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AS 2013 1347

Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione

Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione

Modifica del 13 maggio 2013

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 5 ottobre 20071 sulla radiotelevisioneè modificata come segue:

Art. 8a Obbligo di diffusione (art. 54 cpv. 1bis ORTV) 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi in tecnica digitale su linea devono offrire in digitale tutti i programmi televisivi conforme- mente agli articoli 59 e 60 LRTV. 2 La diffusione analogica dei programmi televisivi su linea non comporta per loro alcun obbligo di diffusione.

II

Disposizione transitoria della modifica del 13 maggio 2013 1 In deroga all’articolo 8a capoverso 2, un fornitore di servizi di telecomunicazione che diffonde programmi in tecnica analogica su linea deve offrire in analogico tutti i programmi televisivi conformemente agli articoli 59 capoverso 1 e 60 capoverso 1 LRTV entro il 31 dicembre 2014. 2 Nei singoli casi in cui, conformemente al diritto vigente, l’obbligo di diffusione è stato stabilito per un determinato periodo, ciò è preminente rispetto alla presente ordinanza.

3 L’obbligo sancito nel capoverso 1 decade non appena il fornitore di servizi di

telecomunicazione: a. eroga un servizio equivalente in tecnica digitale senza costi supplementari; e b consegna senza alcun onere un apparecchio che consente la decodifica del segnale digitale per visualizzare i programmi su apparecchi televisivi non attrezzati a tale scopo.

1 RS 784.401.11

2013-0569 1347

Radiotelevisione. O del DATEC RU 2013

III La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2013.

13 maggio 2013 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

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