AS 2014 1019
Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone
Accordo del 24 maggio 1956 concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone
RS 0.748.127.194.63; RU 1957 439
Modifica dell’Accordo Conclusa mediante scambio di lettere del 5 febbraio 2014 Entrata in vigore il 5 febbraio 2014 Traduzione1
Allegato
1. Linee sulle quali l’impresa o le imprese designate del Giappone potranno eserci- tare servizi aerei nelle due direzioni: (a) Punti in Giappone – Hong Kong e/o Manila – un punto in Indocina – Ban- gkok – Yangon – Dacca – punti in India – Colombo – punti in Pakistan – punti in Medio e Vicino Oriente – Atene – Roma – punti in Svizzera e punti oltre in Europa. (b) Punti in Giappone – un punto nelle Isole Aleutine e in Alaska – due punti in Europa – punti in Svizzera e due punti oltre in Europa. (c) Punti in Giappone – Mosca – quattro punti in Europa (nota 1) – punti in Svizzera e quattordici punti oltre (nota 2). (d) Punti in Giappone – punti intermedi– punti in Svizzera e punti oltre (nota 3). (e) Punti in Giappone oltre Tokyo – punti intermedi – punti in Svizzera e punti oltre. Nota 1: l’impresa o le imprese designate del Giappone non esercitano diritti di traffico in quinta libertà per due punti fra i «quattro punti in Europa». Nota 2: l’impresa designata o le imprese designate del Giappone non esercitano diritti di traffico in quinta libertà per dodici punti fra i «quattordici punti oltre». Nota 3: l’impresa o le imprese designate del Giappone possono esercitare servizi aerei sulla linea (d) solamente per voli in code sharing in veste di imprese di traspor- to aereo commercializzatrici (marketing airline), senza esercitare diritti di traffico in quinta libertà, tranne che per il loro traffico di scalo intermedio (stopover traffic).
I servizi approvati esercitati su queste linee dall’impresa o dalle imprese designate del Giappone hanno inizio in un punto in Giappone ma, secondo quanto conviene all’impresa designata, possono essere soppressi scali sulle linee specificate per tutti i voli o taluni di essi.
1 Dal testo originale francese (RO 2014 1019)
2009-1955 1019
Servizi aerei. Acc. con il Giappone RU 2014
2. Linee sulle quali l’impresa o le imprese designate della Svizzera potranno eserci- tare servizi aerei nelle due direzioni: (a) Punti in Svizzera – Roma – Atene – punti in Vicino e Medio Oriente – punti in Pakistan – Colombo – punti in India – Dacca – Yangon– Bangkok– un punto in Indocina– Manila e/o Hong Kong – punti in Giappone. (b) Punti in Svizzera – un punto in Alaska – punti in Giappone. (c) Punti in Svizzera – Mosca –punti in Giappone (d) Punti in Svizzera – punti intermedi – punti in Giappone e punti oltre (nota). (e) Punti in Svizzera – punti intermedi – punti in Giappone oltre Tokyo e punti oltre. Nota: l’impresa o le imprese designate della Svizzera possono esercitare servizi aerei sulla linea (d) solamente per voli in code sharing in veste di imprese del tra- sporto aereo commercializzatrici (marketing airline), senza esercitare diritti di traffi- co in quinta libertà, tranne che per il loro traffico di scalo (stopover traffic). I servizi approvati esercitati su queste linee dall’impresa o dalle imprese designate della Svizzera hanno inizio in un punto in Svizzera ma, secondo quanto conviene all’impresa, potranno essere soppressi scali sulle linee specificate per tutti i voli o taluni di essi.
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