Lexipedia

AS 2016 4615

Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici

Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici (OelDI)

Modifica del 23 novembre 2016

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 20091 concernente dati ed informazioni elettronici è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2–4 2 Sono considerate firme elettroniche ai sensi della presente ordinanza le firme secondo l’articolo 2 lettere c–e della legge del 18 marzo 20162 sulla firma elettroni- ca, purché non contengano limitazioni che ne escludono l’utilizzazione ai fini della presente ordinanza.

3 e 4 Abrogati

Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b e d 1 Qualora i dati elettronici siano trasmessi e conservati mediante firma, le condizioni per la forza probatoria sono adempiute se: b. il certificato era valido al momento della creazione della firma; d. la chiave pubblica necessaria per la verifica della firma elettronica è conser- vata con i dati protetti, nella misura in cui il certificato non è stato pubbli- cato;

Art. 14 Disposizione transitoria della modifica del 23 novembre 2016 I certificati rilasciati secondo il diritto anteriore conservano la loro validità fino alla scadenza. Se il periodo di validità supera i tre anni, il certificato deve essere dichia- rato nullo alla fine di questi tre anni.