AS 2013 547
Legge federale sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera
Legge federale sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera
Modifica del 28 settembre 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20121, decreta:
I La legge federale del 19 giugno 19872 sulle borse di studio a studenti e artisti stra- nieri in Svizzera è modificata come segue:
Ingresso visti l’articolo 66 della Costituzione federale3 e la competenza della Confederazione in materia di relazioni con l’estero; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 19864,
Art. 1 cpv. 2 Abrogato
Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. c, nonché cpv. 2
1 Possono essere impiegati i seguenti mezzi:
c. Abrogata 2 Le borse sono calcolate in modo da coprire il costo della vita dei borsisti nel luogo di formazione.
Art. 6 cpv. 2 Abrogato
Art. 7 cpv. 2 2 Può delegare la competenza alla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca.
2011-2419 547
Borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera. LF RU 2013
Art. 8 Commissione federale delle borse per studenti stranieri 1 La Commissione federale delle borse per studenti stranieri consta di rappresentanti delle scuole universitarie svizzere, della Conferenza dei rettori delle università svizzere, della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere e degli studenti. La Commissione può, secondo i casi, far capo ad altri specialisti. 2 Il Consiglio federale elegge i membri e il presidente della Commissione. Le scuole universitarie svizzere, la Conferenza dei rettori delle università svizzere e la Confe- renza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere propongono i loro rappresentanti.
Art. 9 Finanziamento Il credito d’impegno pluriennale per i contributi di cui all’articolo 2 capoverso 1 è accordato dall’Assemblea federale mediante decreto federale semplice.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012 Consiglio nazionale, 28 settembre 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
17 gennaio 2013.5
2 La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2013.6
30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 FF 2012 7235 6 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 22 nov. 2012.
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