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AS 2012 6561

Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione

Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

Modifica del 31 ottobre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 5 5 L’occupazione di una o più frequenze allo scopo di impedire o disturbare le tele- comunicazioni o la radiodiffusione è equiparata alla trasmissione di informazioni.

Art. 5a Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 6 cpv. 4

4 Agli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze come pure ai

sistemi di localizzazione e di sorveglianza impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica si applica l’articolo 16a.

Art. 10 Dichiarazione di conformità 1 Chi offre o immette in commercio un impianto di telecomunicazione deve allegarvi una dichiarazione che ne attesta la conformità alle esigenze fondamentali. Può scegliere di allegare una dichiarazione di conformità completa ai sensi dell’arti- colo 10a o abbreviata ai sensi dell’articolo 10b. 2 La dichiarazione di conformità completa deve essere rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario con sede in Svizzera. 3 Se l’impianto di telecomunicazione è soggetto a più normative che richiedono una dichiarazione di conformità, è sufficiente una sola dichiarazione completa.

1 RS 784.101.2

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Impianti di telecomunicazione. O RU 2012

4 La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese. 5 Il fabbricante, il suo mandatario o, se nessuno dei due ha sede in Svizzera, le per- sone responsabili dell’offerta e dell’immissione in commercio devono essere in grado di presentare una copia della dichiarazione di conformità completa per dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione dell’impianto di telecomunicazione. In caso di fabbricazione in serie, il termine decorre dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare.

Art. 10a Contenuto della dichiarazione di conformità completa La dichiarazione di conformità completa comprende segnatamente le seguenti indi- cazioni: a. il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario con sede in Sviz- zera; b. una descrizione dell’impianto di telecomunicazione che ne permetta l’iden- tificazione; c. il riferimento alla presente ordinanza o ad un atto legislativo riconosciuto nell’ambito di un accordo internazionale; d. le prescrizioni, le norme tecniche o le altre specifiche applicate, con l’indicazione della versione; e. la data della dichiarazione; f. l’identità e la firma della persona autorizzata a firmare la dichiarazione.

Art. 10b Contenuto della dichiarazione di conformità abbreviata

1 La dichiarazione di conformità abbreviata comprende segnatamente l’indicazione

secondo la quale l’impianto di telecomunicazione è conforme alle disposizioni della presente ordinanza o ad un atto legislativo riconosciuto nell’ambito di un accordo internazionale.

2 Questa indicazione è accompagnata da:

a. la menzione del luogo esatto dove può essere ottenuta una copia della dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 10a; o b. una copia della dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 10a, in lin- gua originale.

Art. 16 lett. i e j Concerne soltanto il testo tedesco.

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Inserire dopo il tit. «Sezione 5: Disposizioni particolari» e prima dell’art. 17

Art. 16a Offerta ed immissione in commercio di impianti di telecomunicazione che provocano interferenze, come pure di sistemi di localizzazione e di sorveglianza impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica 1 In deroga all’articolo 6 capoverso 1, i seguenti impianti devono soddisfare soltanto le esigenze fondamentali di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a: a. gli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze impiegati nell’interesse della sicurezza pubblica dalle autorità di polizia e di persegui- mento penale; b. i sistemi di localizzazione e i sistemi di sorveglianza impiegati dalle autorità nell’interesse della sicurezza pubblica. 2 Tali impianti possono essere offerti e consegnati soltanto alle autorità menzionate. Possono essere esercitati soltanto da queste ultime alle condizioni fissate agli arti- coli 49–55 dell’ordinanza del 9 marzo 20072 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione. 3 Chi vuole offrire e immettere in commercio questi impianti deve dapprima ottenere un’autorizzazione dell’UFCOM. Quest’ultimo disciplina le condizioni e gli oneri relativi all’autorizzazione. 4 In caso di mancato rispetto delle condizioni e degli oneri relativi all’autorizza- zione, l’UFCOM può ritirare quest’ultima senza indennizzo. 5 L’UFCOM tiene a disposizione delle autorità di cui al capoverso 1 una lista delle persone titolari di un’autorizzazione.

Art. 17 cpv. 1bis e 1ter Abrogati

Art. 20 cpv. 3 e 4

3 Chi vuole immettere in commercio un impianto di telecomunicazione usato deve

trasmettere all’acquirente le informazioni sulle eventuali restrizioni d’utilizzo di cui l’impianto era corredato al momento dell’acquisto.

4 L’articolo 19 è applicabile per analogia.

Art. 24 Misure 1 Se dal controllo o dalla verifica eseguiti risulta che le disposizioni della presente ordinanza o le prescrizioni dell’UFCOM sono state disattese, quest’ultimo, dopo aver sentito la persona responsabile dell’offerta, dell’immissione in commercio o

2 RS 784.102.1

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dell’esercizio, può ordinare le misure previste dall’articolo 33 capoverso 3 LTC. Può pubblicare le misure adottate o renderle accessibili mediante procedura di richiamo.

2 L’articolo 19 capoverso 7 LOTC è applicabile.

3 L’UFCOM può informare la popolazione della non-conformità tecnica di un

impianto di telecomunicazione, in particolare quando non è possibile identificare tutti i responsabili dell’immissione in commercio o se questi ultimi sono troppo numerosi. A tal fine pubblica le seguenti informazioni in Internet o in un’altra forma: a. le misure adottate; b. l’uso cui l’impianto di telecomunicazione è destinato; c. il contrassegno e altre informazioni che ne permettono l’identificazione, come il fabbricante, il marchio e il tipo; d. fotografie dell’impianto di telecomunicazione e del suo imballaggio; e. la data della decisione di non conformità.

Art. 26 cpv. 7 e 8

7 Abrogato

8 Le dichiarazioni di conformità possono essere rilasciate senza rimando alla pre- sente ordinanza o ad un atto legislativo riconosciuto nell’ambito di un accordo internazionale (art. 10a lett. c) fino al 30 giugno 2013.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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