullo scopo e l’utilità, il valore di modello e la sostenibilità del medesimo, nonché tutte le indicazioni necessarie sulle persone che vi partecipano; b. un piano di finanziamento del progetto. 2 Le domande di aiuti finanziari devono essere inoltrate all’Ufficio prima dell’elabo- razione del piano dettagliato del progetto, ma al più presto con quattro mesi di anticipo.

3 L’Ufficio emana una direttiva sulla presentazione delle domande e allestisce i

corrispondenti moduli.

Art. 14d Procedura per la concessione di aiuti finanziari 1 L’Ufficio sottopone per parere la domanda di aiuto finanziario all’autorità compe- tente del Cantone nel quale è prevista l’esecuzione del progetto. L’autorità cantonale deve esprimersi, in particolare, sulle questioni seguenti: a. come il Cantone valuta in linea generale il progetto presentato; b. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto risponde a un bisogno; c. se, dal punto di vista del Cantone, il progetto adempie i requisiti di qualità; d. in che misura il Cantone e il Comune hanno sostenuto la custodia di bambini in età prescolastica complementare alla famiglia nell’anno civile precedente l’elaborazione del piano dettagliato del progetto. 2 L’Ufficio conclude contratti di prestazioni con le persone fisiche o giuridiche che eseguono progetti a carattere innovativo. I contratti di prestazioni definiscono gli obiettivi dei progetti, l’importo e la durata della partecipazione finanziaria della Confederazione, le modalità di pagamento, le conseguenze in caso di inadempienza, l’accompagnamento scientifico dei progetti, la stesura di rapporti periodici e l’ese- cuzione della valutazione.

Art. 15 Disposizioni transitorie 1 Le domande di aiuti finanziari per le strutture che aprono, aumentano l'offerta o avviano l'esecuzione di un provvedimento tra il 1° luglio 2014 e il 31 gennaio 2015 devono essere inoltrate all’Ufficio al più tardi il 1° luglio 2014. 2 Le domande di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo che iniziano tra il 1° luglio 2014 e il 31 gennaio 2015 devono essere inoltrate all’Ufficio al più tardi il 1° luglio 2014.

Art. 16 cpv. 2 2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 gennaio 2015.

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II L’allegato 2 è sostituito dalla nuova versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2011.

10 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 2

1 Calcolo dei contributi forfettari per le strutture di custodia

parascolastiche 1.1 Il contributo forfettario per un'offerta a tempo pieno ammonta a 3000 franchi per posto e per anno.

1.2 Un’offerta a tempo pieno corrisponde a una durata di apertura annua di

almeno 225 giorni. Per le offerte con durate di apertura inferiori l’importo è ridotto proporzionalmente (fattore tempo t). 1.3 Per il calcolo dei contributi forfettari sono determinanti i blocchi orari di custodia per giorno. Si distingue tra i seguenti blocchi orari: a. custodia al mattino: almeno 1 ora prima dell’inizio della scuola o 3 ore nei giorni liberi; b. custodia a mezzogiorno: almeno 2 ore o per tutta la pausa, incluso il pasto, nei giorni scolastici e nei giorni liberi; c. custodia al pomeriggio: almeno 2 ore dopo la fine della scuola o 4 ore nei giorni liberi.

2 Formula di calcolo

Calcolo della quota dei posti creati

Blocco orario Lu Ma Mer Gio Ve Formula

Mattino /u  0.1=ap Mezzogiorno /u  0.5=aq Pomeriggio /u  0.4=ar

Calcolo della quota dei posti effettivamente occupati

Blocco orario Lu Ma Mer Gio Ve Formula

Mattino /u  0.1=bp Mezzogiorno /u  0.5=bq Pomeriggio /u  0.4=br

Contributo forfettario per l’anno 1 = (ap + aq + ar + bp + bq + br)/2  t  3000 franchi Contributo forfettario per l’anno 2 = (bp + bq + br)  t  3000 franchi Contributo forfettario per l’anno 3 = (bp + bq + br)/2  t  3000 franchi

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Legenda: a = numero medio di posti creati per giorno b = numero medio di posti effettivamente occupati per giorno p = mattino q = mezzogiorno r = pomeriggio t = fattore tempo = «numero di giorni d’esercizio per anno» diviso per «225 giorni» (offerta a tempo pieno) ≤ 1 u = numero di giorni d’esercizio per settimana ≥ 4  = somma del numero di posti per blocco orario e per settimana

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