AS 2016 2731
Ordinanza del DATEC concernente le indicazioni dell'etichettaEnergia per le automobili nuove
Ordinanza del DATEC concernente le indicazioni dell’etichettaEnergia per le automobili nuove (OEEA)
del 1° luglio 2016
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 28a capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’energia (OEn), ordina:
Art. 1 Calcolo dell’equivalente benzina2 L’equivalente benzina è calcolato come segue: a. per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km × 1,13; b. per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas natu- c. per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km × 0,80; d. per le automobili alimentate con miscela di carburante (E85): consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km × 0,73; e. per le automobili a propulsione esclusivamente elettrica: consumo di energia
RS 730.011.1 1 RS 730.01 2 Basi di calcolo conformemente alle indicazioni del Laboratorio federale di prova dei materiali per conto dell’Ufficio federale dell’energia 2016.
2016-1201 2731
Indicazioni dell’etichettaEnergia per le automobili nuove. O del DATEC RU 2016
Art. 2 Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante
1 Le emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante e/o di
energia elettrica in g/km si calcolano come segue: a. per le automobili alimentate con benzina: consumo di energia (benzina) in b. per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 c. per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas natu- d. per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km × 294 g CO2/l; e. per le automobili alimentate con miscela di carburante (E85): consumo di energia (miscela di carburante E85) in l/100 km × 398 g CO2/l; f. per le automobili a propulsione esclusivamente elettrica: consumo di energia 2 Per le automobili parzialmente a propulsione elettrica conformemente all’approva- zione del tipo, le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica, le emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante e/o di energia elettrica si calcolano sulla base della somma del consumo di carburante e di energia elettrica.
Art. 3 Quote delle emissioni di CO2 senza incidenza sul clima per le miscele di carburanti 1 Le emissioni di CO2 di origine biogena sono considerate senza incidenza sul clima.
2 La quota delle emissioni di CO2 senza incidenza sul clima generate dalla miscela di gas naturale è pari al 10 per cento. 3 Per le automobili alimentate esclusivamente con la miscela di carburante E85, la quota delle emissioni di CO2 senza incidenza sul clima è pari al 78 per cento.
Art. 4 Valore comparativo Per il 2017, il valore medio delle emissioni di CO2 di tutte le automobili nuove immatricolate secondo l’appendice 3.6 numero 8.2.1 OEn (valore comparativo) è di
3 Basi di calcolo conformemente alla banca dati Ecoinvent (stato dei dati v2.2:2016); www.ecoinvent.ch; www.lc-inventories.ch.
Indicazioni dell’etichettaEnergia per le automobili nuove. O del DATEC RU 2016
Art. 5 Valori medi e divergenze standard del consumo energetico assoluto e dell’efficienza energetica relativa
1 Per il 2017, il valore medio ( ) del consumo energetico assoluto è di
5.810773357.
2 Per il 2017, la divergenza standard (σE) del consumo energetico assoluto è di
1.642433169.
3 Per il 2017, il valore medio ( ) dell’efficienza energetica relativa è di
0.003492632. 4 Per il 2017, la divergenza standard (σEE) dell’efficienza energetica relativa è di 0.000820079.
Art. 6 Calcolo dell’equivalente benzina per l’energia primaria4 Per l’energia primaria l’equivalente benzina è calcolato come segue: a. per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km × 1,08; b. per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas natu- c. per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km × 0,70; d. per le automobili alimentate con miscela di carburante E85: consumo di e. per le automobili a propulsione elettrica: consumo di energia in kWh/100 km
Art. 7 Classificazione nelle categorie di efficienza energetica Per il 2017 le categorie di efficienza energetica A–G sono definite come segue:
Categoria di efficienza Coefficiente di valutazione energetica
A ≤ 422.63
4 Basi di calcolo conformemente alla banca dati Ecoinvent (stato dei dati v2.2:2016); www.ecoinvent.ch; www.lc-inventories.ch.
Indicazioni dell’etichettaEnergia per le automobili nuove. O del DATEC RU 2016
Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DATEC del 5 luglio 20115 concernente le indicazioni dell’etichettaEnergia per le automobili nuove è abrogata.
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
1° luglio 2016 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
5 RU 2011 3499, 2012 4055, 2013 2407, 2014 2313, 2015 2349