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AS 2013 547

Legge federale sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera

Legge federale sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera

Modifica del 28 settembre 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20121, decreta:

I La legge federale del 19 giugno 19872 sulle borse di studio a studenti e artisti stra- nieri in Svizzera è modificata come segue:

Ingresso visti l’articolo 66 della Costituzione federale3 e la competenza della Confederazione in materia di relazioni con l’estero; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 19864,

Art. 1 cpv. 2 Abrogato

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. c, nonché cpv. 2

1 Possono essere impiegati i seguenti mezzi:

c. Abrogata 2 Le borse sono calcolate in modo da coprire il costo della vita dei borsisti nel luogo di formazione.

Art. 6 cpv. 2 Abrogato

Art. 7 cpv. 2 2 Può delegare la competenza alla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca.

2011-2419 547

Borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera. LF RU 2013

Art. 8 Commissione federale delle borse per studenti stranieri 1 La Commissione federale delle borse per studenti stranieri consta di rappresentanti delle scuole universitarie svizzere, della Conferenza dei rettori delle università svizzere, della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere e degli studenti. La Commissione può, secondo i casi, far capo ad altri specialisti. 2 Il Consiglio federale elegge i membri e il presidente della Commissione. Le scuole universitarie svizzere, la Conferenza dei rettori delle università svizzere e la Confe- renza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere propongono i loro rappresentanti.

Art. 9 Finanziamento Il credito d’impegno pluriennale per i contributi di cui all’articolo 2 capoverso 1 è accordato dall’Assemblea federale mediante decreto federale semplice.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012 Consiglio nazionale, 28 settembre 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

17 gennaio 2013.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2013.6

30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 FF 2012 7235 6 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 22 nov. 2012.

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