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AS 2017 245

Ordinanza sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell'Ufficio federale di polizia

Ordinanza sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale di polizia (Ordinanza sugli emolumenti di fedpol, OEm-fedpol)

Modifica dell’11 gennaio 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 4 maggio 20161 sugli emolumenti di fedpol è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. e

1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:

e. le attestazioni di sicurezza richieste da cittadini svizzeri ai fini di un controllo di sicurezza relativo alle persone da parte di autorità estere e desti- nate ad agevolare l’entrata sul territorio di queste ultime.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2017.

11 gennaio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 172.043.60

2016-2522 245

Emolumenti di fedpol. O RU 2017

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